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Ordinanza — n. 30705/2022 — snciv Generato dall'IA

Court allows correction of material error awarding litigation costs to lawyer who did not request them.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30705/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation granted a request to correct a previous order regarding litigation costs. The appellant argued that the lower court incorrectly deducted costs from the lawyer who had not explicitly requested their own fee deduction. The court ruled that since no party claimed victory or defeat regarding these specific costs, the correction must follow the special procedure for material errors rather than ordinary appeals.

Regesto Legislator

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Art. 287, 288 c.p.c.; In material error correction proceedings, no party is deemed victorious or vanquished, allowing the court to adjust cost allocations without a standard win/loss determination.

Parole chiave

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material error correction litigation costs allocation defender antistatario Corte di Cassazione procedimento di correzione spese processuali non liquet costs condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 287 c.p.c.
Art. 288 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., SU, 27/6/2002, n. 9438
Cass. del 17/09/2013, n. 21213
Cass. 4/1/2016, n. 14
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE sul ricorso 3549-2022 propostoda: RISCOSSIONE SICILIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO, 78, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO IELO, rappresentata e difesa dall'avvocato DOMENICO CANTAVENERA; -ricorrente - contro ARENA GIULIANA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA RIMINI 14, presso lo studio dell'avvocato NICOLETTA CARUSO, rappresentata e difesa dall'avvocato GAETANO SORBELLO, -resistente - nonchè contro Ric. 2022 n. 03549 sez.

ML -ud. 14-09-2022 -2- ARENA GIULIANA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato GAETANO SORBELLO; -ricorrente successiva - avverso l'ordinanza n. 19531/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata l'08/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/09/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ELENA BOGHETICH. RILEVATO CHE con ricorso depositato nella cancelleria di questa corte in data 10.2.2022, l'avv. Gaetano Sorbello, procuratore costituito di Giuliana Arena nel giudizio promosso dall’Arena nei confronti di Riscossione Sicilia s.p.a., conclusosi con ordinanza di questa Corte n. 19531/2021, pubblicata l’8.7.2021, chiede che la detta ordinanza sia corretta nella parte in cui ha provveduto a disporre la distrazione delle spese processuali in suo favore, quale difensore antistatario; la parte intimata, con ricorso che risulta ritualmente notificato, non ha resistito;

CONSIDERATO CHE l'istanza di correzione del lamentato errore materiale è fondata, perché dal controricorso per cassazione, depositato contestualmente all'istanza di correzione, risulta che la parte nel rassegnare le sue conclusioni, quale controricorrente della causa proposta dalla società Riscossione Sicilia s.p.a., chiedeva la declaratoria di inammissibilità e infondatezza del ricorso “con tutte le conseguenze di legge anche in ordine alle spese processuali”, senza avanzare alcuna istanza volta ad ottenere la distrazione delle spese legali;

Ric. 2022 n. 03549 sez. ML -ud. 14-09-2022 -3- la distrazione delle spese di lite a favore deldifensore che si è dichiarato antistatario è ipotesi eccezionale rispetto al principio generale della liquidazione delle spese a favore della parte e necessita di apposita istanza; l'ordinanza in esame ha provveduto a distrarre le spese di lite a favore dell’avv.Sorbello in assenza di istanze avanzate dall’avvocato e, a tale statuizione può porsi rimedio attraverso il procedimento di correzione di errore materiale di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non anche attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di liquidazione delle spese di lite qualificarsi come domanda autonoma; nessun provvedimento sulle spese deve essere adottato, in ragione della speciale natura del procedimento di correzione degli errori materiali, in cui non è possibile individuare una parte vittoriosa e una parte soccombente ( cfr., fra le altre, Cass., SU, 27/6/2002, n. 9438; v., Cass.del 17/09/2013, n. 21213;

Cass. 4/1/2016, n. 14).

P.Q.M.

La Corte accoglie l'istanza e dispone la correzione dell'ordinanza sopra indicata integrandone il dispositivo con l'inserimento, in dispositivo, in sostituzione delle parole «da distrarsi;», delle parole «da attribuirsi alla parte Arena Giuliana»; ordina alla Cancelleria di annotare il presente provvedimento in calce all'originale dell’ordinanza sopra descritta.