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Ordinanza — n. 30415/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses humanitarian protection appeal due to lack of specific document details in cassation petition.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30415/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible for failing to meet specific procedural requirements under Article 380-bis of the Civil Procedure Code. Although the applicant argued that the lower court ignored specific employment contracts and pay slips, the petition did not summarize their content or identify the exact phase of the trial where these documents were produced. The court ruled that without such specific identification, the appeal violates the principle of self-sufficiency required for cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, co. 1 c.p.c.; Art. 366, co. 1, n. 6 c.p.c.: A cassation appeal is inadmissible if it fails to specifically identify the documents or acts relied upon, either by summarizing their content or indicating the precise procedural phase of their production.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility specificity requirement documents humanitarian protection status self-sufficiency principle procedural formalism domanda di protezione provvisoria rimpatrio in sicurezza ripristino dello statuto di rifugiato

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, co. 1 c.p.c.
Art. 366, co. 1, n. 6 c.p.c.
Art. 83, co. 2 d.P.R. n. 115/2002

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. un., n. 8950/22
4 c.p.c., che il documento o l'atto, specificamente indicati nel ricorso, siano accompagnati da un riferimento idoneo a identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati (Cass., sez. un., n. 8950/22; n.
Cass., sez. un., n. 12481/22
Cass. n. 11677/20
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 9415-2022 proposto da: SAMBA CISSE, elettivamente domiciliatosi in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 32, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO GREGORACE, che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO 80224030587, in persona del Ministro pro tempore, domiciliatosi in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; -resistente - avverso la sentenza n. RG 514/2021 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata l'11/02/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/09/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

ANGELINA-MARIA PERRINO. Rilevato che: - è impugnata per cassazione la sentenza con la quale la Corte d’appello di Perugia, in sede di rinvio, in esito alla cassazione della precedente sentenza n. 608/19, disposta da Cass. n. 13927/21, ha escluso che al ricorrente Cisse Samba potesse essere riconosciuta la protezione umanitaria; - il ricorso per cassazione si fonda su quattro motivi; - il Ministero non ha replicato; - è stata formulata proposta di definizione - per inammissibilità della procura-in camera di consiglio ex art. 380 - bis , co. 1, cod. proc. civ.; - il ricorrente ha depositato memoria ai sensi del secondo comma, ultima parte, del medesimo art. 380-bis.

Considerato che: - benché le considerazioni sviluppate in memoria, circa l’inapplicabilità al caso in esame dell’art. 35-bis, comma 13, del d.lgs.n. 25/2008, siano fondate, il ricorso si rivela ugualmente inammissibile; - i primi due motivi di ricorso, difatti, con i quali il ricorrente lamenta, rispettivamente, la nullità della sentenza o del procedimento per omessa valutazione delle prove documentali prodotte in giudizio (primo motivo), e l’omesso esame dei contratti di lavoro del ricorrente e delle sue buste paga (secondo motivo), sono inammissibili per carenza di specificità; - difatti, a fronte della statuizione contenuta nella sentenza impugnata, in cui si legge che il ricorrente in Italia “...si trova solo, senza lavoro e senza aspettative di migliorare le proprie condizioni”, in ricorso non si specifica il contenuto dei contratti di lavoro e delle buste paga, né si riproduce o si allega la nota di produzione del 3 febbraio 2022 con la quale a dire del ricorrente è stata depositata quella documentazione; - va al riguardo ribadito che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ex art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c., è compatibile con il principio di cui all'art. 6, par. 1, della CEDU, come chiarito dalla sentenza Succi della Cedu, qualora, in ossequio al criterio di proporzionalità, non trasmodi in un eccessivo formalismo, dovendosi, di conseguenza, ritenere rispettato ogni qualvolta l'indicazione dei documenti o degli atti processuali sui quali il ricorso si fondi, avvenga, alternativamente, o riassumendone il contenuto, o trascrivendone i passaggi essenziali, bastando, ai fini dell'assolvimento dell'onere di deposito previsto dall'art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c., che il documento o l'atto, specificamente indicati nel ricorso, siano accompagnati da un riferimento idoneo a identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati (Cass., sez. un., n. 8950/22; n. 12481/22); - generica, e quindi inammissibile è poi la censura proposta col terzo motivo, col quale si lamenta la violazione o falsa applicazione del d.l. n. 113/18, del d.l. n. 130/20 e dell’art. 5, comma 6, del d.l. n. 286/98, posto che non si deduce alcun concreto parametro di radicamento nel territorio nazionale; - inammissibile è, infine, il quarto mo tivo di ricorso, col quale si denuncia la violazione di legge in relazione alla compensazione delle spese del giudizio e alla mancata liquidazione del patrocinio a spese dello Stato; - per un verso, la statuizione di compensazione delle spese non è aggredita con specifica doglianza; per altro verso, va ribadito che questa Corte non è competente allaliquidazione dei compensi al difensore della parte ammessa al gratuitopatrocinio, atteso il tenore dell'art. 83, comma 2 del d.p.R. n. 115 del 2002, senza che conclusioni diverse possano trarsi dal comma 3-bisdel medesimo art. 83 che, nell'imporre al giudice l'adozione del decreto di pagamento "contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta", esplicita solo una finalità acceleratoria, senza incidere sulle regole di competenza per la liquidazione (Cass. n. 11677/20); - nu lla per le spese, in mancanza di attività difensiva; - sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Per questi motivi dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello