Cassation court allows appeal against late opposition dismissal, ruling holiday suspension must be counted in deadline calculation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation accepted the appeal against a lower court's dismissal of a late opposition to a tax payment notice. The appellant argued the deadline was extended by holiday suspension, which the lower court ignored despite the procedural rules. The Court agreed, holding that holiday suspensions must be included in the calculation of statutory deadlines for administrative oppositions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1 l. n. 742 del 1969; Art. 6 e 7 d. lgs n. 150 del 2011; Art. 360 n. 3 c.p.c.: The statutory deadline for opposing an administrative tax notice includes the suspension of time due to holidays.
Parole chiave
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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 19612/2021 R.G. proposto da: MUSORROFITI MARCO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA PINETA SACCHETTI 201, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA FONTANELLA (FNTGLC76T06H501U) che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro ROMA CAPITALE, AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE; -intimati - avverso la sentenza n. 12130/2021 del TRIBUNALE di POTENZA, depositata il 14/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/09/2022 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE; RILEVATO CHE: Ric. 2021n. 19612 sez. M2 -ud. 22-09-2022 - 2 - 1. Marco Giuseppe Murosoffiti ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Roma di conferma della sentenza del locale Giudice di Pace di inammissibilità di opposizione a cartella di pagamento riferita a sanzione amministrativa per violazione del Codice della Strada.
2. Roma Capitale e Agenzia Entrate e Riscossione sono rimasteintimate.
3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifestafondatezza del ricorso il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. CONSIDERATO CHE 1. Il ricorso è affidato ad un motivo, con cui il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1 l.n. 742 del 1969 e 6 e 7 d . l gs n.150 del 2011, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per aver il Tribunale dichiarato tardiva l’opposizione senza considerare il periodo di sospensione feriale nel computo dei termini.
2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: La censura è manifestamente fondata: il Tribunale, dopo aver affermato, richiamando Cass. S.U. n. 22080/2017, che l’opposizione con cui si deduca l’illegittimità della cartella esattoriale per sanzione amministrativa a ragione dell’omessa notifica del verbale di contestazione della violazione è soggetta al termine di 30 giorni ai sensi dell’art. 7,comma terzo, d. lgs. n. 150 del 2011, e dopo aver affermato che il Musorrofiti aveva correttamente introdotto il giudizio con le forme di cui all’art. 7 d. lgs. n.150 del 2011, ha dichiarato inammissibile per tardività l’opposizione del ricorrente, “stante il decorso di un lasso di tempo superiore a 30 giorni tra la sua iscrizione a ruolo (26.09.2019) e la Ric. 2021n. 19612 sez.
M2 -ud. 22-09-2022 - 3 - notifica della cartella di pagamento (07.08.2019)” (così a pag. 7 di sentenza). Il Tribunale non ha dunque tenuto conto della sospensione feriale dei terminifino al 31 agosto, in ragione della quale il termine di proposizione del ricorso sarebbe venuto a scadenza solamente il 30.09.2019, laddove il ricorrente ha depositato in data 26.09.2019. Né può avere rilevanza che il procedimento risulti disciplinato dal rito del lavoro, ritenuto che “ le controversie in tema diopposizione a verbale di accertamento di violazione delcodice della strada sono soggette alla sospensione feriale dei termini, poiché l'esclusione prevista dall'art. 3 della l. n. 742 del 1969 perle controversie di lavoro si riferisce alla natura della causa e non al rito da cui essa è disciplinata” (cfr.
Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanzan. 11478 del 10/05/2017, Rv. 644182).
3. Il Collegio condivide la proposta del Relatore. 4 Il ricorrente ha depositato memoria insistendo nell a richiesta di accoglimento del ricorso.
5. La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma in persona di diverso magistrato che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso,cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma in persona di diverso magistrato anche per le spese del giudizio di legittimità. Così decis