Italian court suspends tax appeal to allow simplified settlement under new law before final ruling.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione suspended the tax appeal process pending the application of a new simplified settlement procedure. The taxpayer argued for an anomalous VAT refund for 2010, which the lower court denied due to missing declarations and procedural timing issues. The court granted the suspension request to facilitate a streamlined resolution under the specific legislative framework.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5 comma 10 della legge n. 130/22; Art. 380 bis c.p.c.: The court may suspend a cassation proceeding to allow the parties to utilize the simplified tax dispute resolution procedure established by the new law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA ItJTERLD(.1.)MlA Sul ricorso iscritto al numero 9468 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente principale - Contro Giardino Solare s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall'Avv.to Umberto Serra, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Marco Beccia in Roma alla Piazza Farnese n. 101; -controricorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna n. 987/01/2020, depositata in data 2 ottobre 2020.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 settembre 2022 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera. RILEVATO CHE - l'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia- Romagna aveva rigettato l'appello proposto nei confronti di Giardino Solare s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 873/03/2015 della Commissione Tributaria provinciale di Modena di accoglimento del ricorso proposto dalla suddetta società avverso il diniego dell'istanza di rimborso "anomalo" presentata in data 8.5.2014, relativa a credito Iva per l'anno di imposta 2010 in cui non risultava essere stata presentata la relativa dichiarazione; -la CTR, per quanto di interesse- premesso che la società contribuente aveva omesso la dichiarazione Iva per l'anno 2010 e che aveva presentato dichiarazione "correttiva" scomputando dalla dichiarazione Iva 2011 crediti maturati nel 2010- ha confermato l'illegittimità del diniego di rimborso del credito Iva dell'anno 2010 per essere stata la relativa richiesta presentata (in data 8.5.2014) tempestivamente ex art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546/92 entro due anni dal termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno 2011 (scaduto il 30.09.2012).
Peraltro, alla domanda di rimborso era comunque applicabile il termine decennale di prescrizione di cui all'art. 2946 c.c.; - la società resiste con controricorso; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; - la contribuente ha depositato memoria e istanza di sospensione ex art. 5, comma 10, della legge n. 130/22; CONSIDERATO CHE parte contribuente ha depositato istanza di sospensione ex art. 5, comma 10, della legge n. 130/22 intendendo avvalersi delle disposizioni della norma per la definizione agevolata della controversia tributaria;
P.Q. M. La Corte sospende il processo fino alla data del 16 gennaio 2023. Rinvia la causa a nuovo ruolo e dispone la trasmissione alla sezione V ordin