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Ordinanza — n. 30319/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against lawyer fee liquidation, ruling compensation requires explicit grave reasons beyond mere procedural issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30319/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed Angela Galetta's appeal against the Matera Tribunal's decision to compensate litigation costs. The lower court had compensated expenses based on the 'particularity of the issue' and the opposing Ministry's failure to appear, despite Galetta's admission to state-funded defense. The court rejected this reasoning, holding that cost compensation without reciprocal loss requires explicit, specific grave reasons beyond the nature of the appeal or procedural defaults.

Regesto Legislator

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Art. 92, comma 2, c.p.c.; In judicial cost matters, compensation in the absence of reciprocal loss is permitted only upon explicit demonstration of specific grave and exceptional reasons, not merely by citing the nature of the appeal or procedural absence.

Parole chiave

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judicial cost compensation reciprocal loss requirement grave exceptional reasons state funded defense litigation expense allocation indennità di patrocinio spese di difesa patrocinatore di controparte

Disposizioni normative citate

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Art. 92, comma 2, c.p.c.
La censura è fondata, alla luce del principio secondo cui “In tema di spese giudiziali, in forza dell'art. 92, comma 2, c.p.c. (nella formulazione introdotta dalla l.
art. 380-bis cod. proc. civ
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21083 del 19/10/2015
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 31365-2021 proposto da: GALETTA ANGELA, rappresentata e difesa in proprio ed elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALBERTO CARONCINI 4, presso lo studio dell'avv. CARLO IZZO -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA -intimato - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di MATERA, depositata il 17/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/09/2022 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Matera accoglieva l’opposizione proposta da Galetta Angela avverso il decreto di liquidazione del compenso spettante al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, compensando tuttavia le spese del relativo giudizio, sulla base della particolarità della questione e della mancata costituzione del Ministero opposto.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Galetta Angela, affidandosi ad un unico motivo. Il Ministero della Giustizia, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. Si è invece costituito il Ministero dell’Interno, ai soli fini della partecipazione all’udienza. RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD. PROC. CIV. ACCOGLIMENTO del ricorso. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Matera accoglieva l’opposizione proposta da Galetta Angela avverso il decreto di liquidazione del compenso spettante al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, compensando tuttavia le spese del relativo giudizio, sulla base della particolarità della questione e della mancata costituzione del Ministero opposto.

La censura è fondata, alla luce del principio secondo cui “In tema di spese giudiziali, in forza dell'art. 92, comma 2, c.p.c. (nella formulazione introdotta dalla l. n. 69 del 2009, applicabile "ratione temporis") può essere disposta lacompensazione in assenza di reciproca soccombenza soltanto ove ricorrano "gravi ed eccezionali ragioni", che devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa da indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza, senza che possa darsi meramente rilievo alla "natura dell'impugnazione", o alla "riduzione della domanda in sede decisoria", ovvero alla "contumaciadella controparte", permanendo in tali casi la sostanziale soccombenza di quest'ultima, che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese” (Cass.

Sez. 3, Sentenzan. 21083 del 19/10/2015, Rv. 637492). Né il generico riferimento alla “particolarità della questione”, né tanto meno il fatto che il Ministero opposto non si fosse costituito nel giudizio di opposizione costituiscono giuste cause idonee a sostenere la decisione di compensare, in tutto o in parte, le relative spese”. Il Collegio, condivide la proposta del Relatore. Il ricorso va quindi accolto, con conseguente cassazione della decisione impugnata e rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Matera, in differente composizione.

PQM la Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Matera, in differente composizione. Così deciso in Rom