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Ordinanza Interlocutoria — n. 30464/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses tax appeal due to lack of standing for individual partners in cassation.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 30464/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court dismissed the tax authority's cassation appeal against a regional tax commission decision. The authority sought to annul orders denying simplified tax definition requests, but the lower court had ruled in favor of the company and its individual partners. The court found that since the partners did not participate in the trial or file the original requests, they lacked standing to oppose the appeal in the Supreme Court. Consequently, the case was remitted to the clerk for procedural adjustments to verify the partners' participation.

Regesto Legislator

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Art. 369, comma 2, c.p.c.; Art. 103, c.p.c.: The court must examine the appeal file ex officio to verify the standing of all parties to oppose the cassation appeal, and if a party lacks standing, the case is remitted for procedural correction.

Parole chiave

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tax appeal standing cassation procedure joint and several liability tax definition request procedural remand difetto di legittimazione dell'associazione esclusione del socio soggetti passivi

Disposizioni normative citate

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Art. 369, comma 2, c.p.c.
15356/2020), l’esame del fascicolo d’ufficio del giudizio d’appello, la cui trasmissione è stata tempestivamente richiesta e depositata dalla ricorrente ai sensi dell’art. 369, comma 2, c.p.c.; N.
Art. 103, c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 15356/2020
Cass. n. 15356/2020), l’esame del fascicolo d’ufficio del giudizio d’appello, la cui trasmissione è stata tempestivamente richiesta e depositata dalla ricorrente ai sensi dell’art.
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Testo completo

7/21 ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 18037/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO , in persona de l legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, V ia Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difendeper legge –ricorrente – contro MOBILIGINEX s.n.c. di Ginex Maria C., in persona dell’amministratore Ginex Maria, nonché GINEX MARIA in proprio, GINEX VINCENZA e GINEX ANTONINO, elettivamentedomiciliati in Roma, Via della Giuliana n. 101 , presso lo studio dell’avv.

Dino Caudullo, rappresentatie difesi dall’avv. Danilo Giracello , come da procureallegate al controricorso - controricorrent i – N. 18037/21 R.G. avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, n. 430/1/2021depositata in data 18.1.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 21.6.2022 dal Consigliere Relatore dr. Salvatore Saija; Rilevatoche: - l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione , af fidato a due motivi, avverso la sentenza in epigrafe, con cui la C.T.R. della Sicilia - accogliendo gli appelli riuniti proposti da Mobili Ginex di Ginex Maria s.n.c. avverso la sentenza n. 6106/2016, emessa dalla C.T.P. di Palermo - aveva annullatodue provvedimenti di diniego a domande di definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119/2018; -con unico controricorso, hanno resistito non soltanto la predetta società, ma anche i sociMaria, Vincenza ed Antonino Ginex, tutti in proprioe quali coobbligati in solido con la società stessa; - tuttavia, premesso che il ricorso per cassazione è stato notificato alla sola società, e non anche ai soci, dalla lettura della sentenza non risulta che i predetti soci abbiano partecipato al giudizio di merito, né che abbiano avanzato essi stessi le istanze di definizione agevolata, per quanto nello stesso ricorso sia riportato un laconico accenno in tal senso;

Ritenuto che: -si renda necessario, ai fini della delibazione circa la legittimazione a contraddire in questo giudizio di cassazione(v. Cass. n. 15356/2020), l’esame del fascicolo d’ufficio del giudizio d’appello, la cui trasmissione è stata tempestivamente richiesta e depositata dalla ricorrente ai sensi dell’art. 369, comma 2, c.p.c.; N. 18037/21 R.G.

P.Q.M.

rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo l’acquisizione del fascicolo d’ufficio del giudizio d’appello e mandando alla Cancelleria per gli adempimenti. Roma, così deciso nella camera di consiglio del giorno 21.6.2022e, a s