Italian Supreme Court allows appeal dismissal due to lack of specific grounds, ordering remand to lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court granted the appeal against the lower court's dismissal of the appeal, finding the rejection based on insufficient specificity of grounds. The appellant argued the appellate court failed to identify specific contested points in the first-instance judgment regarding light and view confusion. The court ruled that procedural norms must be interpreted to favor reaching a merits decision, thus overturning the dismissal and remanding the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 342, comma 1 c.p.c.; Art. 434 c.p.c.: Appeals must clearly identify contested issues and arguments; failure to do so renders the appeal inadmissible, but courts should interpret provisions to favor merits decisions over dismissal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 14693/2021 proposto da: MASTRANDREA STEFANIA, rappresentata e difesa dall’avv. Costantino Montesanto -Ricorrente - contro ASCOLESE GENNARO, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Laino -Controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’Appello di Salerno n. 328/2021, depositata il 18.03.2021; Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 22.09.2022, dal Presidente Lorenzo Orilia;
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte d’Appello di Salerno, con la sentenza n. 328/2021 resa pubblica il 18.03.2021, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da Stefania Mastrandrea nei confronti di Gennaro Ascolese avverso la sentenza del locale Tribunale (n. 4571/2016), che aveva rigettato la domanda di manutenzione nel possesso del suo giardino, con ordine a Gennaro Ascolese di ripristino del lume ampliato a seguito di lavori edili di rifacimento della facciata, oltre al risarcimento dei danni ed alla refusione delle spese processuali.
2. Contro tale sentenza ricorre per Cassazione Stefania Mastrandrea, affidandosi ad un motivo. Resiste con controricorso GennaroAscolese. Su proposta di accoglimento del ricorso, è stata fissata l’adunanza camerale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 342, comma 1, c.p.c. per avere il giudice d’appello erroneamente dichiarato l’appello inammissibile per difetto di specificità. In particolare, la ricorrente si duole dell’affermazione per cui l’appello “si appalesi generico e scarno di motivazione, afferendo ad una asserita confusione tra la nozione di luce e quella di veduta, ma senza tuttavia specificare le parti della sentenza che si intendono impugnare, nonché le censure effettivamente mosse alla stessa”, evidenziando anche che la Corte d’appello avrebbe omesso di riportare i profili di inammissibilità attinenti al secondo e al terzo motivo.
Il ricorso è manifestamente fondato. Le Sezioni Unite, intervenute sulla portata del requisito della specificità dei motivi d’appello, hanno affermato che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio priori instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (S.U. n. 27199/2017).
Nel caso in esame la Corte di merito ha ritenuto carente il requisito di specificità dei motivi senza considerare che l’atto lasciava invece intendere quale fosse il nucleo essenziale dell’impugnazione, facilmente ricavabile dall’enunciazione dei tre motivi di appello (consistenti, nello specifico, nella confusione tra il concetto di veduta e quello di luce irregolare secondo il disposto dell’art. 902 c.c., e nella conseguente erronea applicazione alle luci del principio di apprezzabilità della modifica, correttamente applicabile alle vedute ma non alle luci irregolari, cui si applica l’art. 901 c.c.; nella alterazione riduttiva delle risultanze istruttorie, in particolare delle deposizioni testimoniali e del materiale documentale e fotografico; erronea esclusione dell’incidenza invasiva in danno dell’appellante).
La Corte di merito si è dunque discostata dai suesposti principi e dalla regola generale, pure affermata dalle sezioni unite con la citata pronuncia, secondo cui le norme processuali devono essere interpretate in modo da favorire, per quanto possibile, che si pervenga ad una decisione di merito, mentre gli esiti abortivi del processo costituiscono un'ipotesi residuale. In proposito sempre le sezioni unite (cfr. SSUU n. 27199/2017 cit. e n.10878 del 2015) ricordano che secondo la giurisprudenza della CEDU le limitazioni all'accesso ad un giudice sono consentite solo in quanto espressamente previste dalla legge ed in presenza di un rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito (v., tra le altre, la sentenza CEDU 24 febbraio 2009, in causa C.G.I.L. e Cofferati contro Italia).
La sentenza impugnata quindi, deve essere cassata, con rinvio al medesimo ufficio giudiziario in diversa composizione, che riesaminerà il gravame della Mastrandrea attenendosi ai citati principi di diritto e provvederà, all’esito, anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente