Italian Supreme Court allows appeal against appellate court for inconsistency between reasoning and ruling on usufruct rights.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court of Cassation accepted the appeal filed by Roberto Salvatore against the Second Instance Court of Naples. The appellant argued that the lower court's reasoning acknowledged his 50% usufruct rights but its final ruling incorrectly confirmed the first instance judgment rejecting those claims. The court agreed that the appellate judge failed to partially grant the request for usufruct recognition, which was the only logical conclusion given the proven facts. Consequently, the Supreme Court quashed the second instance decision and remanded the case for a new judgment consistent with the established facts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 n. 4 c.p.c.; Art. 380-bis c.p.c.: When a lower court's reasoning establishes facts supporting a claim but the final ruling rejects it, the higher court must quash the decision and remand for a judgment that aligns the ruling with the proven facts.
Parole chiave
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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 26426/2021 R.G. proposto da: ROBERTO SALVATORE, elettivamente domiciliato in SANTA MARIA CAPUA VETERE, VIA A. DE GASPERI , N. 104 , presso lo studio dell’avvocato MEINARDI LUIGI (MNRLGU73B17I234S) che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro PACIFICO IDA -intimata - avverso la sentenza n. 2907/2021 della CORTE D’APPELLO DI NAPOLI, depositata il 23/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/09/2022 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE; RILEVATO CHE: Ric. 2021n. 26426 sez. M2 - ud. 22 - 0 9 - 2022 -2- 1. Roberto Salvatore ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli che, correggendone la motivazione, ha confermato la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che a sua volta aveva rigettato le domande attoree di accertamento del diritto di usufrutto su un immobile in Mondragone e di condanna della convenuta al rilascio dello stesso, oltre al pagamento di un’indennità per l’occupazione senza titolo.
2. Ida Pacificoè rimasto intimata.
3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta fondatezza del ricorso il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. CONSIDERATO CHE 1. Il ricorso è affidato ad un motivo, con cui il ricorrente denuncia violazione degli artt. 132, 156 n. 2, 161, 162 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., per insanabile contrasto tra la motivazione e il dispositivo della sentenza impugnata. Il Ricorrente lamenta che la Corte distrettuale, pur avendo affermato nella motivazione che il Tribunale aveva errato a non accertare la titolarità in capo all’attore del diritto di usufrutto per la quota del 50% sull’immobile oggetto di causa, ha poi nel dispositivo confermato la sentenza di primo grado.
2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: La censura è fondata. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva rigettato la domanda attorea (che comprendeva anche l’accertamento Ric. 2021n. 26426 sez. M2 - ud. 22 - 0 9 - 2022 -3- del diritto di usufrutto oltre al rilascio del bene e al risarcimento del danno), poiché non aveva ritenuto provata da parte del Roberto la titolarità del proprio diritto di usufrutto sul bene oggetto di giudizio. La Corte d’Appello di Napoli ha affermatoche sul punto la motivazione della sentenza di primo grado doveva essere corretta, in quanto dagli elementi in atti risultava provata la titolarità in capo al Roberto del diritto di usufrutto per la quota del 50%, anzichè del 100% come richiesto.
La restante quota del 50%, infatti, secondo laCorte distrettuale, era di spettanza della moglie dell’attore, con cui era in comunione legale dei beni, e alla morte di quest’ultima si era consolidata conla nuda proprietà di Pacifico Ida, la quale era quindi divenuta piena proprietaria per la quota di 1/2 dell’immobile. Le domande rivolte contro la convenuta, pertanto, afferma il giudice di seconde cure, andavano rigettate non perché l’attore non avesse dato prova del diritto di usufrutto, ma perchè Pacifico Ida non poteva essere considerata occupante abusiva di un bene di cui era piena proprietaria per la quota di 1/2.
La Corte distrettuale confermava quindi la sentenza di primo grado, senza tuttavia tenere conto che il Tribunale aveva escluso la sussistenza del diritto di usufrutto di cui il Roberto aveva richiesto l’accertamento. Per quanto sopra, il giudice di seconde cure non avrebbe dovuto rigettare l’appello, ma avrebbe dovuto accoglierlo parzialmente, dichiarando Roberto Salvatore titolare del diritto di usufrutto per la quota di 1/2 sull’immobile in Mondragone (Ce), alla Via Napoleone Bonaparte n. 7, distinto nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano al foglio 26, part. 705, sub 4.
3. Il Collegio condivide la proposta del Relatore. Ric. 2021n. 26426 sez. M2 - ud. 22 - 0 9 - 2022 -4- 4Il ricorrente non ha depositato memoria.
5. La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del giudizio di di legittimità.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legitt