Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding traffic fine notification deadline calculation based on incomplete vehicle registry data.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of the defendant's claim that the traffic fine was notified after the 90-day statutory limit. The defendant argued the notification deadline expired because the fine was sent 123 days after the violation, citing a change in residence. However, the court ruled that the deadline only begins when the administration can identify the exact residence, which occurred after discovering the incomplete address in the vehicle registry. Consequently, the notification was timely, and the appeal failed to meet the requirements for admissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 201 comma 1 cod. strada; Art. 201 comma 2 cod. strada: The notification period for traffic violations commences from the moment the administration identifies the exact residence of the violator, not from the date of the violation, provided the delay is attributable to the violator's failure to provide correct data in official records.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27278-2021 proposto da: CIMINO LUIGI SALVATORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA GIULIANA, presso lo studio dell'avv. RAFFAELE PORPORA, che lo rappresenta e difende -ricorrente - contro COMUNE DI CAMPAGNANO DI ROMA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA n. 357, nello studio dell’avv. LUCIANO MENNELLA, che lo rappresenta e difende -controricorrente - avverso la sentenza n. 407/2021 del TRIBUNALE di TIVOLI, depositata il 24/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/09/2022 dal Consigliere Dott.
STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA Con la sentenza impugnata, n. 47/2021, il Tribunale di Tivoli rigettava l’appello proposto da Cimino Luigi Salvatore avverso la sentenza del Giudice di Pace di Tivoli n. 363/2018, con la quale era stata respinta l’opposizione dal medesimo proposta avverso un verbale di accertamento di violazione al codice della strada. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Cimino Luigi Salvatore, affidandosi ad un motivo. Resiste con controricorso il Comune di Campagnano di Roma. La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale.
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD. PROC. CIV. INAMMISSIBILITA’ del ricorso. Con la sentenza impugnata, n. 47/2021, il Tribunale di Tivoli rigettava l’appello proposto da Cimino Luigi Salvatore avverso la sentenza del Giudice di Pace di Tivoli n. 363/2018, con la quale era stata respinta l’opposizione dal medesimo proposta avverso un verbale di accertamento di violazione al codice della strada. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Matar Dioum, affidandosi ad un solo motivo, con il quale lamenta la violazione dell’art. 201, comma 1, del codice della strada, perché il verbale sarebbe stato notificato a distanza di 123 giorni dall’accertamento della violazione, e dunque oltre la scadenza del termine di 90 giorni previsto dalla norma.
IL ritardo non sarebbe giustificato, secondo il ricorrente, dal tentativo di notificazione eseguito dal Comune presso l’indirizzo di residenza risultante dal P.R.A., poiché egli aveva comunicato esattamente la propria residenza attuale a seguito della contestazione della violazione. La censura è inammissibile. La sentenza impugnata da atto che la notificazione del verbale entro il termine di 90 giorni dalla contestazione non era andata a buon fine “… in ragione dell’insufficienza dell’indirizzo indicato (mancante della precisazione della lettera della palazzina).
Tale indirizzo incompleto era quello presente nel PRA. Ne discende come la difficoltà nell’individuazione del proprietario sia derivata dalla colpa dello stesso trasgressore” (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata). Il ricorrente, nel contestare tale statuizione, afferma di aver documentato, nel corso del giudizio di merito, di essere residente, dal 3.12.1985, presso lo stesso indirizzo di via Collatina n. 305, scala C, piano 1, int. 08 (cfr. pag. 10 del ricorso), ed aveva dedotto che la prima notificazione, tentata dal Comune di Campagnano Romano, non era andata a buon fine perché il plico era stato indirizzato erroneamente a via Collatina n. 305, palazzina C.
L’errore era stato ripetuto dall’ente locale anche in occasione della successiva notificazione (questa volta andata a buon fine, presso il medesimo indirizzo, palazzina C, piano 1, int.
08) e non era, dunque, imputabile ad esso ricorrente, bensì all’Amministrazione, che aveva scorrettamente riportato le indicazioni anagrafiche sulla relata di notificazione del provvedimento di contestazione della violazione. Il ricorrente, tuttavia, non deduce di aver documentato anche l’esattezza e la completezza dell’indirizzo di residenza risultante dal P.R.A., che invece –secondo quanto indicato dal Tribunale– era riportato in modo non completo. Sul punto, questa Corte ha affermato che “In tema di sanzioni amministrative derivanti da infrazione del codice della strada, qualora sia impossibile procedere alla contestazione immediata, il verbale deve essere notificato al trasgressore entro il termine fissato dall'art. 201 cod. strada (novanta giorni, a seguito della modifica apportata con l'art. 36 della L. n. 120 del 2010) salvo che ricorra l'ipotesi prevista dall'ultima parte del citato art. 201, e cioè che non sia individuabile il luogo dove la notifica deve essere eseguita per mancanza dei relativi dati nel Pubblico registro automobilistico o nell'Archivio nazionale dei veicoli o negli atti dello stato civile.
