Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 30458/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remits tax appeal to tribunal due to conflicting precedents on successor's right to contest final company assessments.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 30458/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation remitted the tax appeal to the Regional Tax Tribunal for public hearing rather than deciding the case. The Agency of Revenue argued that a deceased shareholder's heir cannot contest a final tax assessment against the company, citing restrictive precedents. However, the Court noted the unique procedural difficulties heirs face regarding social rights under the Civil Code and the existence of conflicting Supreme Court rulings on this specific issue. Consequently, the Court declined to resolve the legal uncertainty and ordered a public hearing to discuss the matter.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 2909 c.c.; Art. 324 c.p.c.; Art. 21 d.lgs. n. 546/1992; Art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.: In cases involving heirs of deceased shareholders in companies with restricted share capital, where judicial precedents on the right to contest final company assessments are contradictory, the Court of Cassation may remit the case for public hearing to clarify the legal position.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax appeal heir rights final assessment company assessment remitted for hearing conflicting precedents shareholder liability diritti successori dell'erede

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2909 c.c.
Art. 324 c.p.c.
Art. 21 d.lgs. n. 546/1992
e 324 c.p.c., nonché dell’art. 21 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art.
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, nn.
Art. 2261 c.c.
art. 21 d.lgs. n. 546/1992
e 324 c.p.c., nonché dell’art. 21 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art.
art. 2261 c.c

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 17356/2020
dalla stessa società, all’uopo richiamando il precedente di Cass. n. 17356/2020; l’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt.2909 c.c.
Cass. n. 3980/2020
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 23728/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona de l legale rappresentante pro tempore, domiciliatain Roma, Via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difendeper legge –ricorrente – contro CORGHI ANNA MARIA, quale erede di Montagno Franco, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Regina Margherita n. 290 , presso lo studio dell’avv. Cataldo D’Andria, rappresentatae difesa dall’avv. Alberto Alfredo Ferrariocome da procura allegata al controricorso - controricorre nte– N. 23728/21 R.G. avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia- Romagna, n. 782/6/2021depositata in data 31.5.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 21 . 6 . 2022 dal Consigliere Relatore dr. Salvatore Saija;

Rilevatoche: con la sentenza in epigrafe la C.T.R. dell’Emilia-Romagna accolse l’appello propostoda Anna Maria Corghi, quale erede di Franco Montagni, avverso l a sentenzan. 259 /2019 , con cui la C.T.P. di Reggio Emilia aveva respinto il suo ricorso relativo all’avviso di accertamento notificatole in data 16.3.2017; con l’atto impugnato, l’Agenzia delle Entrate aveva proceduto al recupero a tassazione di utili extracontabili non dichiarati e presuntivamente distribuiti anche al de cuiusper l’anno d’imposta 2012, quale socio al 50% della Imm.

Costruzioni s.r.l., destinata ria di precedente accertamento notificato il 22.7.2015e divenuto definitivo per mancata impugnazione ; nell’accogliere l’appello dell’erede del defunto contribuente, la C.T.R. ha ritenuto che l’accertamento nei confronti della società, per quanto definitivo, non vincoli tuttavia la posizione del socio, che resta sempre legittimato a vincere la presunzione di distribuzione degli utili non contabilizzati, nel caso di società di capitali a ristretta base azionaria, non soltanto fornendo la prova contrariache i maggiori ricavi sono stati accantonati o reinvestiti, ma potendo anche dimostrare che detti utilinon sono stati tout court conseguiti N. 23728/21 R.G. dalla stessa società, all’uopo richiamando il precedente di Cass. n. 17356/2020; l’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt.2909 c.c. e 324 c.p.c., nonché dell’art. 21 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., cui ha resistito Anna Maria Corghi con controricorso, illustrato da memoria; il Consigliere relatore ha esitato proposta per la definizione del ricorso in questa Sezione con accoglimento dello stesso per manifesta fondatezza, e ciò in quanto “Il socio di società a ristretta partecipazione sociale (o il suo erede) non può dolersi della definitività dell'accertamento, né riproporre doglianze ad esso riferibili (v.

Cass. n. 3980/2020)”; Il Collegio, rilevata la peculiarità della vicenda per cui è processo – consistente nella circostanza che il de cuius Franco Montagni, socio della predetta società destinataria dell’accertamento, è deceduto in data precedente alla notifica di quest’ultimo al legale rappresentante della società, con conseguenti potenziali difficoltà dell’erede circa l’esercizio dei correlativi diritti sociali ai sensi dell’art. 2261 c.c. –nonché i diversi accenti che si registrano nella stessa giurisprudenza di legittimità circa le facoltà di contestazione dell’accertamento definitivo nei confronti della società di capitali a ristretta base azionaria (essendosi talvolta adottata una lettura estensiva, come nel caso di Cass. n. 17356/2020 richiamata dalla sentenza impugnata, talaltra una lettura restrittiva, come nel caso di Cass. n. 3980/2020, indicata nella proposta), reputa opportuno rimettere la N. 23728/21 R.G. discussione del ricorso alla Sezione Tributaria, perché sia discusso in pubblica udienza;

P.Q.M.

Rinvia la causa alla pubblica udienza della Quinta Sezione civile di questa Cort