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Ordinanza — n. 30429/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses usucapion claim against public land, ruling it non-acquirable due to special public destination.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30429/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation dismissed Annamaria Silipo's appeal against the lower court's rejection of her usucapion claim for public agricultural land. Silipo argued that the land was de-destined and alienable, violating statutory hierarchy and civil code provisions, but the court found no merit. The court upheld the principle that lands with a special public destination for land reform remain part of an indisponitable public asset, rendering them incapable of acquisition through usucapion despite their formal alienability.

Regesto Legislator

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Art. 830, comma 2 c.c.; Art. 826, 829 c.c.; Lands designated for public functions under land reform laws constitute an indisponitable public asset, precluding acquisition by usucapion regardless of formal alienability.

Parole chiave

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usucapion public land indisponitable asset land reform patrimony special public destination non-acquirable property azione di manutenzione accesso al fondo utilizzazione del fondo

Disposizioni normative citate

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Art. 830, comma 2 c.c.
Art. 826 c.c.
Art. 829 c.c.
Art. 12 preleggi
826 e 829 c.c., art. 12 preleggi e 115 e 116 c.p.c.,e vizio di motivazione in relazione all’art.
Art. 115 c.p.c.
42 Cost., nonché dell’art. 1158 c.c..
Art. 116 c.p.c.
Art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.
12 preleggi e 115 e 116 c.p.c.,e vizio di motivazione in relazione all’art. 360 , nn.
Art. 1 preleggi
826 e 829 c.c., art. 12 preleggi e 115 e 116 c.p.c.,e vizio di motivazione in relazione all’art.
Art. 42 Cost.
1 delle preleggi, dell’art. 42 Cost., nonché dell’art.
Art. 1158 c.c.
42 Cost., nonché dell’art. 1158 c.c..
D.P.R. n. 115/2002
13 comma 1- quaterD.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 20845/2021 R.G. proposto da: SILIPO ANNAMARIA, elettivamente domiciliata in Soverato , Via Maestri del Lavoro, n. 6, presso lo studio dell’avvocato FRISTACHI GIANFRANCO (FRSGFR70R07C352J) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUCIA NOEMI (LCUNMO84C62C352V); -ricorrente - contro ARSAC - GESTIONE STRALCIO A.R.S.S.A., elettivamente domiciliata in ROMA Piazza Campitelli, 3, presso lo studio dell’avvocato FILICE ASSUNTA BARBARA (FLCSNT79S69D086W) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARNOVALE EUGENIO VITTORIO ROCCO (CRNGVT54M22H742W); -controricorrente – Ric. 2021n. 20845 sez. M2 - ud. 22 - 0 9 - 2022 -2- nonchè contro ARSAC GESTIONE STRALCIO ARSSA AGENZIA REGIONALE SVILUPPO E SERVIZI IN AGRICOLTURA; -intimata - avverso la sentenza n. 104/2021 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 29/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/09/2022 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE; RILEVATO CHE:

1. Annamaria Silipo ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro di conferma della sentenza del Tribunale locale di rigetto di domanda di usucapione di terreni nel Comune di Belcastro.

2. ARSAC gestione Stralcio ARSSA Agenzia Regionale Sviluppo e Servizi in Agricoltura ha resistito con controricorso 3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta infondatezza del ricorso il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. CONSIDERATO CHE 1. Il ricorso è affidato a due motivi. 1.1 Con il primo, la ricorrente lamenta violazione degli artt. 826 e 829 c.c., art. 12 preleggi e 115 e 116 c.p.c.,e vizio di motivazione in relazione all’art. 360 , nn. 3 e 5 , c.p.c.

Si duole dell’applicazione meramente letterale degli artt. 826 e 829 c.c. da parte della Corte d'Appello che ha affermato la non usucapibilità dei beni oggetto di giudizio, senza considerare che Ric. 2021n. 20845 sez. M2 - ud. 22 - 0 9 - 2022 -3- gli stessi di fatto avrebbero dovuto essere ritenuti sdemanializzati e sottratti a qualunque funzione pubblica, come comprovato anche dall’atto di trasferimento ad un terzo, prodotto dalla Silipo in atti, o dal piano di liquidazione dei beni dell’ARSAC.

2. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 1 delle preleggi, dell’art. 42 Cost., nonché dell’art. 1158 c.c.. Sostiene che l’affermata non usucapibilità dei terren i, a fronte della dichiarata loro alienabilità, violerebbe la gerarchia tra le fonti del diritto, e in particolare non terrebbe conto che la legge regionale è subordinata alla legge statale e dunque non potrebbe limitare i modi di acquisto della proprietà ad alcuni soltanto di quelli codificati nella legislazione nazionale.

3. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: I motivi, suscettibili di esame congiunto, sono manifestamente infondati. La Corte d’Appello muove dal presupposto, pacifico, che i terreni oggetto della domanda di usucapione rientrino tra quelle acquisti al patrimonio degli enti di sviluppo, e siano dunque destinati al servizio pubblico di ridistribuzione della proprietà terriera. Si intende dare continuità al principio secondo cui “I terreni acquisiti al patrimonio degli enti di sviluppo, destinati al servizio pubblico di ridistribuzione della proprietà terriera, per trent'anni dalla prima assegnazione sono assoggettati al regime del patrimonio indisponibile non abrogato dalla l. n. 346 del 1976 e perciò non sono usucapibili, pur se affrancati ai sensi della citata legge o riscattati in forza dell'art. 1 della l. n. Ric. 2021n. 20845 sez.

M2 - ud. 22 - 0 9 - 2022 -4- 379 del 1967, neppure dall'ente assegnante o dai coltivatori diretti o da altri manuali coltivatori della terra, ai quali invece sono alienabili, a norma dell'art. 4 di quest'ultima legge " fino al termine del trentesimo anno dalla data della prima assegnazione"” (cfr. Cass., Sez. 2 - , Ordinanza n. 26714 del 24/11/2020, Rv. 659834). Per quel che concerne l’atto di vendita a rogito notaio Gualtieri, la Corte d’Appello ha valorizzato la circostanza che il relativo prezzo era stato determinato ai sensi della legge n. 230 del 1950; che l’atto aveva ad oggetto un terreno assegnato in via provvisoria a coltivatori diretti prima dell’entrata in vigore della legge n.386 del 1976, e recava clausole limitative (quali il divieto di alienazione o cessazione della coltivazione per dieci anni dall’acquisto), traendone quindi il convincimento che l’atto di vendita non escludesse affatto la destinazione pubblicistica del bene, che anzi permaneva.

Il progetto di liquidazione dei beni, che peraltro sarebbe stato prodotto dalla ricorrente solamente con la comparsa conclusionale in appello, non dimostra se e quando sia avvenuta la sottrazione del bene oggetto di causa alla destinazione pubblicistica, rappresentando solo l’intenzione dell’ente di cedere, con le forme e i limiti della L.R. 10/2000, varie particelle di terreno, che erano state assegnate in base alle leggi di riforma fondiaria e che erano poi ritornate nella disponibilità dell’ARSAC per violazione della relativa normativa da parte degli originari assegnatari o loro aventi causa. 3.Il ricorrente non ha depositato memoria. 4Il Collegio condivide la proposta del Relatore rilevando altresì che il vizio di motivazione (pure dedotto col primo Ric. 2021n. 20845 sez.

M2 - ud. 22 - 0 9 - 2022 -5- motivo) è stato espunto dal novero dei motivi di ricorso per espressa volontà del legislatore (cfr. l’art. 360 n. 5 cpc). Deve inoltre evidenziarsi che l a natura dei beni in oggetto, destinati in modo vincolante all’attuazione della funzione istituzionale di ridistribuzione della proprietà terrierae appartenenti al patrimonio degli enti di riforma fondiaria, ne determina pergiurisprudenza costante la non usucapibilità e la loro soggezione al regime dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile. In tali casi il coltivatore del fondo è un semplice detentore,il quale può vantare diritti di carattere personale ma non possedere ai fini dell’usucapione.

Tale tipo di terreni è soggetto, infatti , ad un vincolo speciale di destinazione che conferisce agli stessi carattere di patrimonio indisponibile ai sensi dell’articolo 830,secondo comma, codice civile. Deve darsi continuità,pertanto, alla giurisprudenza citata nella proposta, ribadendosi l’infondatezza delle censure formulate anche con i l secondo motivo di ricorso . La giurisprudenza, peraltro, ha chiarito la differenza tra alienabilità del bene e non usucapibilità sulla base della legislazione statale sicchéè del tutto priva di pregio la censura di violazione del principio di gerarchia delle fonti.

5. La Corte dichiara manifestamente infondatoil ricorso.

6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

7. Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quaterD.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione Ric. 2021n. 20845 sez. M2 - ud. 22 - 0 9 - 2022 -6- rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della parte controricorrente che liquida in euro 1500,00 oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a tit