Decreto — n. 30757/2022 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAETO RG 18426/2022 Roma, sul ricorso proposto da: COMUNE DI ADRO, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giorgio Morotti e Matteo Panni, giusta mandato in atti RICORRENTE contro: INTESA SANPAOLO SPA, in persona del legale rappresentante pro-tempore; INTIMATA avverso: la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia nr. 812/2022 depositata in data 4.03.2022 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia presentato dal ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc, come modificato dal d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni nella 1. 197/2016; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante la mancanza di attività difensiva da parte dell'intimata;
Regesto Legislator
Generato dall'IADecreto — n. 30757/2022 — snciv · Corte di Cassazione: 812/2022 depositata in data 4.03.2022 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia presentato dal ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc, come modificato dal d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni nella 1. 197/2016; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante la mancanza di attività difensiva da parte dell'intimata;
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ETO RG 18426/2022 Roma, sul ricorso proposto da: COMUNE DI ADRO, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giorgio Morotti e Matteo Panni, giusta mandato in atti RICORRENTE contro: INTESA SANPAOLO SPA, in persona del legale rappresentante pro-tempore; INTIMATA avverso: la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia nr. 812/2022 depositata in data 4.03.2022 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia presentato dal ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc, come modificato dal d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni nella 1. 197/2016; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante la mancanza di attività difensiva da parte dell'intimata;
P.Q.M.
la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione al difensore della parte costituita e lo avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può chiedere che sia fissata l'udienza. Il Coordinatore Lucio api° litp90' DEPosn-r,,To !N CANCELLERIA oggi, i( o IL C