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Ordinanza — n. 30345/2022 — snciv Generato dall'IA

Court allows partial appeal against fixed-term contract abuse dismissal, ruling stabilization via public competition lacks direct causal link to prior misconduct.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30345/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially allowed the appeal by quashing the lower court's dismissal of the plaintiffs' claims regarding fixed-term contract abuse. The plaintiffs argued that their indefinite contracts negated the abuse, while the lower court had previously rejected this based on the principle that stabilization must be a direct effect of the misconduct. The court held that stabilization resulting from a public competitive procedure lacks the required strict causal correlation to the administrative abuse, thereby invalidating the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 3 cod. proc. civ.; The stabilization of public employees obtained through a public competitive procedure does not constitute a reparative measure for administrative abuse unless there is a strict causal link between the misconduct and the subsequent appointment, which is absent when the appointment follows a merit-based selection process.

Parole chiave

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public employment abuse fixed-term contract stabilization public competitive procedure causal correlation requirement administrative illegality civil procedure appeal public sector discrimination restituzione dell'indennità per lavoro ridotto

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 3 cod. proc. civ.
con il primo motivo del ricorso le ricorrenti denunciano, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., «violazione e falsa ed erronea applicazione delle norme di Ric.
Art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002
non sussistono le condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
L. 24.12.12 n. 228
art. 380-bis cod. proc. civ
la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata.
art. 83 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. n. 16041/2010
06-07-2022 -5- dell'anzianità di servizio, potendosi ammettere soltanto la previsione di ulteriori titoli, anche riferiti all'esperienza professionale, per il caso di pari anzianità» ( Cass. S.U. n. 16041/2010); 5.3.
Cass. n. 22552/2016
Cass. n. 16336/2017
22552/2016 (in tema di precariato scolastico) e da Cass. n. 16336/2017 (in relazione alla stabilizzazione disposta ai sensi della legge n.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17919-2021 proposto da: LAPORTA ANTONELLA, LORENZINI SILVIA, PERINI VALENTINA, LENTI KRISTINE, elettivamente domiciliati in ROMA, SALITA DI SAN NICOLA DA TOLENTINO 1/B, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO NASO, che li rappresenta e difende; -ricorrenti - contro ISPRA -ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E RICERCA AMBIENTALE, in persona del Dirigente pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la sentenza n. 2896/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 18/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

ANNALISA DI PAOLANTONIO. Ric. 2021 n. 17919 sez. ML -ud. 06-07-2022 -2- RILEVATO CHE 1. la Corte d’Appello di Roma, adita dall’I.S.P.R.A. -Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale -ha riformato parzialmente la sentenza del Tribunale della stessa sede che, accogliendo in parte il ricorso di Antonella Laporta e delle altre litisconsorti indicate in epigrafe, aveva dichiarato l’illegittimità dei termini apposti ai contratti a tempo determinato intercorsi fra le parti ed aveva condannato l’Istituto al risarcimento del danno, quantificato in dodici mensilità ai sensi dell’art. 32 della legge n. 183/2010, nonché a corrispondere le differenze retributive correlate al riconoscimento dell’anzianità di servizio che l’ente aveva negato, dopo l’instaurazione dei rapporti a tempo indeterminato, in violazione del principio di non discriminazione enunciato dalla clausola 4 dell’Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE;

2. la Corte territoriale, per quel che in questa sede rileva, ha respinto l’eccezione di inammissibilità dell’appello per difetto di ius postulandi dell’Avvocatura dello Stato e, quanto alla reiterazione abusiva dei rapporti a tempo determinato, ha ritenuto assorbente, per escludere il diritto al risarcimento del danno,il richiamo ai principi di diritto enunciati da questa Corte con la sentenza n. 22552/2016, nella parte in cui è stata ravvisata nella stabilizzazione del personale una misura equivalente alla conversione e, quindi, proporzionata all’abuso e dissuasiva;

3. di conseguenza, ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente alle domande di impugnativa dei contratti a termine e di risarcimento del danno;

4. per la cassazione della sentenza Antonella Laporta, Kristine Lenti, Silvia Lorenzini e Valentina Perini hanno proposto ricorso sulla base di due motivi, ai quali l’I.S.P.R.A. ha opposto difese con tempestivo controricorso;

5. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata. CONSIDERATO CHE 1. con il primo motivo del ricorso le ricorrenti denunciano, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., «violazione e falsa ed erronea applicazione delle norme di Ric. 2021 n. 17919 sez. ML -ud. 06-07-2022 -3- legge in tema di rappresentanza in giudizio dell’Avvocatura dello Stato in rappresentanza dell’ISPRA e necessità di procura speciale ex art. 83 c.p.c.» e sostengono, in sintesi, che l’Avvocatura non poteva assumere la difesa dell’ente,se non previo specifico conferimento di valido mandato, sicché, in assenza di procura ad litem, l’appello doveva essere dichiarato inammissibile;

2. con la seconda censura le ricorrenti addebitano alla Corte territoriale la «violazione falsa ed erronea applicazione delle norme di legge in tema di diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella sentenza della Corte di Cassazione Sez. Unite n. 5072/2016 in ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi della legge n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, avveratisi a far data dal 10 luglio 2001; violazione, falsa ed erronea interpretazione della clausola 5, punto 1 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE; violazione, falsa ed erronea applicazione del principio di equivalenza, del principio di effettività della tutela e del principio di rapporto di causa-effetto tra l’abuso e assunzione in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. ed omesso esame di fatti decisivi per i giudizio in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.»; 2.1. svolte argomentazioni non pertinenti, perché relative al precariato scolastico ed all’immissione in ruolo del personale docente secondo il sistema del cosiddetto «doppio canale», le ricorrenti richiamano, alle pagine26 e 27 del ricorso,il principio di diritto enunciato da Cass. n. 14815/2021 e da Cass.n. 15240/2021 e sostengono, in sintesi, che l’immissione in ruolo può avere valenza riparatoria dell’abuso qualora si ponga in stretta correlazione con la reiterazione abusiva non già nella diversa ipotesi, che ricorre nella fattispecie, del superamento di una procedura di tipo concorsuale, seppure in tutto o in parte riservata;

