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Ordinanza — n. 30220/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal and declares tax litigation extinguished due to voluntary settlement payment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30220/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax litigation extinguished, dismissing the Agency's appeal against a regional commission decision. The taxpayer had submitted a request for expedited settlement and paid the first installment of the debt before the statutory deadline for cassation intervention expired. Consequently, the court applied the legal principle that such voluntary settlement automatically terminates the proceedings, rendering the late appeal inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13 D.L. 119/2018; Art. 391 c.p.c.: The tax litigation is extinguished by law if the debtor declares reliance on the expedited settlement and no party requests cassation review within the prescribed period, even if the appeal was filed late.

Parole chiave

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tax litigation extinction expedited settlement procedure voluntary debt payment late cassation appeal procedural termination differimento dell'imposizione sospensione della riscossione fiscale tempestività della tassazione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 4, n. 3, cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con il motivo di ricorso, in relazione all'art. 360 4 comma 1, n.
Art. 38 d.lgs. n. 546/1997
l'Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 38 del d.lgs.
Art. 327 c.p.c.
546 del 1997 nonché dell'art. 327 c.p.c., in quanto dall'elenco delle raccomandate si deduce che l'appello è stato consegnato all'Ufficio postale il 16 marzo 2015.
Art. 6, comma 13, D.L. n. 119/2018
14318 del 2019 veniva disposta la sospensione del processo ex art. 6, comma 10, del D.L.
Art. 391 c.p.c.
05-07-2022 -3- essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., ove nessuna delle parti abbia presentato l'istanza di trattazione di cui al citato D.L.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L.
art. 327 c.p
546 del 1997 nonché dell'art. 327 c.p.c., in quanto dall'elenco delle raccomandate si deduce che l'appello è stato consegnato all'Ufficio postale il 16 marzo 2015.
art. 391 c.p
05-07-2022 -3- essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., ove nessuna delle parti abbia presentato l'istanza di trattazione di cui al citato D.L.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 24083 del 2018
Orbene in proposito va data continuità alla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 24083 del 2018) secondo la quale in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata, il giudizio di cassazione deve Ric.
Cass. n. 17353 del 2022
Cass. n. 14782 del 2018
Cass. n. 14782 del 2018).
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 4828-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro QHOLDING PALENA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SESTO RUFO 23, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI ERCOLE MOSCARINI, rappresentata e difesa dall'avvocato EVO 'l'ALONE; - controticorrente - avverso la sentenza n. 700/7/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell'ABRUZZO SEZIONE DISTACCATA di PESCARA, depositata il 20/07/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/07/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

LORENZO DELLI PRISCOLL FATTI DI CAUSA Considerato che: la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente; contro tale decisione proponeva appello l'Agenzia delle Entrate dinnanzi alla Commissione Tributaria Regionale la quale dichiarava inammissibile l'appello perché tardivo, in quanto la sentenza appellata è stata depositata il 2 settembre 2014, quando ancora il periodo feriale arrivava fino al 15 settembre, e quindi il dies a quo per l'impugnazione decorreva dal 16 settembre 2014; l'appello sarebbe tardivo perché proposto il 17 marzo 2015, mentre il termine di sei mesi per l'impugnazione sentenza non notificata scadeva il giorno prima; l'Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un unico motivo, mentre il contribuente si costituiva con controricorso; con ordinanza interlocutoria n. 14318 del 2019 veniva disposta la sospensione del processo ex art. 6, comma 10, del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito in legge 17 dicembre 2018, n. 136; in prossimità della camera di consiglio la parte ricorrente depositava una istanza chiedendo l'estinzione della presente controversia; con ordinanza interlocutoria n. 8757 del 2022 si rinviava a nuovo ruolo mandando alla cancelleria perché provvedesse a rinvenire e ad allegare al fascicolo processuale Ric. 2018 n. 04828 sez.

MT - ud. 05-07-2022 -2- l'istanza di definizione agevolata corredata dalla relativa documentazione, depositata dal controricorrente in data 5 giugno 2019 ed invitando la parte controricorrente a produrre copia di detta istanza corredata dal timbro di deposito entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il motivo di ricorso, in relazione all'art. 360 4 comma 1, n. 3, cod. proc. civ. l'Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 38 del d.lgs. n. 546 del 1997 nonché dell'art. 327 c.p.c., in quanto dall'elenco delle raccomandate si deduce che l'appello è stato consegnato all'Ufficio postale il 16 marzo 2015.

Rilevato che in data 16 maggio 2022 la parte contribuente depositava un'istanza con la quale, documentando che nel giugno 2019 aveva depositato copia della domanda di definizione agevolata inviata all'Agenzia delle entrate e allegando la ricevuta del versamento effettuato in data 27.05.2019 in un'unica soluzione di 4.248 euro, chiedeva l'estinzione della presente controversia ai sensi dell'art. 6, comma 13, del D.L. n. 119 del 2018; considerato che:

1. Entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al citato D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13 (non rilevando sotto tal profilo l'istanza di trattazione finalizzata alla declaratoria d'estinzione depositata dalla parte in data 1Eimaggio 2022), né risulta intervenuto diniego della definizione;

2. Orbene in proposito va data continuità alla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 24083 del 2018) secondo la quale in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata, il giudizio di cassazione deve Ric. 2018 n. 04828 sez. MT - ud. 05-07-2022 -3- essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., ove nessuna delle parti abbia presentato l'istanza di trattazione di cui al citato D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13 (non rilevando sotto tal profilo l'istanza di trattazione finalizzata alla declaratoria d'estinzione); peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateiz2:ato;

3. Venendo all'applicazione del principio enunciato al ricorso in esame, si rileva che la parte resistente ha documentato di avere presentato la dichiarazione di definizione agevolata, unitamente alla prova di aver pagato la prima rata dovuta (Cass. n. 17353 del 2022); L'Agenzia non ha depositato memoria in relazione alla trattazione nell'odierna adunanza e risulta evidenziata, secondo i principi indicati da Cass. n. 24083 del 2018 sopra citata, una fattispecie di estinzione ex lege del processo di cassazione per il verificarsi della fattispecie prevista dalla legge che regola l'adesione agevolata;

4. Pertanto, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, ari:. 6, citato comma 13, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020.

5. Ai sensi dell'ultimo periodo del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate;

6. Dipendendo la definizione non dal ricorso introduttivo ma da motivi sopravvenuti, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (cfr. Cass. n. 14782 del 2018). Ric. 2018 n. 04828 sez. MT - ud. 05-07-2022 -4-

P.Q.M.

la Corte dichiara l'estinzione del giudizio e pone le spese a carico della parte che le