Italian court allows appeal against bank, overturning lower court's full cost compensation due to lack of legal uncertainty.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Italy allowed the appeal filed by Tacca s.r.l. against a lower court judgment that had fully compensated legal costs between the parties. Although the bank (Intesa Sanpaolo) lost the appeal on the merits, the appellate court had awarded costs based solely on excessive verbosity in the defense. The court ruled that such verbosity does not constitute the 'grave and exceptional reasons' required to deviate from the principle of cost allocation based on the outcome of the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 91 c.p.c.; Art. 92, comma 2 c.p.c.: The principle of cost allocation based on the outcome of the case prevails, and full cost compensation between parties requires 'grave and exceptional reasons' such as objective legal uncertainty, which cannot be established merely by excessive verbosity in the defense.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5859-2021 proposto da: IMPRESA TACCA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore; TOCCA VANNI, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI GRACCHI, N. 278, presso lo studio dell'avvocato FABIO GIORGI, rappresentati e difesi dagli avvocati EMANUELE LIDDO, EMANUELE ARGENTO, con procura speciale in calce al ricorso; -ricorrenti - -contro- INTESA SANPAOLO s.p.a., in persona del procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DI VILLA GRAZIOLI 15, presso lo studio dell'avvocato BENEDETTO GARGANI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FABRIZIO FERRI, con procura speciale in atti; -controricorrente - Ric. 2021 n. 05859 sez.
M1 -ud. 10-05-2022 -2- avverso la sentenza n. 2161/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 06/08/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/05/2022 dal Consigliere relatore, dott. ROSARIO CAIAZZO. RILEVATO CHE Con sentenza del 6.8.2020 la Corte d’appello di Bologna ha rigettato l’appello avverso la sentenza del Tribunale di Parma che aveva accolto un’opposizione a d.i. ottenuto da Intesa S. Paolo s.p.a., nei confronti della Tacca s.r.l., per euro 148.276,00, ritenendo che al rapporto tra le parti s’applicassero gli interessi legali e non le cms, condannando il fideiussore Vanni Tacca a pagare le spese legali alla banca, per euro 15.177,00.
La Corte territoriale c ompensava le spese in ragione della prolissità della comparsa di costituzione e risposta degli appellati, contenente difeseritenute eccessive e ridondanti. LaImpresa Tacca s . r . l . ricorre in cassazione con unico motivo , illustrato con memoria. Intesa SP s.p.a. resiste con controricorso. RITENUTO CHE L’unico motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art.91 cpc, per aver la Corte d’appello compensate interamente le spese d’appello tra le parti, pur essendo rimasta soccombente l’appellante banca. Il motivo è fondato.
Ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., come riformulato dalla l. n. 69 del 2009 (ratione temporis applicabile), la compensazione delle spese legali può essere disposta, in difetto di soccombenza reciproca, per "gravi ed eccezionali ragioni", tra le quali, trattandosi di nozione elastica, Ric. 2021 n. 05859 sez. M1 -ud. 10-05-2022 -3- si ritiene che rientri la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso(Cass., n. 21157/19). Nel caso concreto, la Corte territoriale, pur rigettando l’appello, ha compensato integralmente tra le parti le spese del giudizio unicamente in ragione dell’eccessiva prolissità della comparsa della parte appellata, vittoriosa, che non può configurare le predette "gravi ed eccezionali ragioni".
Invero, il riferimento all’eccessiva prolissità e alla rid ondanza delle difese della società, in realtà, appare una censura alle modalità di difesa che non può incidere sull’applicabilità del principio della soccombenza, traducendosi così in un inammissibile surrettizio rilievo di una sorta di abuso del diritto difensivo che esorbita dal perimetro normativo in tema di liquidazione delle spese del giudizio. La sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio della causa alla Corte d’appello, anche in ordine alle spese del grado di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, anche in ordine al