3. il ricorso, sebbene presenti profili di inammissibilità dei quali si dirà in prosieguo, non può essere dichiarato inammissibile nella sua interezza ex art.360 bis cod. proc. civ., come sollecitato dalla difesa del controricorrente, perché nell’ultima parte del secondo motivo sviluppa argomenti tutt’altro che infondati e fa leva su pronunce di questa Corte che hanno enunciato principi di diritto dei quali il giudice d’appello non ha tenuto conto, nell’estendere in modo automatico alla fattispecie oggetto di causa le pronunce rese in tema di contenzioso scolastico;

4. il primo motivo è manifestamente infondato in quanto l’Ispra è stato autorizzato dall’art. 28, comma 6 bis, del d.l. n. 112/2008 ad avvalersi del Ric. 2021 n. 17919 sez. ML -ud. 06-07-2022 -4- patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, sicché, intervenuta l’autorizzazione ex art. 43 comma 1, r.d. n. 1611/1933, la rappresentanza è «organica ed esclusiva» (comma 3 dell'art.

43) e, pertanto, assume connotazioni analoghe a quella delle amministrazioni statali, con la conseguenza che l'assunzione della difesa da parte dell'Avvocatura dello Stato non richiede alcun mandato né presupponeun previo atto deliberativo ( Cass. n. 12642/2021; Cass. n. 25268/2008; Cass. n. 19786/2006);

5. il secondo motivo è inammissibile,nella parte in cui svolge argomentazioni non pertinenti perché relative alla reiterazione dei contratti a termine instaurati ai sensi dell’art. 4 della legge n. 124/1999, che disciplina le sole supplenze annuali o temporanee conferibili al personale della scuola e non trova applicazione nella fattispecie; 5.1. il motivo è per il resto fondato,in quanto la sentenza impugnata non è conforme al principio di diritto affermato da Cass. n. 14815/2021 e ribadito da Cass. nn. 15240 e 35369 del 2021, secondo cui «nel lavoro pubblico privatizzato, nelle ipotesi di abusiva successione di contratti a termine, la avvenuta immissione in ruolo del lavoratore già impiegato a tempo determinato ha efficacia riparatoria dell'illecito nelle sole ipotesi di stretta correlazione tra l'abuso commesso dalla amministrazione e la stabilizzazione ottenuta dal dipendente.

Detta stretta correlazione presuppone, sotto il profilo soggettivo, che la stabilizzazione avvenga nei ruoli dell'ente pubblico che ha posto in essere la condotta abusiva e, sotto il profilo oggettivo, che essa sia l'effetto diretto ed immediato dell'abuso. Tale ultima condizione non ricorre quando l'assunzione a tempo indeterminato avvenga all'esito di una procedura concorsuale, ancorché interamente riservata ai dipendenti già assunti a termine»; 5.2. la partecipazione ad un concorso pubblico, sia pure riservato, non può essere confusa con la stabilizzazione in senso tecnico che, come da tempo chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, non è assimilabile ad una procedura concorsuale in quanto le amministrazioni non hanno «il potere di selezionare il personale mediante prove di esame o valutazione di titoli professionali, dovendo procedere, ove le domande siano superiori al numero di assunzioni a tempo indeterminato decise, esclusivamente alla formazione di una graduatoria secondo l'ordine di priorità desumibile dalle stesse disposizioni normative (maturazione del requisito di tre anni; maturazione dello stesso requisito presso diverse amministrazioni; contratto anteriore al 29 settembre 2006 e requisito dei tre anni ancora da maturare) e sulla base Ric. 2021 n. 17919 sez.

ML -ud. 06-07-2022 -5- dell'anzianità di servizio, potendosi ammettere soltanto la previsione di ulteriori titoli, anche riferiti all'esperienza professionale, per il caso di pari anzianità» ( Cass. S.U. n. 16041/2010); 5.3. solo in presenza di una procedura che abbia le caratteristiche sopra indicate e che sia specificamente volta a risolvere il problema del precariato, assicurando agli assunti a tempo determinato la definitiva immissione nei ruoli dell’amministrazione, possono essere invocati i principi affermati da Cass. n. 22552/2016 (in tema di precariato scolastico) e da Cass. n. 16336/2017 (in relazione alla stabilizzazione disposta ai sensi della legge n. 296/2006);

6. dalle considerazioni che precedono discende che ha errato la Corte territoriale nel valorizzare la sola instaurazione fra le parti di un rapporto a tempo indeterminato senza prima esaminare e valutare le caratteristiche della procedura all’esito della quale l’immissione in ruolo è avvenuta;

7. va, quindi, accolto in parte quail secondo motivo di ricorso e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivo che, fatta eccezione per la posizione di Isabel Mercatali che non ha proposto ricorso per cassazione, procederà ad un nuovo esame attenendosi al principio di diritto enunciato nel punto che precede e provvedendo anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità;

8. non sussistono le condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12n. 228, per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso nei sensi indicati in motivazione e rigetta il primo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e r