Cassation court remands appeal case regarding third-party seizure declaration validity to public hearing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the interlocutory appeal by remanding the case to a public hearing. The appellant argued that a third party's negative declaration regarding prior seizures should be re-evaluated after an integrative letter clarified the situation. The court found the appeal merited review under specific civil procedure articles but deferred the substantive decision to the public session.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1362 c.c.; Art. 380-bis c.p.c.: When an appeal raises issues of fact or new evidence not fully addressed in prior proceedings, the court must remit the case to public hearing for further examination.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 25223-2021 proposto da: STANISCIA NICOLA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ACQUA DONZELLA 27, presso lo studio dell'avvocato SALVINO GRECO, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro BANCA POPOLARE DI MILANO; - intimata - contro SOCIETA' ITALIANA PER AZIONI PER IL TRAFORO DEL MONTE BIANCO - intimata - avverso la sentenza n. 2411/2021 della CORTE D'APPELLO di 6/44k 91/ ROMA, depositata i1-01/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/07/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
PAOLO PORRECA. Ric. 2021 n. 25223 sez. M3 - ud. 12-07-2022 Considerato che: Nicola Staniscia ricorre, sulla base di un unico motivo, avverso la sentenza n. 2411 del 2021 della Corte di appello di Roma esponendo che aveva chiesto l'accertamento dell'obbligo del terzo, all'esito della dichiarazione resa da questo nel relativo processo esecutivo, in quanto attestante la pendenza di precedenti pignoramenti d'importo maggiore del credito azionato, e dunque negativa, in difetto di dichiarazione di vincolo dell'eventuale residuo, palesatosi sussistente all'esito delle ordinanze di assegnazione pronunciate nell'ambito delle previe procedure coattive; aggiunge il ricorrente che il Tribunale aveva dichiarato il difetto d'interesse, con statuizione confermata dalla Corte territoriale che aveva ribadito come la dichiarazione fosse da intendersi comunque positiva; sono rimasti intimati il terzo pignorato e il debitore esecutato;
Ritenuto che: con l'unico motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, cod. civ., 100, 547, 550, 360 n. 5, cod. proc. civ. poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che lo stesso terzo, con missiva integrativa, aveva qualificato la negativa la propria dichiarazione; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che: il ricorso dev'essere rinviato alla pubblica udienza ai sensi dell'art. 380- bis, terzo comma, cod. proc. civ.;
P.Q.M.
La Corte rinvia alla pubblica udienza della Terza Sezione Civile. Co