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Ordinanza Interlocutoria — n. 30739/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses interlocutory ruling request, remanding case to public session due to lack of statutory grounds under Art. 380-bis c.p.c.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 30739/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the interlocutory ruling request, ordering the case to be remanded to a public hearing of the simple section. The heirs of Franco Giacinto appealed the Second Instance Court's decision to reinstate their usucapion claim against the defendants. The court found no statutory conditions met to decide the case in camera under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; The Court of Cassation may decide a case in camera only when specific statutory hypotheses are present; absent such conditions, the case must be remanded to a public hearing.

Parole chiave

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interlocutory ruling request decision in camera Code of Civil Procedure public hearing remand statutory hypotheses prescrizione acquisitiva ordinaria diritto esclusivo nella comproprietà trasferimento della proprietà

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
CONSIDERATO CHE Il Collegio ritiene che non sussistano i presupposti per la decisone in camera di consiglio ai sensi art. 380-bis c,p.c., non ricorrendo le ipotesi di cui all'ultimo comma dell'articolo, e che la causa vada pertanto rimessa alla pubblica udienza della sezione semplice.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 17669-2021 proposto da: FRANCO DAVIDE, FRANCO MARIA ELENA, FRANCO EMANUELE, FRANCO DOMENICO, tutti eredi del Sig. Giacinto Franco, domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato SEBASTIANO CORONELLA; \\I - ricorrenti - contro CANNAVA' CARMELA, DI MODICA MARIA ALESSANDRA, DI MODICA ANTONELLA, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA AIACCIO 14, presso lo studio dell'avvocato CORRADO PICCIONE, che le rappresenta e difende; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 2181/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 17/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/06/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE 1. Il Tribunale di Siracusa, con sentenza n. 404/2019, ha rigettato la domanda proposta da Cannavà Carmela, Di Modica Maria Alessandra e Di Modica Antonella, con la quale si chiedeva di accertare l'efficacia di giudicato della sentenza n. 577/2005 dello stesso Tribunale emessa tra le parti e Franco Giacinto, con la quale era stata escluso l'acquisto per usucapione da parte del convenuto della proprietà esclusiva di beni immobili siti in Augusta.

2. Avverso tale sentenza proponevano appello le attrici. La Corte d'appello di Catania, con la sentenza n. 2181 del 17 dicembre 2020, ha accolto il gravame e per l'effetto ha dichiarato che Franco Giacinto non aveva acquistato per usucapione la proprietà esclusiva dei beni oggetto di causa. Disattesa l'eccezione di nullità della citazione in appello, la Corte distrettuale rilevava che aveva errato il Tribunale nel reputare coperta da efficacia di giudicato la precedente sentenza n. 379/2013 della Corte d'appello di Catania, che riformando la sentenza n. 577/2005 del Tribunale di Siracusa aveva accolto la domanda di usucapione proposta dal Franco, e ciò in quanto la sentenza d'appello era stata cassata con rinvio dalla Corte di cassazione con l'ordinanza n. 15930/2019.

Non vi era quindi alcun accertamento con efficacia di giudicato tra le parti, il che implicava l'accoglimento dell'originaria domanda delle attrici, posto che il Franco non aveva offerto alcuna prova dell'intervenuta usucapione, trattandosi peraltro della pretesa usucapione di un bene comune. Ric. 2021 n. 17669 sez. M2 - ud. 16-06-2022 -2- 3. Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso Franco Davide, Domenico, Emanuele e Maria Elena, tutti quali eredi del defunto Franco Giacinto, sulla base di cinque motivi. Cannavà Carmela, Di Modica Antonella e Di Modica Maria Alessandra hanno resistito con controricorso.

Memoria è stata depositata sia dai ricorrenti che dalle controricorrenti. CONSIDERATO CHE Il Collegio ritiene che non sussistano i presupposti per la decisone in camera di consiglio ai sensi art. 380-bis c,p.c., non ricorrendo le ipotesi di cui all'ultimo comma dell'articolo, e che la causa vada pertanto rimessa alla pubblica udienza della sezione semplice.

P.Q.M.

La Corte rimette la causa alla pubblica udienza della sezione seconda civile. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta/seconda s