Cassation court annuls appeal judgment for lack of necessary co-litigation in third-party debt seizure proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court annulled the Court of Appeal's decision regarding a third-party debt seizure execution. The court found the lower court failed to include necessary co-litigants, rendering the proceedings void. Consequently, the case was remitted to the first-instance judge to verify the procedural defects.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 383, comma 3, c.p.c.; When necessary co-litigation is violated and not remedied by lower courts, the entire process is voided and the case must be remitted to the first-instance judge.
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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -3 composta dai signori magistrati: Oggetto: dott. Emilio IANNELLO Presidente OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE (ART. 615C.P.C.) dott. Augusto TATANGELO Consigliere relatore dott. Antonella PELLECCHIA Consigliere dott. Paolo PORRECA Consigliere Ad. 11/10/2022 C.C. dott. Marilena GORGONI Consigliere R.G. n. 17426 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 17426 del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da SAMO S.p.A., (C.F.: 0226580231), in persona del legale rappresentante pro tempore, Denis Venturato rappresentato e difeso dall’avvocato Paolo Pasetto (C.F.:
PST PLA 65C03 L781S) -ricorrente- nei confronti di MIBO S.n.c. di Mirandola Tiziano e Boarin Davide (C.F.: 02742200237), in persona dei soci amministratori e le- gali rappresentanti pro tempore, Davide Boarin e Tizia- no Mirandola rappresentati e difesi dall’avvocato Giovanni De Salvo (C.F.: DSL GNN 75S03 E512C) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Ve- nezia n. 1038/2021,pubblicata in data 12 aprile 2021; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 11 ottobre 2022dal consigliere Augusto Tatangelo.
Fatti di causa Nel corso di una procedura esecutiva per espropriazione di crediti presso terzi promossa da MIBO S.n.c. nei confronti di SAMO S.p.A., quest’ultima ha proposto opposizione Ric. n. 17426/2021– Sez. 6 - 3 – Ad. 11 ottobre 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 6 all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c.. L’esecuzione è stata dichiarata sospesa ai sensi dell’art. 623 c.p.c. dal giudice dell’esecuzione (essendo intervenuta la sospensione dell’esecutività del titolo esecutivo), il quale ha comunque as- segnato alle parti il termine perentorio per l’instaurazione del giudizio di merito ai sensi dell’art. 616 c.p.c., al che ha prov- veduto la società creditrice opposta.
Il Tribunale di Verona ha dichiarato « l’inammissibilità dell’opposizione proposta da MIBO s.n.c.». La Corte di Appello di Venezia, in riforma della decisione di primo grado, ha invece dichiarato «che l’esecuzione forzata oggetto di opposizione è stata legittimamente promossa e proseguita da MIBO s.n.c. fino a che questa Corte d'Appello non ne ha disposto la sospensione ai sensi dell’art. 373 c.p.c.». Ricorre SAMO S.p.A., sulla base di cinquemotivi. Resiste con controricorso MIBO S.n.c.. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380bis c.p.c., in quanto il rela- tore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichia- rato manifestamente fondato, con riguardo al secondo motivo, assorbiti gli altri.
È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazionedella pro- posta. Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis , comma 2, c.p.c.. Ragioni della decisione 1. È logicamente pregiudiziale ed assorbente l’esame del se- condo motivo del ricorso, con il quale si denunzia «violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 102 e 543 e ss. c.p.c. (in re- lazione all’art. 360, comma 1, 3) e/o 4), c.p.c)». Ric. n. 17426/2021– Sez. 6 - 3 – Ad. 11 ottobre 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 6 La società ricorrente deduce che non sarebbe stato integro il contraddittorio nel giudizio di merito relativo all’opposizione, non essendo stati convenuti in giudizio i soggetti terzi pigno- rati (dei quali indica le esatte generalità).
Il motivo è manifestamente fondato. Questa Corte, di recente, ha sancito, con decisione valida per tutte le opposizioni esecutive, di espresso valore nomofilatti- co, emessa all’esito della pubblica udienza della Terza Sezione Civile, nell’ambito della particolare metodologia organizzativa adottata dalla suddetta sezione per la trattazione dei ricorsi su questioni di diritto di particolare rilevanzain materia di esecu- zione forzata (cd. “progetto esecuzioni”, sul quale v. già Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 26049 del 26/10/2018, nonché Sez. 6- 3 , Ordinanza n. 4964 del 20/02/2019 ), il principio di diritto per cui «nei giudizi di opposizione esecutiva relativi ad una espropriazione presso terzi ai sensi degli art. 543 e ss. c.p.c. il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario» , superando ogni precedente incertezza in proposito e chiaren- do, anzi, espressamente, in motivazione, che «è avviso del Collegio giudicante che il terzo pignorato sia un litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione all’esecuzione od agli at- ti esecutivi: e debba esserlo sempre, senza distinzioni di sor- ta.
