Italian Court dismisses appeal claiming a prior court order was null due to internal contradictions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation rejected Donald Delfino's appeal against a regional tax commission's decision regarding inheritance tax. The appellant argued that a prior court order determining the property's value was legally null because it contained contradictory statements about whether the appellant had been notified. The court held that such internal inconsistencies do not render a judicial act null and that the appellant's claim of non-existence of the order must be raised through a separate nullity action rather than incidentally during an appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.; Art. 161, comma 2 c.p.: A judicial act is not rendered null by internal contradictions or apparent inconsistencies regarding notification status, and the non-existence of a prior act must be asserted via an autonomous action of nullity or available remedies, not incidentally in an appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 7449-2021 proposto da: DELFINO DONALD, nella qualità di erede di DELFINO CONCETIA, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FABRIZIO VINCEN ZI; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 562/3/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LIGURIA, depositata il 24/08/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/07/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MONDINI. Ric. 2021 n. 07449 sez. MT - ud. 05-07-2022 -2- ,- Premesso che:
1. la CTR della Liguria, in causa su avviso di liquidazione dell'imposta di successione dovuta da Donald Delfino, riteneva congrua la pretesa impositiva sul rilievo che il valore di un immobile facente parte del compendio ereditario era non quello indicato nella dichiarazione di successione bensì quello accertato dall'amministrazione con atto determinativo della rendita catastale. Tale valore era da considerarsi ormai definitivo dato che -rilevava la CTR- il processo di cui l'atto catastale era stato oggetto si era estinto ai sensi dell'art. 393 c.p.c. a seguito della ordinanza di questa Corte n.14510/2015;
2. contro la sentenza in epigrafe il contribuente ricorre con un motivo;
3. l'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso;
4. il contribuente ha depositato memoria ex art. 380 bis C.ID.C.; considerato che:
1. il contribuente denuncia "ai sensi dell'art. 360, comma 1, n.3 e n. 5 c.p.c., l'omessa interpretazione di un documento e l'omesso esame di un fatto decisivo". Sostiene che la CTR ha errato nel ritenere definitivo il valore catastale stabilito dall'Amministrazione dato che la ordinanza n.14510/2015 deve essere considerata "irrimediabilmente nulla e priva di efficacia" e che quindi è definitiva la decisione di appello con la quale il valore dell'immobile era stato determinato nella misura indicata nella dichiarazione di successione. In particolare il contribuente fa derivare la totale inefficacia dell'ordinanza suddetta deriva dalla "insanabile conflittualità" tra due affermazioni contenutevi. La prima: la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. era stata "notificata agli avvocati". La seconda: "la parte contribuente non si è difesa".
2. il motivo non ha fondamento. La "conflittualità" segnalata con il motivo, dovuta ad un errore nella prima affermazione -è pacifico che nel giudizio di cassazione il contribuente fosse rimasto intimato- non sottende alcun vizio del processo e non ha alcuna incidenza sulla configurabilità della pronuncia come atto di esercizio della funzione giurisdizionale. E' anzi insignificante. La totale inefficacia dell'ordinanza n.14510/2015, dedotta dal contribuente, sarebbe potuta derivare solo dalla relativa inesistenza. La inesistenza giuridica o la nullità radicale di un provvedimento &giudice deriva, a sua volta, oltre che dalla ,• mancanza di sottoscrizione (art. 161 comma 2 c.p.c.), appunto da vizi talmente gravi da precludere la configurabdità di esso come atto di esercizio della giurisdizione.
Peraltro l'inesistenza non può essere fatta valere -come sostanzialmente pretenderebbe di fare il contribuente- in via incidentale con l'impugnazione di una decisione -qui la sentenza della CTR- che al provvedimento viziato -qui in ipotesi l'ordinanza 14510/2015- ha avuto riguardo potendo invece essere fatta valere o mediante un'autonoma azione di accertamento negativo ("actio nullitatis") esperibile in ogni tempo o mediante i mezzi di impugnazione concretamente esperibili (Cass. ordinanza n.9910 del 15/04/2021).
3. il ricorso deve essere rigettato;
4. le spese seguono la soccombenza; PQM rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rifondere alla Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in C 4100,00„ oltre spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13, comma comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 — bis dello stesso articolo 13. Così deciso, in Roma, nell