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Ordinanza — n. 30314/2022 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses administrative fee compensation for contumacious Ministry due to lack of exceptional reasons.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30314/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed an appellate order that had compensated the Ministry for legal fees because the Ministry failed to appear. The appellant argued that the Ministry's absence constituted a valid ground for fee offset, but the court rejected this. The court held that mere contumacy is neutral and does not meet the strict requirements of exceptional reasons needed to offset state costs.

Regesto Legislator

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Art. 92, comma 2 c.p.c.; The failure of a public administration to appear in court does not justify the offset of its legal fees unless specific exceptional circumstances are explicitly demonstrated.

Parole chiave

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legal fees offset contumacy rules public administration costs exceptional reasons CPC Article 92 fee compensation state liability indennità di patrocinio

Disposizioni normative citate

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Art. 92, comma 2 c.p.c.
L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 92 c.p.c., sostenendo che la Corte di merito abbia erroneamente disposto la compensazione delle spese, dando rilievo al fatto che il Ministero, non costituendosi, non aveva resistito alla domanda.
Art. 170 D.P.R. 115/2002
Su opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/2002 dell’avv.
Art. 380 bis c.p.c.
Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso poteva essere definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art.
Art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c.
380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.
art. 170 D.P.R. 115/2002
Su opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/2002 dell’avv.
art. 380 bis c.p
Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso poteva essere definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art.
art. 92 c.p
L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 92 c.p.c., sostenendo che la Corte di merito abbia erroneamente disposto la compensazione delle spese, dando rilievo al fatto che il Ministero, non costituendosi, non aveva resistito alla domanda.

Giurisprudenza citata

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Corte cost. n. 77/2018
Cass. 21083/2015
Cass. 16037/2014
Cass. 221/2016
16037/2014; Cass. 221/2016; Cass.
Cass. 14411/2016
221/2016; Cass. 14411/2016).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26519/2021 R.G., proposto da VOLPE ALESSANDRO, rappresentato e difeso in dall’avv. Giuseppe Di Noia, con domicilio in Bari, alla Piazza Moro n. 8. -RICORRENTE- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t.. -INTIMATO- avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Bari n. 1755/2021, depositata in data 8.6.2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 30.9.2022 dal Consigliere Giuseppe Fortunato. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE.

1. Su opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/2002 dell’avv. Alessandro Volpe, la Corte d’appello di Bari ha riformato il provvedimento di liquidazione opposto e ha riconosciuto al difensore l’importo di € 3500,75, quale compenso per la difesa in un giudizio civile di una parte ammessa al gratuito patrocinio, compensando le spese dell’opposizione “stante la non opposizione del Ministero”,rimasto contumace. Oggetto: spese processuali amministrative Per la cassazione dell’ordinanza l’avv. Alessandro Volpe propone ricorso affidato ad un unico motivo. Il Ministero della Giustizia non ha formulato difese. Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso poteva essere definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

2. L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 92 c.p.c., sostenendo che la Corte di merito abbia erroneamente disposto la compensazione delle spese, dando rilievo al fatto che il Ministero, non costituendosi, non aveva resistito alla domanda. Il motivo è fondato. Ai sensi dell’art. 92, comma secondo, c.p.c., la compensazione è ammessa, in caso di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questioni o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, infine in presenza di altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione (Corte cost. n. 77/2018).

La mancata costituzione dell’amministrazione e la circostanza che si discutesse solo della pronuncia di liquidazione delle spese non integravano i presupposti richiesti dalla norma: la contumacia è condotta in sé neutra, non espressiva di non opposizione o di adesione alle richieste di controparte ed è eventualità tutt’altro che eccezionale, al pari del fatto che nel singolo grado si controverta delle sole spese processuali. Già con riferimento all’analogo presupposto richiesto dall’art. 92, nel testo introdotto dall’art. 54 L. 69/2009, si è precisato che le gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione devono invece trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa da indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza, senza che possa darsi meramente rilievo alla "natura dell'impugnazione", o alla "riduzione della domanda in sede decisoria", ovvero alla "contumaciadella controparte", permanendo in tali casi la sostanziale soccombenza di quest'ultima, che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese (Cass. 21083/2015;

Cass. 16037/2014; Cass. 221/2016; Cass. 14411/2016). Con riferimento all’attuale disciplina, la Corte costituzionale, con sentenza 77/2018, nel dichiarare illegittimo l’art. 92, comma secondo, c.p.c., nel testo introdotto dal D.L. 132/2014, convertito con L. 162/2014 (ove non prevedeva la possibilità di compensare le spese processuali anche in presenza di altre gravi ed eccezionali ragioni, diverse dall’assoluta novità della questione o dal mutamento di giurisprudenza), ha evidenziato che “le ipotesi illegittimamente non considerate dalla disposizione censurata possono identificarsi in quelle che siano riconducibili a tale clausola generale e che siano analoghe a quelle tipizzate nominativamente nella norma, nel senso che devono essere di pari, o maggiore, gravità ed eccezionalità.

Le quali ultime quindi – l’«assoluta novità della questione trattata» ed il «mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti» – hanno carattere paradigmatico e svolgono una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale” (cfr. Corte cost. 77/2018), restando quindi esclusa la possibilità di compensare le spese per le ragioni valorizzate dal giudice di merito. E’ –pertanto - accolto l’unico motivo di ricorso. L’ordinanza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, che regolerà anche le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie l’unico motivo di ricorso, cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione s