Cassation appeal dismissed due to appellant's withdrawal; court notes withdrawal extinguishes proceedings regardless of opponent's consent.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal extinguished following the appellant's formal withdrawal of the case. Although the respondent opposed the withdrawal, the court ruled that such a withdrawal is effective without requiring the opponent's acceptance. Consequently, the legal proceedings terminated, and no costs were assigned to the party who caused the dismissal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: A withdrawal of a cassation appeal extinguishes the proceedings regardless of the opponent's consent, as the act does not require acceptance to produce effects and eliminates the interest in contesting the judgment.
Parole chiave
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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -3 composta dai signori magistrati: Oggetto: dott. Emilio IANNELLO Presidente OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI (ART. 617C.P.C.) dott. Augusto TATANGELO Consigliere relatore dott. Antonella PELLECCHIA Consigliere dott. Paolo PORRECA Consigliere Ad. 11/10/2022 C.C. dott. Marilena GORGONI Consigliere R.G. n. 18563 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 18563 del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da INTISO Marco (C.F.: NTS MRC 72A26 E716R) avvocato costituito personalmente in giudizio ai sensi dell’art.86 c.p.c. -ricorrente- nei confronti di MISCEO Francesca (C.F.:
MSC FNC 67A59 A662N) rappresentata e difesa dall’avvocato Luigi Liberti (C.F.: LBR LGU 66B11 A662D) -controricorrente- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Foggia n. 1886/2021,pubblicata in data 18 dicembre 2020; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 11 ottobre 2022dal consigliere Augusto Tatangelo. Fatti di causa Francesca Misceo ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., avverso il precetto di pagamento dell’importo di € 9.816,23 notificatole da Marco Intiso, sulla base di titolo stragiudiziale.
L’opposizione è stata accolta Tribunale di Foggia. Ricorre l’Intiso, sulla base di tremotivi. Ric. n. 18563/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 11 ottobre 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 3 Resiste con controricorso la Misceo. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380bis c.p.c., in quanto il rela- tore ha ritenuto che il ricorso fosse destinatoad essere dichia- rato inammissibile. È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazionedella pro- posta.
Il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso. Ragioni della decisione Parte ricorrente ha depositato, prima dell’adunanza camerale, atto di rinuncia al ricorso, regolarmente notificato alla contro- parte e al suo difensore. La rinuncia,regolare ai sensi dell’art. 390 c.p.c., risulta muni- ta di visto e accettazione del difensore della parte controricor- rente. D’altra parte, secondo l’indirizzo di questa Corte, «la rinuncia al ricorso per cassazione produce l’estinzione del processo an- che in assenza di accettazione, in quanto tale atto non ha ca- rattere “accettizio” (non richiede, cioè, l’accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali)e, de- terminando il passaggio in giudicato della sentenza impugna- ta, comporta il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione» (Cass., Sez. 6 - L, Sentenza n. 3971 del 26/02/2015, Rv. 634622 –01;
Sez. 3, Ordinanza n. 21894 del 15/10/2009, Rv. 610642 – 01; Sez. 5 , Sentenza n. 9857 del 05/05/2011, Rv. 617942 – 01 ; Sez. U , Ordinanza n. 7378 del 25/03/2013, Rv. 625641 –01); Va pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione. Per quanto riguarda le spese del giudizio, la Corte non ritiene sussistere motivi tali da giustificare una pronuncia di condan- na della parte che ha dato causa all’estinzione, ai sensi Ric. n. 18563/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 11 ottobre 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 3 dell’art. 391, comma 2, c.p.c., anche tenuto conto della con- dotta processuale delle parti. per questi motivi La Corte: - dichiara estinto il giudizio di cassazione per rinuncia .
Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezio