Decreto — n. 30241/2022 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAETO RG 2991/2022 Roma, 2-1 22-- sul ricorso proposto da: ENTE STRUMENTALE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA, in persona del legale Commissario Liquidatore pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato; RICORRENTE contro: TIM TELECOM ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro-tempore INTIMATA avverso: decreto del Tribunale di Roma depositato in data 22.12.2021 all'esito del procedimento N.R.G. 16998/20219 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia depositato dalla ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc, come modificato dal d.l. 68 del 2016 e convertito con modificazioni nella 1. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante la mancanza attività difensiva da parte dell'intimata
Regesto Legislator
Generato dall'IADecreto — n. 30241/2022 — snciv · Corte di Cassazione: 16998/20219 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia depositato dalla ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc, come modificato dal d.l. 68 del 2016 e convertito con modificazioni nella 1. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante la mancanza attività difensiva da parte dell'intimata
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ETO RG 2991/2022 Roma, 2-1 22-- sul ricorso proposto da: ENTE STRUMENTALE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA, in persona del legale Commissario Liquidatore pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato; RICORRENTE contro: TIM TELECOM ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro-tempore INTIMATA avverso: decreto del Tribunale di Roma depositato in data 22.12.2021 all'esito del procedimento N.R.G. 16998/20219 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia depositato dalla ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc, come modificato dal d.l. 68 del 2016 e convertito con modificazioni nella 1. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante la mancanza attività difensiva da parte dell'intimata
P.Q.M.
la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. 4CF.i_LERL, - OTT. 252i r•uni{otr_