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Ordinanza — n. 30433/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court allows appeal against partial litigation cost compensation due to insufficient award and lack of partial defeat.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30433/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court allowed the appeal against a lower court's decision to partially compensate litigation costs. The appellant argued that no partial defeat existed because the court granted a lower indemnity than requested, and the cost calculation failed to meet statutory minimums. The Court agreed, ruling that a reduced indemnity does not constitute partial acceptance of the claim and that the awarded costs were below the required minimums.

Regesto Legislator

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Art. 92, comma 2 c.p.c.; Art. 2233 c.c.; DM 55/2014: A partial acceptance of a claim for non-pecuniary damage does not justify partial cost compensation, and awarded costs must strictly adhere to statutory minimums.

Parole chiave

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partial cost compensation litigation expenses allocation indemnity reduction statutory minimums partial defeat analysis indennità di patrocinio ripetibili calcolo dell'indennità risarcitoria

Disposizioni normative citate

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Art. 92, comma 2 c.p.c.
Art. 2233 c.c.
DM 55/2014
12 allegata al DM 55/2014, per una causa di valore da euro 1.100,00 a 5.200,00, applicando la decurtazione fino al 50% ai sensi dell’art.
art. 380-bis cod. proc. civ
Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: 2.1 La censura è fondata nei termini che seguono.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 16326 del 30/07/2020
Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 16326 del 30/07/2020, Rv.
Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 9728 del 26/05/2020
Cass, Sez. 6-2, Ordinanza n. 38477 del 06/12/2021
Cass, Sez. 6-2, Ordinanza n. 38477 del 06/12/2021, Rv.
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Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 8368/2021 R.G. proposto da: GAETANI VINCENZA, elettivamente domiciliata in Roma via Nomentana n. 71 presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE SPAGNUOLO (SPGGPP38M05E483K) che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO. (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso il DECRETO della CORTE D'APPELLO DI POTENZA n. 79/2022 depositato il 25/03/2022; Ric. 2022n. 8368 sez. M2 - ud. 22 - 0 9 - 2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/09/2022 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE; RILEVATO CHE:

1. Vincenza Gaetani ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte d’Appello di Potenza che, nell’accogliere l’opposizione controil provvedimento di diniego della domanda di indennizzo per l’irragionevole durata di un processo, ha compensato per la metà le spese di lite tra le parti, in ragione della soccombenza parziale.

2. Il Ministero della Giustiziaha resistito con controricorso.

3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta fondatezza del ricorso il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. CONSIDERATO CHE 1. Il ricorso è affidato ad un unico motivo con cui il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., 2233 c.c. e del DM 55/2014, in quanto nella fattispecie non vi era alcuna ipotesi di soccombenza parziale o altra ragione che giustificasse la compensazione delle spese, e perché la liquidazione dei compensi, per complessivi euro 915,00, risulta essere stata disposta senza suddivisione in fasi, in violazione dei parametri tabellari minimi.

2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: 2.1 La censura è fondata nei termini che seguono. La Corte d’Appello ha errato a compensare per la metà le spese di lite, in quanto l’opposizione della Gaetani è risultata Ric. 2022n. 8368 sez. M2 - ud. 22 - 0 9 - 2022 -3- integralmente fondata, né poteva ritenersi sussistere una ipotesi di soccombenza parziale in virtù del riconoscimento in favore della ricorrente di un indennizzo per euro 400,00 per ciascun anno di irragionevole durata, in luogo degli 800,00 euro richiesti, in quanto “Nel procedimento di equa riparazione disciplinato dalla l. n. 89 del 2001, la liquidazione dell'indennizzo in misura inferiore a quella richiesta dalla parte non integra un'ipotesi di accoglimento parziale della domanda, legittimante la compensazione delle spese ex art. 92, comma 2, c.p.c., poiché, in assenza di strumenti di predeterminazione anticipata del danno e del suo ammontare, spetta al giudice individuare in maniera autonoma l'indennizzo dovuto, secondo criteri che sfuggono alla previsione della parte, la quale, nel precisare l'ammontare della somma richiesta a titolo di danno non patrimoniale, non completa il "petitum" della domanda sotto il profilo quantitativo, ma sollecita semplicemente l'esercizio di un potere ufficioso di liquidazione” (cfr.

Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 16326 del 30/07/2020, Rv. 658746). Per quel che concerne la liquidazione dei compensi, la Corte d’Appello si è attenuta al principio secondo cui “L'opposizione di cui all'art. 5-ter della l. n. 89 del 2001 non introduce un autonomo giudizio di impugnazione del decreto che ha deciso sulla domanda, ma realizza una fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento, avente ad oggetto la medesima pretesa fatta valere con il ricorso introduttivo; sennonché, ove detta opposizione sia proposta dalla parte privata rimasta insoddisfatta dall'esito della fase monitoria e, dunque, abbia carattere pretensivo, le spese di giudizio vanno liquidate inbase al criterio della soccombenza, a misura dell'intera vicenda processuale, solo in caso di suo accoglimento, mentre, ove essa Ric. 2022n. 8368 sez.

M2 - ud. 22 - 0 9 - 2022 -4- venga rigettata, fatta salva l'ipotesi di opposizione incidentale da parte dell'amministrazione, le spese vanno regolate in maniera del tutto autonoma e poste, pertanto, anche a carico integrale della parte privata opponente, ancorché essa abbia diritto a ripetere quelle liquidate nel decreto, in quanto il Ministero opposto, avendo prestato acquiescenza al decreto medesimo, affronta un giudizio che non aveva interesse a provocare e del quale, se vittorioso, non può sopportare le spese” (cfr. Cass. Sez. 6 -2, Ordinanza n. 9728 del 26/05/2020, Rv. 658012).

Sennonché, nella fattispecie la liquidazione dei compensi (per complessivi euro 915,00) risulta operata in misura inferiore ai minimi tabellari, che la Corte d’Appello afferma di aver applicato, laddove ai sensi della tabella n. 12 allegata al DM 55/2014, per una causa di valore da euro 1.100,00 a 5.200,00, applicando la decurtazione fino al 50% ai sensi dell’art. 4 del citato decreto per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, e fino al 70% per la fase istruttoria e/o di trattazione (essendo dovuta la liquidazione anche per tale fase:

Cfr. Cass, Sez. 6-2, Ordinanza n. 38477 del 06/12/2021, Rv. 663222), si hanno compensi minimi pari ad euro 1.198,50 (euro 255,00 per la fase di studio; euro 255,00 per la fase introduttiva; euro 283,50 per la fase istruttoria/trattazione; euro 405,00 per la fase decisoria).

3. La ri corrente ha depositato memoria insistendo per l’accoglimento del ricorso, mentr e la controparte è rimasta intimata.

4. Il Collegio condivide la proposta del Relatore.

5. La Corte accoglie il ricorso cassail decreto impugnato e rinvia alla Corte d'Appello di Potenza in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Ric. 2022n. 8368 sez. M2 - ud. 22 - 0 9 - 2022 -5-

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso,cassa il decreto impugnat o e , rinvia alla Corte d'Appello di Potenza in diversa composizione anche per spes