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Ordinanza — n. 30315/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows defense fee claim for preliminary phase despite missing indictment decree under Italian law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30315/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the first ground of appeal regarding defense fees for the preliminary phase, ruling that the absence of the indictment decree alone does not justify denying compensation. The lower court had incorrectly refused fees for this phase solely due to the missing document, ignoring that the defendant had been admitted to trial and the lawyer had performed defense activities. Consequently, the second ground challenging the fee amount for the investigative phase was rejected as inadmissible because the calculated sum properly applied statutory reductions for free legal aid. The case was remanded to the tribunal for a new ruling on the fees and litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 12 D.M. 55/2014; The mere absence of the indictment decree does not preclude the recognition of defense fees for the preliminary phase if the defendant was admitted to trial and the lawyer performed relevant activities.

Parole chiave

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defense fees preliminary phase free legal aid criminal law indictment decree requirement statutory fee reduction Cassation remand procedure indennità di patrocinio spese di gratuito patrocinio anticipo delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 12 D.M. 55/2014
Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 12 D.M. 55/2014, lamentando che il tribunale nulla abbia riconosciuto per la fase introduttiva in mancanza del deposito del decreto di rinvio a giudizio, atto che invece era stato prodotto in causa e di cui il giudice doveva tener conto.
Art. 360 bis n. 1 c.p.c.
Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis n. 1 c.p.c..
Art. 106 bis D.P.R. 115/2002
L’importo liquidato è la risultante della congiunta applicazione dei minimi tabellari e della riduzione di un terzo previsto in tema di gratuito patrocinio in materia penale ai sensi dell’art. 106 bis D.P.R. 115/2002.
art. 106 bis D.P.R. 115/2002
L’importo liquidato è la risultante della congiunta applicazione dei minimi tabellari e della riduzione di un terzo previsto in tema di gratuito patrocinio in materia penale ai sensi dell’art. 106 bis D.P.R. 115/2002.

Giurisprudenza citata

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Cass. 4759/2022
Cassation court dismisses appeal against court-appointed lawyer fee liquidation respecting tariff minimums.
Cass. 31404/2019
4759/2022; Cass. 31404/2019; Cass.
Cass. 26643/2011
31404/2019; Cass. 26643/2011).
Cass. 9808/2013
130 in tema di gratuito patrocinio (Cass. 9808/2013, Corte cost.
Corte cost. 350/2005
9808/2013, Corte cost. 350/2005, Corte cost.
Corte cost. 201/2006
350/2005, Corte cost. 201/2006 e 270/2012).
Corte cost. 270/2012
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26623 /2021 R.G., proposto da PINO PAOLO, rappresentato e difeso in proprio, con domicilio in Barcellona Pozzo di Gotto. -RICORRENTE- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t.. PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DIBARCELLONA POZZO DI GOTTO, in persona del Procuratore p.t.. -INTIMATI- avverso l’ordinanza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, pubblicata il 13.7.2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 30.9.2022dal Consigliere Giuseppe Fortunato. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE.

1. Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gozzo ha liquidato in favore dell’avv. Paolo Pino l’importo di € 416,00 a titolo di compenso per la difesa penale di una parte ammessa a gratuito patrocinio. Oggetto: spese processuali amministrative L’opposizione proposta dal ricorrente è stata respinta dal Tribunale, che ha negato i compensi per la fase introduttiva, non avendo l’opponente depositato il decreto di rinvio a giudizio, e ha considerato congrua la somma riconosciuta per la fase istruttoria, svolta solo parzialmente dal ricorrente, cui era stata anticipatamente revocato il mandato. Per la cassazione dell’ordinanza l’avv. Paolo Pino propone ricorso in due motivi, illustrati con memoria. Il Ministero della Giustizia non ha formulato difese.

2. Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 12 D.M. 55/2014, lamentando che il tribunale nulla abbia riconosciuto per la fase introduttiva in mancanza del deposito del decreto di rinvio a giudizio, atto che invece era stato prodotto in causa e di cui il giudice doveva tener conto. In ogni caso, il difensore, essendo stato nominato prima della fase introduttiva, aveva titolo al compenso anche per tali attività. Il motivo è fondato. La pronuncia ha escluso il compenso per la fase introduttiva a causa della sola mancata produzione del decreto di citazione a giudizio, benché, come documentato dal ricorrente, l’imputato avesse ottenuto l’ammissione prima del giudizio e avesse poi svolto la difesa, tanto da essergli stati riconosciuti i compensi per la fase introduttiva, istruttoria e decisoria.

In tale situazione la mancata produzione del decreto di citazione a giudizio non poteva di per sé condurre a negare il compenso per la fase introduttiva: la Corte di merito, oltre a riconoscere il compenso per la fase di studio, oltre che per l’istruttoria e la decisione, non ha neppure posto in dubbio che l’imputato si fosse regolarmente costituito con il patrocinio del ricorrente, occorrendo - dunque - solo verificare, ai fini della quantificazione, quali attività avesse effettivamente svolto il difensore tra quelle elencate, sia pure non tassativamente, dall’art. 12, comma 3, lettera b) D.M. 55/2014 (atti introduttivi quali esposti, denunce querele, istanze, richieste, dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile).

3. Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 12 D.M. 55/2014, per aver il tribunale liquidato per la fase istruttoria importi inferiori ai minimi tabellari. Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis n. 1 c.p.c.. L’importo liquidato è la risultante della congiunta applicazione dei minimi tabellari e della riduzione di un terzo previsto in tema di gratuito patrocinio in materia penale ai sensi dell’art. 106 bis D.P.R. 115/2002. La possibilità di operare detta riduzione sul compenso quantificato nei minimi è espressamente riconosciuta dalla giurisprudenza di questa Corte.

La liquidazione delle spettanze del difensore della persona ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato non deve superare il valore medio della tariffa senza alcun obbligo di applicare necessariamente i suddetti valori medi (Cass. 4759/2022; Cass. 31404/2019; Cass. 26643/2011). Per altro verso, nel sistema del D.M. 55/2014, che il giudice deve tener presente nella liquidazione del compenso, è venuta meno l’inderogabilità dei minimi tipica del sistema tariffario, potendosi riconoscere importi inferiori sulla base di adeguate ragioni giustificative, che con riguardo alla fase istruttorie, risultano individuate dal tribunale nello svolgimento solo parziale, da parte del ricorrente, delle attività istruttorie.

Sul compenso così determinato la successiva applicazione della ulteriore decurtazione di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 106-bis, non costituisce violazione del minimo tariffario: la norma costituisce disposizione speciale, applicabile alle liquidazioni del compenso previsto per il difensore di ufficio dell'imputato irreperibile, per le quali sussistono le medesime esigenze di contemperamento tra la tutela dell'interesse generale alla difesa del non abbiente ed il diritto dell'avvocato ad un compenso equo, che avevano condotto questa Corte a ritenere manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 130 in tema di gratuito patrocinio (Cass. 9808/2013, Corte cost. 350/2005, Corte cost. 201/2006 e 270/2012).

Anche in questo caso, infatti, si configura un contenuto sacrificio delle aspettative economiche del professionista, che non ne svilisce il ruolo, posto che la riduzione prevista dall'art. 106-bis cit. non riduce il compenso ad un valore meramente simbolico, né viene determinato a prescindere dalla valutazione della natura,contenuto e pregio dell'attività (Cass. 4759/2022). E’ quindi accolto il primo motivo, con rigetto del secondo. Il provvedimento è cassato in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa al tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona di altro Magistrato, che regolerà anche le spese di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, respinge il secondo, cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona di altro Magistrato, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione c