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Ordinanza — n. 30505/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal due to failure to deposit within strict procedural time limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30505/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the petitioners failed to deposit the document with the court registry within the statutory deadline. Although the petition was notified to the opposing agency, the lack of formal deposit at the court's office meant the time limit expired. The court ruled that this procedural defect is not cured by the notification to the other party and must be addressed ex officio.

Regesto Legislator

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Art. 369 c.p.c.; Art. 156 c.p.c.: The failure to deposit an appeal within the prescribed time limits renders it inadmissible, and this defect cannot be cured by notification to the opposing party.

Parole chiave

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inadmissible appeal procedural time limits failure to deposit ex officio declaration cassation procedure deposito tardivo opposizione tardiva inosservanza del termine

Disposizioni normative citate

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Art. 369 c.p.c.
Il ricorso però non è stato depositato nei termini di cui all'art. 369 c.p.c. e quindi è improcedibile ex art.
Art. 156 c.p.c.
6420 del 1981;); invero, il principio - sancito dall'art. 156 c.p.c. - di non rilevabilità della nullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all'inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigono apposite e separate norme (Cass.n.
Art. 380 bis c.p.c.
FATTO E DIRITTO La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett.
Art. 1-bis del d.l. n. 168/2016
e), dell'art. 1 - bis del d.l.
D.P.R. n. 115 del 2002
13, comma 1- quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 (Cass.
art. 380 bis c.p
FATTO E DIRITTO La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett.
art. 369 c.p
Il ricorso però non è stato depositato nei termini di cui all'art. 369 c.p.c.
art. 156 c.p
6420 del 1981;); invero, il principio - sancito dall'art. 156 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U., n. 4859 del 1981
La costituzione dell'intimato non sana la violazione della regola di procedibilità (Cass., Sez. U., n. 4859 del 1981 e n.
Cass., Sez. U., n. 6420 del 1981
Cass. n. 12894/2013
Cass. n. 24686/2014
Cass. n. 24453/2017
Cass. 41967/2021
Court dismisses appeal as procedurally inadmissible due to failure to file within the statutory twenty-day deadline.
Cass. 22092/2019
Cass. n. 252/2001
22092/2019; Cass. n. 252/2001 e Cass.
Cass. n. 26529/2017
Cass. Sez. 6 - 5, n. 8728 del 2022
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 29759 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto Da F.I.P.AB. Finanziaria Immobiliare Partecipazioni Abrusci s.r.I., REMA. Immobiliare s.r.l. e dott. Massimo Manto, titolare della omonima ditta -ricorrenti non costituiti- Contro Agenzia delle entrate e Agenzia delle Dogane e Monopoli in persona dei rispettivi Direttori pro tempore, domiciliate in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; - controricorrenti - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 476/07/2021.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 settembre 2022 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera. FATTO E DIRITTO La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell'art. 1 - bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197/2016, osserva quanto segue. F.I.P.AB. Finanziaria Immobiliare Partecipazioni Abrusci s.r.l., RE.MA . Immobiliare s.r.l. e Massimo Manto, titolare della omonima ditta, in data 26 luglio 2021, notificavano all'Agenzia delle entrate e alli Agenzia delle Dogane e Monopoli, in persona dei rispettivi Direttori pro tempore, ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 476/07/21, pronunciata nel giudizio di impugnazione di avviso di liquidazione di liquidazione dell'imposta di registro e irrogazione sanzioni sul decreto di esecutività di lodo arbitrale.

Il ricorso però non è stato depositato nei termini di cui all'art. 369 c.p.c. e quindi è improcedibile ex art. 369, comma 1, c.p.c. perché, benché notificato alla controparte intimata, non è stato depositato presso la cancelleria di questa Corte, come attestato dal certificato negativo della predetta cancelleria del 6 dicembre 2021, e fino a tale data, con conseguente superamento del termine previsto dalla norma. La costituzione dell'intimato non sana la violazione della regola di procedibilità (Cass., Sez. U., n. 4859 del 1981 e n. 6420 del 1981;); invero, il principio - sancito dall'art. 156 c.p.c. - di non rilevabilità della nullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all'inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigono apposite e separate norme (Cass.n. 12894/2013, n. 24686/2014; n. 24453/2017;

Cass. 41967/2021). Il controricorrente, dal canto suo, non ha neppure rilevato il difetto di tempestivo deposito del ricorso, limitandosi a contraddire i motivi di impugnazione proposti dalla ricorrente, esponendo le proprie difese, che la Corte non può comunque esaminare, atteso che deve dichiararsi d'ufficio l'improcedibilità del ricorso (Cass. 22092/2019; Cass. n. 252/2001 e Cass. 26529/2017; Cass. 41967/2021). Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri di legge vigenti. Non essendovi stato deposito del ricorso da parte dei ricorrenti, non sussistono i presupposti per l'applicabilità dell'art. 13, comma 1- quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 (Cass.

Sez. 6 - 5, n. 8728 del 2022).

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso improcedibile. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 2800,00 oltre alle spese generali al 15% e agli accessori di legge.