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Ordinanza Interlocutoria — n. 30742/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on procedural grounds regarding material error correction and notification defects.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 30742/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Seatrag Autostrade del Mare's appeal for material error correction regarding the omission of cautionary phase costs. Seatrag argued the lower court failed to liquidate expenses under Article 373 of the Civil Procedure Code, while Unipolsai contested the lack of proper notification and procedural regularity. The court rejected the appeal, scheduling a new hearing to address the notification defect and ensure full adversarial proceedings before reconsidering the merits.

Regesto Legislator

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Art. 373 cod. proc. civ.; Art. 380 bis cod. proc. civ.: A request for material error correction is inadmissible if the opposing party contests the notification defect and the court requires a new hearing to ensure the principle of adversarial proceedings is respected.

Parole chiave

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material error correction procedural defect notification requirement adversarial proceedings cautionary phase costs Civil Procedure Code interlocutory order correzione di errore materiale

Disposizioni normative citate

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Art. 373 cod. proc. civ.
ricorre con procedimento per correzione di errore materiale, in relazione all'omessa liquidazione delle spese della fase cautelare avente ad oggetto la sospensiva, ex art. 373, cod.
Art. 380 bis cod. proc. civ.
Vista la riassegnazione al relatore indicata nell'attergato del Consigliere delegato del 30 maggio 2022; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod.
art. 380 bis cod. proc. civ
Vista la riassegnazione al relatore indicata nell'attergato del Consigliere delegato del 30 maggio 2022; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 8157-2022 proposto da: UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI 134, presso lo studio dell'avvocato RICCARDO BATTIATI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARCO TURCI; - ricorrente - contro SEATRAG AUTOSTRADE DEL MARE SRL , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato NICOLA MINERVINI; - controricorrente - avverso l'ordinanza n. 8674/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 17/03/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/09/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

PAOLO PORRECA. Ric. 2022 n. 08157 sez. M3 - ud. 20-09-2022 -2- Rilevato che Seatrag Autostrade del mare s.r.l. ricorre con procedimento per correzione di errore materiale, in relazione all'omessa liquidazione delle spese della fase cautelare avente ad oggetto la sospensiva, ex art. 373, cod. proc. civ., riscontabile nell'ordinanza n. 8674 del 2022 di questa Corte; il ricorso non è stato notificato; la controparte ha depositato memoria eccependo tale difetto di notifica e difendendosi nel merito nella presunzione si trattasse di quanto poi effettivamente esposto in ricorso;

Vista la riassegnazione al relatore indicata nell'attergato del Consigliere delegato del 30 maggio 2022; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che parte controricorrente ha allegato di aver avuto comunicazione della fissazione dell'odierna adunanza ma non dell'istanza di correzione; nel rispetto del contraddittorio può dunque fissarsi altra adunanza mandando alla Cancelleria perché, unitamente alla presente ordinanza interlocutoria, comunichi anche l'istanza di correzione in oggetto; La Corte rinvia all'adunanza del 20 dicembre 2022, ore 10,00 mandando alla Cancelleria perché comunichi la presente ordinanza interlocutoria e l'istanza di correzione di errore materiale.

Roma, 20 settembre 2022 Il ftesidente (DotEnico