Tale ipotesi residuale, che consente la decorrenza del termine dal momento in cui l'Amministrazione è posta in condizione di identificare il trasgressore o il suo luogo di residenza, è invocabile soltanto in presenza di situazioni di difficoltà di accertamento addebitabili al trasgressore (tardiva trascrizione del trasferimento della proprietà del veicolo, omissione di comunicazione del mutamento di residenza), ma non quando la difficoltà sia connessa all'attività dell'Amministrazione” (Cass . Sez. 6 - 2 , Ordinanza n. del 21/03/2018 , Rv. 648219).
Ed ancora, questa Corte ha ritenuto che “… se l'esatto luogo ove eseguire la notificazione risulti anche da una sola delle banche dati richiamate dalla legge –ossia il P.R.A o l'archivio nazionale dei veicoli– la P.A. è messa comunque in condizioni di identificare il trasgressore e non può invocare, a titolo di giustificazione del ritardo, l'ipotesi residuale prevista dall'ultima parte del citato art. 201, destinata ad operare nel caso in cui l'annotazione del luogo dove la notifica va eseguita non risulti né dal P.R.A., né dall'archivio nazionale; ciò anche alla luce dell'esistenza di un obbligo di collaborazione tra le amministrazioni tenute alla gestione delle banche dati” (Cass.
Sez.2, Sentenza n. del 25/03/2011, Rv. 616848). Nel caso di specie, la sentenza impugnata da atto che la P.A. aveva eseguito la comunicazione sulla base delle risultanze del P.R.A. (circostanza, questa, non contestata dal ricorrente) e che queste ultime erano incomplete. Il Cesari non dimostra di aver prodotto, in sede di merito, documentazione comprovante l’erroneità di tale affermazione – e dunque, in particolare, la completezza dell’indicazione di residenza contenuta nel P.R.A.– e, sotto questo profilo, non si confronta in modo adeguato con la ratio della decisione impugnata.
Il fatto che egli fosse residente dal 1985 nel medesimo luogo, e che presso il Comune la sua residenza fosse completamente indicata, infatti, non esclude che le risultanze del P.R.A. fossero incomplete, circostanza, quest’ultima, sulla cui base il Tribunale ha pronunciato il rigetto del gravame. Va, in definitiva, data continuità al principio per cui “In tema di contravvenzioni stradali, qualora sia impossibile procedere alla contestazione immediata, il verbale deve essere notificato al trasgressore entro il termine fissato dall'art. 201 cod. strada, salvo che ricorra il caso previsto dall'ultima parte del citato art. 201 e, cioè, che non sia individuabile il luogo dove la notifica deve essere eseguita, per mancanza dei relativi dati nel Pubblico registro automobilistico o nell'Archivio nazionale dei veicoli o negli atti dello stato civile; in tale ipotesi residuale, invocabile soltanto in presenza di situazioni di difficoltà di accertamento addebitabili al trasgressore, il termine per la notifica decorre, infatti, dal momento –da valutare in base a criteri oggettivi, senza che possano assumere rilievo vicende di carattere meramente soggettivo–in cui l'Amministrazione è posta in condizione di identificare il trasgressore o il suo luogo di residenza” (Cass.
Sez.6 - 2,Ordinanza n. 36969 del 26/11/2021, Rv. 663219). Poiché n ella specie il Comune aveva eseguito il primo tentativo di notifica basandosi sulle risultanze del P.R.A., la cui incompletezza –secondo quanto accertato dal giudice di merito e non smentito dalla censura proposta dal Cesari– non aveva consentito il buon f ine della notificazione, la decorrenza del termine di 90 giorni non va ancorata alla commissione della violazione, ma va individuata nel momento in cui la P.A. è stata posta, in concreto, in grado di identificare l’esatta residenza del trasgressore”.
Il Collegio condivide la proposta del Relatore, precisando che al settimo rigo della stessa, per mero errore materiale, viene indicato come ricorrente Matar Dioum, al posto di Cimino Luigi Salvatore. La memoria depositata in prossimità dell’adunanza camerale dalla parte ricorrente non offre argomenti ulteriori rispetto al motivo di ricorso, del quale essa è meramente riproduttiva. I precedenti in essa richiamati, relative a fattispecie in cui le risultanze del P.R.A. non erano state tempestivamente aggiornate, non sono pertinenti al caso di specie, poiché il ricorrente non si duole di alcun mancato aggiornamento del P.R.A., ma sostiene che la notificazione del verbale di contravvenzione avrebbe dovuto essere eseguita presso la sua residenza anagrafica, a prescindere dalle risultanze del P.R.A., senza in tal modo confrontarsi con la specifica giurisprudenza richiamata nella proposta.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Le spesedel presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 1.100, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali in misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari