Decreto — n. 30243/2022 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IATO R.G. 14834/2022 Roma, sul ricorso proposto da: (11&_21,,k_ CANNIZZARO FRANCESCO, che si difende in proprio ex art. 86 c.p.c. RICORRENTE contro: UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro-tempore INTIMATA avverso: sentenza della Corte di Appello di Milano nr. 1099/2022 depositata in data 31.03.2022 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia al ricorso proposto dal ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 c.p.c. come modificato dal d.l. 68 del 2016, convertito con modificazioni nella 1. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante la mancanza di attività difensiva da parte dell'intimata
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 86 c.p, art. 391 c.p; Decreto — n. 30243/2022 — snciv · Corte di Cassazione: TO R.G. 14834/2022 Roma, sul ricorso proposto da: (11&_21,,k_ CANNIZZARO FRANCESCO, che si difende in proprio ex art. 86 c.p.c. RICORRENTE contro: UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro-tempore INTIMATA avverso: sentenza della Corte di Appello di Milano nr. 1099/2022 depositata in data 31.03.2022 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia al ricorso proposto dal ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 c.p.c. come modificato dal d.l. 68 del 2016, convertito con modificazioni nella 1. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante la mancanza di attività difensiva da parte dell'intimata
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TO R.G. 14834/2022 Roma, sul ricorso proposto da: (11&_21,,k_ CANNIZZARO FRANCESCO, che si difende in proprio ex art. 86 c.p.c. RICORRENTE contro: UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro-tempore INTIMATA avverso: sentenza della Corte di Appello di Milano nr. 1099/2022 depositata in data 31.03.2022 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia al ricorso proposto dal ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 c.p.c. come modificato dal d.l. 68 del 2016, convertito con modificazioni nella 1. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante la mancanza di attività difensiva da parte dell'intimata
P.Q.M.
la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Il Coor. e Cons. Enr o Sciditti 'I'uaziozrzie Giudizi