Decreto — n. 30193/2022 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAETO RG 12194/2022 Roma, sul ricorso proposto da: Gu CONTINENTAL ITALIA SRL, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Federico Pergami, Cristina Pototschnig e Massimo Panzarani, giusta procura in atti; RICORRENTE contro: FALLIMENTO MASSIMI SRL, in persona del Curatore pro-tempore, BERTOLLINI MAURIZIO e CALISTRI ROBERTA INTIMATI avverso: sentenza della Corte di Appello di Roma nr. 7126/2021 pubblicata in data 29.10.2021 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia depositato dalla ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc, come modificato dal d.l. 68 del 2016 e convertito con modificazioni nella I. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante la mancanza attività difensiva da parte degli intimati.
Regesto Legislator
Generato dall'IADecreto — n. 30193/2022 — snciv · Corte di Cassazione: 7126/2021 pubblicata in data 29.10.2021 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia depositato dalla ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc, come modificato dal d.l. 68 del 2016 e convertito con modificazioni nella I. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante la mancanza attività difensiva da parte degli intimati.
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ETO RG 12194/2022 Roma, sul ricorso proposto da: Gu CONTINENTAL ITALIA SRL, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Federico Pergami, Cristina Pototschnig e Massimo Panzarani, giusta procura in atti; RICORRENTE contro: FALLIMENTO MASSIMI SRL, in persona del Curatore pro-tempore, BERTOLLINI MAURIZIO e CALISTRI ROBERTA INTIMATI avverso: sentenza della Corte di Appello di Roma nr. 7126/2021 pubblicata in data 29.10.2021 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia depositato dalla ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc, come modificato dal d.l. 68 del 2016 e convertito con modificazioni nella I. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante la mancanza attività difensiva da parte degli intimati.
P.Q.M.
la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. I Coordin Pr s. Giac to DU..,90SaATO Cf\NC".\ oggi, A