Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific arguments regarding fixed salary components.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by the Ministry of Economy and Finance inadmissible. The Ministry argued that the lower court incorrectly classified certain variable or occasional allowances as fixed and continuous components of the salary base. However, the court found the appeal insufficient because it merely restated the lower court's findings without providing the specific, detailed arguments required by law to demonstrate how the legal interpretation was erroneous.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 n. 3 cod. proc. civ.; Art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115/2002: In cassation proceedings, grievances must be formulated with specific and exhaustive arguments demonstrating the contradiction with legal norms or case law; mere assertions of error without detailed reasoning render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 75-2021 proposto da: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis; -ricorrente - contro CATANIA GIROLAMO, MUGAVERO MATILDE, COSTA ANTONINA SILVANA, MANISCALCHI ROSA, BARBAGALLO CONCETTA GIUSEPPA, GIACONA MARTA, GIORDANO VITA, LANZA GIOVANNA, PENNISI ADELE, BELFIORE AGATA, GUGLIELMINO MARIA ROSA, NARCISI GIOVANNA, ZAPPALA’ GIUSEPPE, PATELMO EMANUELE, CORTELLESE PAOLO MARIA, CANNATA ELIO, CRISCI' ANGELINA, TRICHINI MARIA LUISA, FILIPPINI FIORENZA, PIRRI CARMELA, NASISI FRANCESCO, CRISAFULLI CARMELA, LI VOLSI ANGELO, CORTELLESE SILVIA; -intimati - avverso la sentenza n. 430/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 10/07/2020;
Ric. 2021 n. 00075 sez. ML -ud. 06-07-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO. RILEVATO CHE 1. la Corte d’Appello di Catania, adita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha riformato parzialmente la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva integralmente accolto il ricorso di Girolamo Catania e degli altri litisconsorti indicati in epigrafe, ed ha dichiarato «insussistenteil diritto di ciascun ricorrente alla inclusione nell’assegno ad personamdella indennità per fondo produttività, confermando per il resto l’appellata decisione»;
2. la Corte distrettuale ha premesso che gli appellati, dipendenti dell’Amministrazione Autonoma Monopoli Tabacchi, a seguito della costituzione dell’Ente Tabacchi Italiani e della ricollocazione del personale interessato, erano transitati nel ruolo provvisorio ad esaurimento istituito presso il MEF e, ai sensi dell’art. 3 comma 232 della legge n. 549 del 1995, era statoagli stessi riconosciuto il diritto a conservare, a titolo di assegno personale, la differenza tra il trattamento accessorio complessivo in godimento all’atto del passaggio e quello spettante nella nuova posizione, differenza da riassorbire a seguito di successivi aumenti «delle predette quote di retribuzione accessoria;
3. richiamata giurisprudenza di questa Corte, il giudice d’appello ha osservato che, ai fini della quantificazione dell’assegno , l’amministrazione avrebbe dovuto valutare tutte le voci di carattere fisso e continuativo, con esclusione dei soli emolumenti variabili e/o provvisori sui quali, per il loro carattere di precarietà e accidentalità, il dipendente non aveva ragione di riporre affidamento;
4. ha escluso che l’indennità per fondo produttività avesse le caratteristiche sopra indicate, in quanto correlata al raggiungimento di specifici obiettivi, condizioni e parametri propri dell’ente di provenienza, mentre ha ritenuto che fossero fisse e continuative le altre indennità (rischio, insalubrità, funzione, doppi turni) non correlate a situazioni congiunturali o a fatti occasionali;
5. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Ministero sulla base di un unico motivo, al quale non hanno opposto difese i litisconsorti indicati in epigrafe, rimasti intimati; Ric. 2021 n. 00075 sez. ML -ud. 06-07-2022 -3- 6. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata. CONSIDERATO CHE 1. il ricorso denuncia, con un unico motivo formulato ai sensi dell’art. 360 n.3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 3, commi 232 e 233, della legge n. 49/1995, come modificato dalla legge n. 557/1996, dell’art. 1, comma 226, della legge n. 266/2005, nonché dell’art. 45 del d.lgs. n. 165/2001 perché avrebbe errato la Corte territoriale nel riconoscere il carattere fisso e continuativo delle voci retributive legate a situazioni congiunturali o a fatti occasionali, sulle quali i dipendenti non potevano fare affidamento;
2. il ricorso è inammissibile; nel giudizio di cassazione, a critica vincolata, le censure alla sentenza di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi ed anche il vizio di cui all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ. deve essere dedotto «mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità.» ( Cass. n. 24298/2016); non è, quindi, sufficiente l’affermazione apodittica della violazione, non fondata su alcuna specifica argomentazione ( cfr. fra le tante Cass. n. 4905/2020); 2.1. ciò perché la cognizione della Corte è sempre veicolata dai motivi di ricorso, i quali limitano anche il potere di individuare l’esatta regola di diritto applicabile alla fattispecie, potere esercitabile solo a fronte della formulazione di una censura validamente formulata, salvo che la Corte stessa non ritenga di avvalersi del particolare strumento previsto dall’art. 363 cod. proc. civ. che significativamente, a riprova della particolarità del giudizio di legittimità, consente di affermare il principio di diritto,ma senza incidere sull’esito della controversia, la quale resta definita dalla pronuncia di inammissibilità; 2.2. il ricorso, nel denunciare la violazione delle norme di legge indicate in rubrica, ne fornisce un’interpretazione che è esattamente corrispondente a quella fatta propria dalla Corte territoriale e, per il resto, si limita ad Ric. 2021 n. 00075 sez.
ML -ud. 06-07-2022 -4- affermare, apoditticamente, che i requisiti di fissità e continuità, accertati dal giudice del merito, andavano invece esclusi; 2.3. il Ministero ricorrente non fa cenno alcuno alla disciplina contrattuale delle indennità in questione, alle modalità di calcolo, alle condizioni di lavoro che le stesse andavano a compensare, sicché nonè dato comprendere le ragioni per le quali, ad avviso della parte, sarebbe erronea l’opposta conclusione alla quale il giudice d’appello è pervenuto; 2.4. il motivo è, pertanto, inammissibile per difetto della necessaria specificità;
3. non occorre provvedere sulle spese del giudizio di cassazione perché Girolamo Catania e gli altri litisconsorti indicati in epigrafe sono rimasti intimati;
4. non sussistono le condizioni processuali di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017)
P.Q.M.
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