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Ordinanza — n. 30320/2022 — snciv Generato dall'IA

Civil division suspended due to criminal seizure lacks legal nexus; court dismisses suspension order.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30320/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Luigi Viscogliosi's appeal against the Rome Tribunal's order suspending his civil inheritance division proceedings. The Tribunal had suspended the case pending the outcome of a criminal trial against his brother, Giulio, involving tax crimes and a preventive seizure of the disputed property. The Court ruled that the suspension was improper because the civil judgment does not legally depend on the criminal verdict, as the seizure of co-owned property does not require the criminal judgment to be finalized for its validity.

Regesto Legislator

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Art. 295 c.p.c.; Art. 654 c.p.p.; Art. 211 disp. att. c.p.p.; Art. 1113 c.c.: A civil proceeding involving co-owned property may be suspended pending a criminal judgment only if the substantive law links the civil right to the criminal offense, which is not the case when a preventive seizure of co-owned assets is merely incidental to the criminal charge.

Parole chiave

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prejudiciality criminal inheritance division preventive seizure co-owned property suspension of proceedings violazione di obbligazioni contrattuali di lavoro sospensione dei lavori incapacità di lavoro

Disposizioni normative citate

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Art. 295 c.p.c.
Art. 654 c.p.p.
Art. 211 disp. att. c.p.p.
Art. 1113 c.c.
artt. 295 c.p
art. 42 c.p
art. 1113 c.c
art. 50 c.p
La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnato provvedimento e rimette le parti per la riassunzione della causa dinanzi al Tribunale di Roma, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di regolamento, con termine ex art. 50 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. Unite, 05/11/2001, n. 13682
Cass. Sez. 6 - 3, 01/06/2021, n. 15248
Cass. Sez. 6- 3, 15/07/2019, n. 18918
Cass. Sez. 6 - 2, 11/07/2018, n. 18202
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4213/2022 R.G. proposto da: VISCOGLIOSI LUIGI, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZALE CLODIO 12, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO DE ARCANGELIS, che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro VISCOGLIOSI GIULIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI FRASSINI 23, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI FARAGASSO, che lo rappresenta e difende -resistente - nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE -intimata- avverso l’ ORDINANZA del TRIBUNALE di ROMA RG n. 37029/2018 depositata il 19/01/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/09/2022 dal Consigliere ANTONIO SCARPA; viste le conclusioni scritte del pubblico ministero, il quale ha richiesto di accogliere il ricorso; vista la memoria difensiva depositata da Giulio Viscogliosi; vista la memoria presentata dal ricorrente ai sensi dell’art. 380-ter, comma 2, c.p.c.; considerato come: il Tribunale di Roma, con l’ordinanza del 19 gennaio 2022, ha sospeso il procedimento iscritto al RG n. 37029/2018, promosso da Luigi Viscogliosi nei confronti di Giulio Viscogliosi ed avente ad oggetto lo scioglimento della comunione ereditaria tra loro esistente, “sino alla definizione del giudizio penale n. R.G.N.R. 41802/2015, nell’ambito del quale è stata disposta la misura del sequestro preventivo trascritto il 26.5.2017 presso l’Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Roma – Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare di Roma 1 (n. R.G. 61107, N. R.P. 40911) in favore dell’Erario dello Stato”, ravvisandovi una ipotesi di “pregiudizialità penale”; il ricorso per regolamento proposto in data 11 febbraio 2022 da Luigi Viscogliosi espone che nel corso del giudizio di divisione è emerso che la quota di proprietà di immobile compreso nella comunione ereditaria spettante a Giulio Viscogliosi è stata sottoposta a sequestro preventivo nell’ambito di un procedimento penale in cui lo stesso è imputato per “reati tributari ed altro”; il ricorrente Luigi Viscogliosi deduce che il Tribunale di Roma ha disposto la sospensione del processo di divisione in assenza del presupposto prescritto dall’art.295 c.p.c., e cioè della esistenza di una “controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa”, essendo egli del tutto estraneo al processo penale che vede imputato Giulio Viscogliosi; il ricorso risulta palesemente fondato, giacché, come ripetutamente affermato da questa Corte: la sospensione necessaria del processo civile, ai sensi degli artt. 295 c.p.c., 654 c.p.p. e 211 disp. att. c.p.p., in attesa del giudicato penale, può essere disposta solo se una norma di diritto sostanziale ricolleghi alla commissione del reato un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile, e a condizione che la sentenza penale possa avere, nel caso concreto, valore di giudicato nel processo civile.

Perché si verifichi tale condizione di dipendenza tecnica della decisione civile dalla definizione del giudizio penale, non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti e che i processi coinvolgano le stesse parti , ma occorre, dunque, che l'effetto giuridico dedotto in ambito civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto dell'imputazione penale (Cass. Sez. Unite, 05/11/2001, n. 13682 ; Cass. Sez. 6 - 3 , 01/06/2021, n. 15248 ; Cass. Sez. 6- 3 , 15/07/2019, n. 18918 ; Cass. Sez. 6 - 2 , 11/07/2018, n. 18202); l’ordinanza pronunciata il 19 gennaio 2022 dal Tribunale di Roma reca una motivazione meramente apparente in ordine alla necessità della sospensione del giudizio civile di divisione ereditaria in attesa del giudicato che dovrebbe conseguire nel processo penale per reati tributari pendente nei confronti di Giulio Viscogliosi, processo nel quale è stato ordinato il sequestro preventivo di beni compresi nella comunione; essendo peraltro questa Corte, in sede di regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c., svincolata dalla motivazione resa con il provvedimento impugnato, neppure risulta dagli atti l'esistenza del rapporto di pregiudizialità ravvisato dal giudice a quo; invero, l’esecuzione di un sequestro preventivo penale avente ad oggetto un bene dell'imputato in comproprietà con terzi estranei al reato non costituisce ragione di sospensione necessaria del processo civile di scioglimento della comunione, ai sensi degli artt. 295 c.p.c., 654 c.p.p. e 211 disp. att. c.p.p., in attesa del giudicato penale, trovando tutela le esigenze del sequestro e della eventuale confisca nella disciplina della trascrizione del provvedimento ablatorio e degli effetti della sentenza di divisione regolati dall’art. 1113 c.c.; ritenuto che all'accoglimento del ricorso consegue la cassazione del provvedimento impugnato, con rimessione delle parti davanti al Tribunale di Roma, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di regolamento.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnato provvedimento e rimette le parti per la riassunzione della causa dinanzi al Tribunale di Roma, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di regolamento, con termine ex art. 50 c.p.c. decorrente dalla comunicazione del deposito della presente ordinanza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del