Ciò per molteplici ragioni: di sistema, di semplicità e di coerenza» (per la più esaustiva illustrazione, in dettaglio, delle suddette ragioni, si fa diretto rinvio alla motivazione del pre- cedente in questione, e cioè Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13533 del 18/05/2021, Rv. 661412 – 01, al quale succe ssivamente risultano conformi, tra gli altri, Cass., Sez. 3 , Sentenza n. 26114 del 27/09/2021 e Cass., Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 37929 del 02/12/2021; Sez. 3 , Ordinanza n. 39973 del 14/12/2021, Rv. 663189 – 01, nonché, con specifico riferi- mento alla riscossione coattiva di crediti a mezzo ruolo, ai Ric. n. 17426/2021– Sez. 6 - 3 – Ad. 11 ottobre 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 6 sensi dell’art. 72 bisdel D.P.R. n. 602 del 1973, Sez. 3 , Ordi- nanza n. 16236del 19/05/2022, Rv. 665106 - 01 ) .
Ai principi di diritto sopra indicati va data piena continuità. Nella specie, sussiste l’interesse diretto a partecipare al pre- sente giudizio, quanto meno dei terzi pignorati in relazione ai quali non sia stata ancora dichiarata l’improcedibilità dell’esecuzione, per avere gli stessi reso dichiarazione di quantità in senso negativo senza che la parte creditrice abbia tempestivamente avanzato istanza di accertamento del relati- vo obbligo: è poi appena il caso di osservare che, per quanto emerge dagli atti, l’indicata situazione, nel processo esecutivi per cui è causa, non può ritenersi verificata per tutti i terzi pi- gnorato, dal momento che, in tale ultimo caso, la procedura esecutiva avrebbe dovuto essere dichiarata integralmente im- procedibile e non ne sarebbe stata possibile la sospensione ai sensi dell’art. 623 c.p.c., di cui si dà atto sia nella sentenza impugnata che negli atti delle parti.
Può anzi aggiungersi che, nella stessa memoria depositata dai controricorrenti ai sensi dell’art. 380bis, comma 2, c.p.c., si dà addirittura atto che al- cuni dei terzi pignorati avevano reso una dichiarazione par- zialmente positiva eche altri non avevano affatto reso la sud- detta dichiarazione. Il presente giudizio ha ad oggetto l’effettiva sussistenza del diritto della società creditrice di procedere ad esecuzione for- zata e, quindi, la possibilità che a quest’ultima vengano asse- gnati, in tutto o in parte, i crediti pignorati (e ciò anche even- tualmente a seguito di accertamento dell’obbligo del terzo, nonostante la dichiarazione di quantità resa in senso negati- vo), con conseguente sua possibilità di agire in via esecutiva nei confronti dei predetti terzi: si tratta, in altri termini, di un giudizio i cui effetti sono destinati ad avere diretta ed imme- diata efficacia nella sfera patrimoniale dei soggetti che hanno assunto la posizione processuale di terzo debitor debitoris e Ric. n. 17426/2021– Sez. 6 - 3 – Ad. 11 ottobre 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 6 nei confronti dei quali non sia stata già dichiarata l’improcedibilità dell’esecuzione, a seguito di dichiarazione di quantità resa in senso negativo senza tempestiva istanza di accertamento del relativo obbligo di parte creditrice.
Ne consegue che il presente giudizio si è svolto in mancanza di uno o più legittimati passivi necessari, il che ne determina la nullità, rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, imponendo l’annullamento della pronuncia emessa, con conseguente rimessione della causa al giudice di prime cure, al quale spetterà poi di verificare in concreto se in rela- zione ad alcuni dei terzi pignorati si sia già verificata la situa- zione di improcedibilità dell’esecuzione appena descritta (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 18127 del 26/07/2013, Rv. 627384:
«quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l’integrazione del contrad- dittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a ri- mettere la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354, com- ma 1, c.p.c., resta viziato l’intero processo e s’impone, in sede di giudizio di cassazione, l’annullamento, anche d’ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudi- ce di prime cure, a norma dell’art. 383, comma 3, c.p.c.»; conf., tra le decisioni più recenti:
Sez. 3, Ordinanza n. 4665 del 22/02/2021, Rv. 660603 –01; Sez. 2 , Ordinanza n. 23315 del 23/10/2020, Rv. 659380 – 01; Sez. 6 - 5 , Ordinanza n. 3973del 18/02/2020, Rv. 656992 - 01 ; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 6644 del 16/03/2018 , Rv. 648481 – 01; Se z. 3, Sentenza n. 8825 del 13/04/2007, Rv. 599201; Sez. U, Sentenza n. 3678del 16/02/2009, Rv. 607444; Sez. 3 , Sentenza n. 3866 del26/02/2004, Rv. 57056 6 – 01; Sez. 3 , Sentenza n. 1462 del30/01/2003, Rv. 560455 - 01 ). La sentenza impugnata va in definitiva cassata, con rimessio- nedel procedimento al giudice di primo grado.
Ric. n. 17426/2021– Sez. 6 - 3 – Ad. 11 ottobre 2022 – Ordinanza – Pagina 6 di 6 L’accoglimento del motivo di ricorso in esame e la conseguen- te cassazione della decisione di merito determina l’assorbimento di tutti gli altri motivi del ricorso (inerenti, ap- punto, al merito della controversia), di cui non è quindi neces- sario riportare il contenuto.
2. La sentenza impugnata è cassata, ai sensi dell’art. 383, comma 3, c.p.c., con rinvio al Tribunale di Verona, quale giu- dice di primo grado, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità. per questi motivi La Corte: - accoglie il secondo motivo del ricorso , assorbiti gli altri e, per l’effetto, cassa la decisione impugnata,con rinvio al Tribunale di Verona, quale giudice di primo grado, in persona di div