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Decreto — n. 30746/2022 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 30746/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 30746/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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5564/2021 Roma, sul ricorso proposto da: CuL _3C)- C-CG VASSILAKAKIS PANDELIS, GULOTTA MARCO e L.E.A. INNOVAZIONE SRL in Liquidazione, in persona del Liquidatore pro-tempore, rappresentati e difesi dall'Avv.to Siciliano Giovanni, giusta procura in atti; RICORRENTI contro: CREDITO EMILIANO SPA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to Peconi Stefano giusta procura in atti; CONTRORICORRENTE avverso: sentenza della Corte di Appello nr. 1731/2021 depositata in data 6.07.2021 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia contestuale; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc, come modificato dal d.l. 68 del 2016 e convertito con modificazioni nella I. 197/16; ritenuto che le sulle spese non debba provvedersi, stante la accettazione della rinuncia da parte della controricorrente;

Regesto Legislator

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Decreto — n. 30746/2022 — snciv · Corte di Cassazione: INNOVAZIONE SRL in Liquidazione, in persona del Liquidatore pro-tempore, rappresentati e difesi dall'Avv.to Siciliano Giovanni, giusta procura in atti; RICORRENTI contro: CREDITO EMILIANO SPA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to Peconi Stefano giusta procura in atti; CONTRORICORRENTE avverso: sentenza della Corte di Appello nr. 1731/2021 depositata in data 6.07.2021 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia contestuale; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc, come modificato dal d.l. 68 del 2016 e convertito con modificazioni nella I. 197/16; ritenuto che le sulle spese non debba provvedersi, stante la accettazione della rinuncia da parte della controricorrente;

Parole chiave

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licenziamento o risoluzione del contratto abbandono del posto di lavoro protezione dalla disdetta rinuncia a pretese di salario soppressione delle prestazioni revoca disciplinare
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Testo completo

5564/2021 Roma, sul ricorso proposto da: CuL _3C)- C-CG VASSILAKAKIS PANDELIS, GULOTTA MARCO e L.E.A. INNOVAZIONE SRL in Liquidazione, in persona del Liquidatore pro-tempore, rappresentati e difesi dall'Avv.to Siciliano Giovanni, giusta procura in atti; RICORRENTI contro: CREDITO EMILIANO SPA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to Peconi Stefano giusta procura in atti; CONTRORICORRENTE avverso: sentenza della Corte di Appello nr. 1731/2021 depositata in data 6.07.2021 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia contestuale; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc, come modificato dal d.l. 68 del 2016 e convertito con modificazioni nella I. 197/16; ritenuto che le sulle spese non debba provvedersi, stante la accettazione della rinuncia da parte della controricorrente;

P.Q.M.

la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Il qoordinatore Pres. Giacinto Bisogni DEPosiTATo N CANCELLERIA IL CANC •_,RF iP0