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Ordinanza — n. 30581/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows INPS appeal, ruling habitual professional activity must be assessed by facts, not just income thresholds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30581/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed the INPS's appeal against the Naples Court of Appeal's dismissal, overturning the lower court's decision. The lower court had incorrectly determined the lack of habitual professional activity solely based on the lawyer's income falling below the €5,000 exemption threshold. The Court ruled that habitual activity must be assessed through factual circumstances like professional registration and tax status, treating low income merely as an indicator rather than definitive proof of occasional work.

Regesto Legislator

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Art. 2, comma 26, L. 335/1995; Art. 44, comma 2, D.L. 269/2003: The obligation to join the separate management for self-employed professionals depends on the habitual exercise of a profession, which must be determined by evaluating factual circumstances such as professional registration and tax status, rather than solely by the amount of income generated.

Parole chiave

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separate management habitual professional activity income threshold exemption self-employed lawyers contributory obligation prestazione all'indipendente reddito da attività lucrativa dipendente rendita d'invalidità della previdenza professionale

Disposizioni normative citate

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Art. 2, commi 26-31, L. 335/1995
Considerato che: l'Inps denuncia la «violazione dell'art. 2, commi 26-31, L. 335/1995, dell'art.
Art. 18, commi 11 e 12, DL 98/2011
335/1995, dell'art. 18, commi 11 e 12, DL 98/2011, convertito con modificazioni nella L.
Art. 53, DPR 917/1986
111/2011, dell'art. 53, DPR 917/1986, modificato dal D.Lgs.
Art. 44, comma 2, DL 269/2003
344/2003 e dell'art. 44, comma 2, DL 269/2003 convertito con modificazioni nella L.
Art. 2697 C.C.
326/2003, anche con riferimento all'art. 2697 C.C.»;
art. 380 bis c.p
La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.
art. 2697 C.C
326/2003, anche con riferimento all'art. 2697 C.C.»;

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 4419 del 2021
Cass. 5/4/2022, n. 10971
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 15407-2021 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 80078750587, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell'AVVOCATURA dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO, ANTONIETTA CORETTI, ANTONINO SGROI; - ricorrente - contro PANSINI FABIO; - intimato - avverso la sentenza n. 3671/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 27/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/06/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

ADRIANA DORONZO. Rilevato che: La Corte d'appello di Napoli ha rigettato l'impugnazione proposta dall'Inps contro la sentenza resa dal tribunale che, in accoglimento dell'opposizione proposta da Fabio Pansin.i, aveva annullato l'avviso di addebito relativo a contributi pretesi dall'Inps e relativi alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, 1. n. 335/1995, in quanto, il Pansini, professionista iscritto all'albo professionale ma non alla Cassa nazionale di previdenza forense, aveva prodotto redditi derivanti dallo svolgimento di attività professionale nell'anno 2009.

A fondamento della decisione la Corte ha escluso l'abitualità nello svolgimento della libera professione in ragione del reddito prodotto dal professionista, siccome inferiore al limite dei € 5000 annui (nella specie, € 1140). Avverso la sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo; il professionista è rimasto intimato. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. Considerato che: l'Inps denuncia la «violazione dell'art. 2, commi 26-31, L. 335/1995, dell'art. 18, commi 11 e 12, DL 98/2011, convertito con modificazioni nella L. 111/2011, dell'art. 53, DPR 917/1986, modificato dal D.Lgs. 344/2003 e dell'art. 44, comma 2, DL 269/2003 convertito con modificazioni nella L. 326/2003, anche con riferimento all'art. 2697 C.C.»;

Ric. 2021 n. 15407 sez. ML - ud. 21-06-2022 -2- contesta la ritenuta insussistenza dell'obbligo del pagamento dei contributi alla gestione separata in capo al professionista in ragione della presunta occasionalità dell'esercizio professionale, dedotta esclusivamente dall'ammontare del reddito prodotto per l'anno di riferimento, compreso nella fascia di esenzione di Euro 5.000,00 contemplata dalla legge ai fini dell'imposizione contributiva, senza considerare che il professionista era titolare di partita IVA e iscritto all'albo degli avvocati, senza però essere iscritto alla Cassa forense; il motivo merita accoglimento; trova infatti applicazione principio di diritto, affermato da questa Corte (Cass. n. 4419 del 2021), secondo cui «In materia previdenziale, sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della I. n. 335 del 1995 nell'ipotesi di percezione di reddito derivante dall'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, ed anche occasionale, ove il reddito superi la soglia di euro 5.000 ex art. 44, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003, di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco (tale obbligo venendo meno solo se il reddito prodotto è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento), restando fermo che il requisito dell'abitualità - da apprezzarsi nella sua dimensione di scelta "ex ante" del libero professionista e non invece come conseguenza "ex post" desumibile dall'ammontare del reddito prodotto - deve essere accertato in punto di fatto, mediante la valorizzazione di presunzioni ricavabili, ad es., dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività, potendo la percezione di un reddito annuo di importo inferiore alla predetta soglia rilevare quale indizio - da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo - per escludere in concreto la Ric. 2021 n. 15407 sez.

ML - ud. 21-06-2022 -3- sussistenza del requisito in questione»; la Corte territoriale non ha dichiarato l'esenzione dall'obbligo contributivo dell'avvocato in base all'accertamento in fatto delle modalità di esercizio della professione, come ricavabili dal contesto in cui l'attività libero professionale ha trovato svolgimento negli anni di causa, ma ha attuato un mero automatismo, legato esclusivamente alla entità dei redditi prodotti, "a prescindere dal fatto che si tratti o meno di attività (anche sporadica) di avvocato o di praticante avvocato" (su fattispecie analoga, Cass.5/4/2022, n. 10971); in definitiva, il ricorso deve essere accolto, la sentenza impugnata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, la quale deciderà anche in merito alle spese del giudizio di legittimità;

P . Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'Appello di Napoli in diversa composizione, la quale deciderà anche in merito alle spese del giudizio di legittimità. Rom