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Ordinanza — n. 30288/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against parking fine, ruling inspectors lack jurisdiction outside public transport zones.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30288/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the lower tribunal's decision, which had upheld parking fines issued by transport company inspectors. The appellant argued these officers lacked authority to enforce rules outside their specific transport zones, citing statutory limitations. The court agreed, holding that such powers are derogatory and strictly limited to areas granted to transport companies or public transport lanes, not the entire municipality.

Regesto Legislator

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Art. 17, commi 132 e 133 L. 127/1997; The powers of prevention and enforcement of parking violations by transport company inspectors are strictly limited to areas granted to them and public transport lanes, excluding the general municipal territory.

Parole chiave

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parking enforcement jurisdiction transport company inspectors administrative penalties statutory limitations public transport zones violazione del divieto di sosta reati contro le pubbliche comunicazioni infrazioni alle norme della circolazione

Disposizioni normative citate

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Art. 17, commi 132 e 133 L. 127/1997
Il tribunale ha ritenuto che la violazione – accertata dagli ispettori dell’azienda locale di trasporto – fosse stata validamente contestata, essendo essi titolari di funzioni di prevenzione e accertamento in materia di sosta esercitabili su tutto il territorio comunale a norma dell’art. 17, commi 132 e 133, L.
art. 86 c.p
26362/2021 R.G., proposto da MAGGIONI GIULIANO, rappresentato e difeso in proprio ai sensi dell’art. 86 c.p.c., con domicilio in Roma, Via Salaria 1505, presso l’avv.
art. 157, comma 8 D.lgs. 285/1992
Giuliano Maggioni ha proposto opposizione avverso due verbali di accertamento, con cui gli era stata contestata la violazione dell'art. 157, comma 8 D.lgs.
art. 380 bis c.p
Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso poteva essere definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art.
art. 112 c.p
Il quinto motivo denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., lamentando che la sentenza non abbia pronunciato sui motivi di appello riguardanti la non visibilità della segnaletica stradale, la mancanza delle autorizzazioni di legge per l’istituzione di parcheggi a pagamento e la mancanza di stalli di parcheggio.
art. 2700 c.c
2699 e 2700 c.c." e che queste funzioni, "con gli effetti di cui all'art. 2700 c.c., sono svolte solo da personale nominativamente designato dal sindaco, previo accertamento dell'assenza di precedenti o pendenze penali, nell'ambito delle categorie indicate dal citato art.

Giurisprudenza citata

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Cass. 551/2009
Cass. 2973/2016
551/2009; Cass. 2973/2016; Cass.
Cass. 3494/2019
2973/2016; Cass. 3494/2019).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26362/2021 R.G., proposto da MAGGIONI GIULIANO, rappresentato e difeso in proprio ai sensi dell’art. 86 c.p.c., con domicilio in Roma, Via Salaria 1505, presso l’avv. Rosaria Greco. -RICORRENTE- contro COMUNE DI MILANO, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonello Mandarano, Enrico Barbagiovanni, Paola Cozzi, Maria Lodovica Bognetti, Maria Giulia Schiavelli e Giuseppe Lepore, con domicilio eletto in Roma, alla Via Polibio n. 5. -CONTRORICORRENTE- avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4893/2021, pubblicata in data 9.6.2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 30.9.2022 dal Consigliere Giuseppe Fortunato. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE.

1. L'Avv. Giuliano Maggioni ha proposto opposizione avverso due verbali di accertamento, con cui gli era stata contestata la violazione dell'art. 157, comma 8 D.lgs. 285/1992, per aver sostato Oggetto: sanzioni amministrative il proprio autoveicolo senza avere azionato il dispositivo di controllo del pagamento della tariffa, eccependo, tra l’altro, che gli organi accertatori erano privi dei poteri di accertamento delle violazioni in materia di sosta in relazione al luogo dell’infrazione, secondo quanto disposto dall'art. 17, commi 132 e 133 L. 127/1997.

Il giudice di pace ha accolto l’eccezione e ha annullato i verbali, regolando le spese. La pronuncia è stata integralmente riformata in appello. Il tribunale ha ritenuto che la violazione – accertata dagli ispettori dell’azienda locale di trasporto – fosse stata validamente contestata, essendo essi titolari di funzioni di prevenzione e accertamento in materia di sosta esercitabili su tutto il territorio comunale a norma dell’art. 17, commi 132 e 133, L. 127/1997, non avendo – quindi rilievo – che le infrazioni erano state consumate al di fuori delle zone affidate alla concessionaria dei trasporti.

Ha inoltre posto in rilievo che il ricorrente non aveva azionato il dispositivo di pagamento della tariffa di sosta, escludendo che tale apparecchiatura dovesse essere necessariamente collocata nella stessa via in cui era stato effettuato il parcheggio, sostenendo inoltre che il segnale di preavviso delparcheggio a pagamento era ben visibile e che il pagamento era dovuto pur non sussistendo in capo al Comune un obbligo di custodia del veicolo. Per la cassazione dell’ordinanza l’avv. Giuliano Maggioni propone ricorso in cinque motivi. Il Comune di Milano resiste con controricorso.

Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso poteva essere definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

2. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 17, commi 132 e 133 L. 127/1997, sostenendo che il tribunale abbia erroneamente disatteso il più recente insegnamento di legittimità secondo cui gli ispettori possono esercitare le funzioni di controllo sulla regolarità della sosta dei veicoli limitatamente alle aree in concessione all’azienda municipale dei trasporti cui essi appartengono e non, come nella specie, per le violazioni consumate in altre parti del territorio comunale. Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 157, comma 6, CDS, per aver il tribunale infondatamente ritenuto che il ricorrente dovesse attivare il dispositivo di controllo della sosta, benché in zona non fosse collocato il parchimetro e fosse obbligatoria soltanto l’indicazione dell’ora di inizio del parcheggio.

Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 7 comma 1, lettera f) CDS., per aver la sentenza escluso che nell’area di parcheggio fosse imposto un dovere di custodia in capo all’amministrazione e ciò senza esaminare, poiché non prodotta in giudizio, la delibera comunale che disciplinava la materia, non essendo segnalato – come era doveroso -che il parcheggio era incustodito. Il quarto motivo denuncia la violazione degli artt. 5 allegato E L. 2248/1865, per aver la sentenza escluso che potesse sindacarsi nel giudizio di opposizione anche la delibera comunale di istituzione delle zone di rilevanza urbanistica, avendo il giudice il potere di valutarne la legittimità ai fini della sua eventuale disapplicazione.

Il quinto motivo denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., lamentando che la sentenza non abbia pronunciato sui motivi di appello riguardanti la non visibilità della segnaletica stradale, la mancanza delle autorizzazioni di legge per l’istituzione di parcheggi a pagamento e la mancanza di stalli di parcheggio.

2. Il primo motivo è fondato. L’art. 17, commi 132 e 133, L. 127/1997 ha attribuito ai Comuni la possibilità di conferire, con provvedimento del sindaco, funzioni di prevenzione ed accertamento delle infrazioni in materia di sosta ai dipendenti comunali o ai dipendenti delle società di gestione dei parcheggi, entro i confini delle aree oggetto di concessione; ai sensi del successivo comma 133, le stesse funzioni sono conferite al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone, il quale può anche svolgere funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione e sosta sulle corsie di trasporto pubblico.

La L. 23 dicembre 1999, n. 488, art. 68, comma 1, ha successivamente chiarito che l’art. 17, commi 132 e 133, L. 127/1997 "si interpreta nel senso che il conferimento delle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni, ivi previste, comprende, ai sensi dell’art. 12, comma 1, lettera e) D.lgs. 285/1992, e successive modificazioni, i poteri di contestazione immediata, nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l'efficacia di cui agli artt. 2699 e 2700 c.c." e che queste funzioni, "con gli effetti di cui all'art. 2700 c.c., sono svolte solo da personale nominativamente designato dal sindaco, previo accertamento dell'assenza di precedenti o pendenze penali, nell'ambito delle categorie indicate dal citato art. 17, commi 132 e 133 della L. 127/1997".

Dalla lettera della norma si evince che il legislatore abbia inteso conferire agli ausiliari del traffico, ai fini di semplificazione dell'attività amministrativa, il potere di prevenire ed accertare infrazioni al codice della strada in ipotesi tassative. In presenza ed in funzione di particolari esigenze del traffico cittadino, quali quelle connesse alla gestione delle aree da riservare a parcheggio e l'esercizio del trasporto pubblico di persone, la disciplina ha previsto che determinate funzioni, obiettivamente pubbliche, possano essere eccezionalmente svolte anche da soggetti privati i quali abbiano una particolare investitura da parte della pubblica amministrazione, in relazione al servizio svolto, in considerazione "della progressiva rilevanza dei problemi delle soste e parcheggi" (Cass. 551/2009).

La tesi secondo cui gli ispettori delle aziende di trasporto sarebbero però titolari di un potere di controllo limitato alle aree date in concessione alle aziende da cui dipendono, appare confortata dal tenore letterale del comma 133, il quale, nel prevedere la possibilità di conferimento delle funzioni di cui al precedente comma 132 (accertamento delle violazioni in materia di sosta, limitatamente alle aree oggetto di concessione), chiarisce che le funzioni di prevenzione e di accertamento attengono alla materia della circolazione e sosta sulle sole corsie riservate al trasporto pubblico.

La natura derogatoria delle norme in oggetto rispetto alla regola generale secondo cui la prevenzione e l'accertamento delle violazioni inmateria di circolazione stradale compete ai soggetti di cui all'articolo 12, comma terzo, CDS, non consente di ampliare in via interpretativa il novero delle funzioni attribuite a soggetti privati (Cass. 551/2009; Cass. 2973/2016; Cass. 3494/2019). Quindi, mentre i dipendenti delle imprese gestrici di pubblici posteggi hanno poteri di accertamento e contestazione soltanto per le "violazioni in materia di sosta" e "limitatamente alle aree oggetto di concessione", per i soggetti di cui al comma 133 le funzioni di prevenzione e accertamento devono intendersi limitate alla "sosta nelle aree oggetto di concessione" alle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone, ed "inoltre" alle ipotesi di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico", attribuite al personale ispettivo di dette aziende.

Per tali ragioni è infondata la tesi del tribunale secondo cui tali poteri sarebbero estesi all'intero territorio comunale, non potendo prevalere sul dato normativo neppure le circolari del Ministero dell'Interno, richiamate nel controricorso, espressesi in senso contrario, né avendo rilievo il disposto dell’art. 12 bis CDS, introdotto con L. 120/2020, discutendosi di violazione consumata nel regime dell’art. 17, commi 132 e 133, cit. (attualmente abrogati dall’art. 49, comma 5 - duodecies, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76). E’ quindi accolto il primo motivo di ricorso, restando assorbite tutte le altre censure.

La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa al Tribunale di Milano, in persona di altro Magistrato, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Milano, in persona di altro Magistrato, anche per la regolazione delle spese di legittimità. Così deciso in R