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Ordinanza — n. 30451/2022 — snciv Generato dall'IA

Court rules labor court in Velletri has jurisdiction over wage disputes based on work location at third-party depot.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30451/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation granted a necessary jurisdiction regulation, transferring the labor dispute from Nocera to Velletri. The plaintiff argued that work was performed at a third-party depot in Pomezia, while the lower court rejected this, finding no corporate nexus there. The Supreme Court ruled that such depots constitute a valid organizational nucleus for labor jurisdiction purposes.

Regesto Legislator

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Art. 413 c.p.c.; Art. 42 c.p.c.: The labor court is competent where the worker performs duties, including at third-party depots used for business operations, even if owned by others.

Parole chiave

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labor jurisdiction regulation third party depot corporate organizational nucleus territorial competence labor wage difference dispute conflitto di competenza lavoristica principio del luogo di lavoro incompetenza territoriale

Disposizioni normative citate

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Art. 413 c.p.c.
Art. 42 c.p.c.
avverso tale ordinanza il ricorrente ha proposto regolamento necessario di competenza ai sensi dell'art. 42 c.p.c; le società epigrafate hanno resistito ai sensi dell’art.
Art. 380 ter c.p.c.
MARIO FRESA, il quale, visto l'art. 380 ter c.p.c., chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, accolga l'istanza di regolamento di competenza e indichi il Tribunale di Velletri in funzione di giudice del lavoro competente a giudicare sulla causa in oggetto.
art. 380 ter c.p
MARIO FRESA, il quale, visto l'art. 380 ter c.p.c., chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, accolga l'istanza di regolamento di competenza e indichi il Tribunale di Velletri in funzione di giudice del lavoro competente a giudicare sulla causa in oggetto.
art. 414 c.p
con ricorso ai sensi dell'art. 414 c.p.c.
art. 413 c.p
art. 42 c.p
avverso tale ordinanza il ricorrente ha proposto regolamento necessario di competenza ai sensi dell'art. 42 c.p.c; le società epigrafate hanno resistito ai sensi dell’art.
art. 360 c.p
1321, comma 1, c.c., sia in riferimento al principio del luogo in cui si trova la dipendenza aziendale, ai sensi all’art. 360 c.p.c, comma 1, n.
artt. 115 c.p
13 - 04 - 2022 -4- motivazione in relazione agli artt. 115 c.p.c., comma 1, e 416 c.p.c., comma 3, circa il luogo dedotto in giudizio dal lavoratore di instaurazione del rapporto e di sottoscrizione del contratto, di deposito dei camion della M.M.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 23110 del 2010
Cass. n. 3154 del 2018
Cass. n. 3154 del 2018; Cass.
Cass. n. 23053 del 2020
3154 del 2018; Cass. n. 23053 del 2020; Cass.
Cass. n. 1285 del 2022
Cass. n. 1285 del 2022); è sufficiente che in tale nucleo operi anche un solo dipendente e non è necessario che i relativi locali o le relative attrezzature siano di proprietà aziendale, ben potendo essere di proprietà del lavoratore stesso o di terzi (v.
Cass. n. 2003 del 2016
Cass. n. 2003 del 2016; Cass.n.
Cass. n. 29334 del 2017
Cass. n. 25613 del 2019
29334 del 2017; Cass. n. 25613 del 2019;Cass.
Cass. n. 38861 del 2021
25613 del 2019;Cass. n. 38861 del 2021; in precedenza v.
Cass. n. 11320 del 2014
Cass. n. 4362 del 2022
Cass. n. 4767 del 2017
3154 del 2018, che richiama Cass. n. 4767 del 2017 e Cass.
Cass. n. 17347 del 2013
4767 del 2017 e Cass. n. 17347 del 2013; v.
Cass. n. 13309 del 2019
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. RG 24093-2021 proposto da: MELINTE VITALI MLNVTL89P07Z140R, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI 10, presso lo studio dell'avvocato MARCO CASALINI, che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro BRT S.P.A.04507990150, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIEMONTE39, presso lo studio dell'avvocato GIULIA PERIN, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati FRANCESCA MARCHESAN, GIANLUCA SPOLVERATO; S.D.M. SOCIETA' DISTRIBUTRICE MERCI S.R.L. 05443880587, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIEMONTE 39, presso lo studio dell'avvocato GIULIA PERIN, che la rappresenta Ric.2021 n. 24093 sez.

ML - ud. 13 - 04 - 2022 -2- e difende unitamente agli avvocati FRANCESCA MARCHESAN, GIANLUCA SPOLVERATO; -controricorrenti - contro C.M.T. S.A.S DI ZHENG YAN06928541215, XST LOGISTICA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 14377711008 , ACCA S.R.L. 02426940975; -intimati - contro M.M. AUTOTRASPORTI DI MELINA MIRANDA MRNMLN79T50I438N, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato ANTONIO IANNONE; -resistente - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza n. RG 916/2021 del TRIBUNALE di VELLETRI, depositata il 19/08/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

FABRIZIO AMENDOLA; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. MARIO FRESA, il quale, visto l'art. 380 ter c.p.c., chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, accolga l'istanza di regolamento di competenza e indichi il Tribunale di Velletri in funzione di giudice del lavoro competente a giudicare sulla causa in oggetto. Ric.2021 n. 24093 sez. ML - ud. 13 - 04 - 2022 -3- RILEVATO CHE 1. con ricorso ai sensi dell'art. 414 c.p.c. , il ricorrente in epigrafe ha adito il Tribunale di Velletri chiedendo la condanna dell’ex datore di lavoro M.M.

Autotrasporti di Melina Miranda, nonché dei pretesi responsabili solidali BRT S.p.A., S.D.M. Società distributrice merci S.r.l., ACCA S.r.l., C.M.T. S.a.s. di Zheng Yan e X.S.T. Logistica S.r.l., al pagamentodi differenze retributive; 2.il Tribunale di Velletri, con l’ordinanza qui impugnata, ha dichiarato l'incompetenza territoriale del giudice adito ritenendo competente il Tribunale di Nocera,escludendo che, ai fini della dipendenza aziendale ex art. 413 c.p.c., pur avendo la parte ricorrente dedotto che la prestazione lavorativa era stata resa presso il parcheggio/deposito del terzo Tekno Pallets s.r.l., sito in Pomezia, in tale luogo potesse radicarsi un nucleo, seppur minimo, di una stabile organizzazione aziendale della parte convenuta M.M.

Autotrasporti di Melina Miranda;

3. avverso tale ordinanza il ricorrente ha proposto regolamento necessario di competenza ai sensi dell'art. 42 c.p.c; le società epigrafate hanno resistito ai sensi dell’art. 47, comma 5, c.p.c.; le parti hanno comunicato memorie; il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte, sostenendo la competenza per territorio del giudice del lavoro presso il Tribunale di Velletri; CONSIDERATO CHE 1.il ricorrente censura l'ordinanza del Tribunale di Velletri, deducendo: “violazione e falsa applicazione dell’art. 413 c.p.c., comma 2, e dell’art. 38, comma 4, c.p.c., sia in riferimento al principio del luogo in cui è sorto il rapporto di lavoro in relazione all’art. 1321, comma 1, c.c., sia in riferimento al principio del luogo in cui si trova la dipendenza aziendale, ai sensi all’art. 360 c.p.c, comma 1, n. 3, e, vizio di Ric.2021 n. 24093 sez.

ML - ud. 13 - 04 - 2022 -4- motivazione in relazione agli artt. 115 c.p.c., comma 1, e 416 c.p.c., comma 3, circa il luogo dedotto in giudizio dal lavoratore di instaurazione del rapporto e di sottoscrizione del contratto, di deposito dei camion della M.M. Autotrasporti di M. Miranda, di svolgimento delle mansioni, di partenza e di ritorno per il deposito del camion, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.” 2.il Collegio, conformemente alle conclusioni della Procura Generale, giudica fondata l'istanza di regolamento necessario di competenza, avuto riguardo alla nozione di luogo della dipendenza aziendale ex art.413 c.p.c. in continuità con un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che ha enucleato una nozione particolarmente ampia del concetto di dipendenza aziendale e ritenuto che esso, non solo non coincide con quello di unità produttiva contenuto in altre norme di legge, ma deve intendersi in senso lato, in armonia con la mens legis, mirante a favorire il radicamento del foro speciale del lavoro nel luogo prossimo alla prestazione lavorativa (Cass.n. 23110 del 2010;

Cass. n. 3154 del 2018; Cass. n. 23053 del 2020; Cass. n. 1285 del 2022); ancora di recente si è quindi sottolineato che è necessario tanto avere riguardo alla esigenza di favorire il radicamento del foro speciale del lavoro nel luogo della prestazione lavorativa, da un punto di vista processuale, quanto valutare la prestazione lavorativa effettivamente espletata, da un punto di vista sostanziale, atteso che la ratio dell'art.413 c.p.c. “è quella di rendere più funzionale e celere il processo, radicandolo nei luoghi normalmente più vicini alla residenza del dipendente, nei quali sono più agevolmente reperibili gli elementi probatori necessari al giudizio” (da ultimo, v.

Cass. n. 12907 del 2022, che ha individuato la dipendenza rilevante ai fini del foro territoriale in discorso nell’abitazione di un giornalista); Ric.2021 n. 24093 sez. ML - ud. 13 - 04 - 2022 -5- in particolare, per quanto qui propriamente rileva, questa Corte ha più volte ribadito che rientra nella nozione di “dipendenza alla quale è addetto il lavoratore", di cui all'art. 413 c.p.c., anche il parcheggio di proprietà di terzi, in cui sono collocati i beni strumentali alla prestazione lavorativa (come il carico delle merci, il trasporto e il successivo ritorno per il ricovero dei furgoni), laddove abbiano inizio e fine le mansioni svolte dal lavoratore (cfr.

Cass. n. 2003 del 2016; Cass.n. 29334 del 2017; Cass. n. 25613 del 2019;Cass. n. 38861 del 2021; in precedenza v. anche Cass. n. 11320 del 2014, che ha ravvisato una dipendenza aziendale in un «cantiere stradale»); è inoltre irrilevante il titolo giuridico in base al quale il datore di lavoro abbia utilizzato una eventuale area di terzi, dovendosi intendersi per dipendenza aziendale anche il luogo in cui il datore di lavoro abbia dislocato un nucleo, seppure minimo e modesto, di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa, come “i mezzi per effettuare i trasporti”, destinati al soddisfacimento delle finalità imprenditoriali (Cass. n. 4362 del 2022;

Cass. n. 1285 del 2022); è sufficiente che in tale nucleo operi anche un solo dipendente e non è necessario che i relativi locali o le relative attrezzature siano di proprietà aziendale, ben potendo essere di proprietà del lavoratore stesso o di terzi (v. Cass. n. 3154 del 2018, che richiama Cass. n. 4767 del 2017 e Cass. n. 17347 del 2013; v. anche Cass. n.13309 del 2019 e Cass. n. 23053 del 2020); 3.alla stregua di tali orientamenti, il regolamento, pertanto, va accolto, con affermazione della competenza territoriale del Tribunale di Velletri e con assorbimento di ogni altra questione relativa alla instaurazione del rapporto di lavoro; il processo dovrà proseguire innanzi al giudice dichiarato competente, con riassunzione nel termine previsto dall’art. Ric.2021 n. 24093 sez.

ML - ud. 13 - 04 - 2022 -6- 50 c.p.c. dalla comunicazione della presente ordinanza; spese al definitivo;

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Velletri, in funzione di giudice del lavoro, dinanzi al quale