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Ordinanza — n. 30190/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal claiming labor court lacks jurisdiction over contract disputes under Art. 409 CPC.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30190/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible for lack of jurisdictional grounds. The appellant argued the labor court lacked functional competence to hear contract disputes, while the respondent and Public Prosecutor contended such matters fall strictly under labor court jurisdiction. The court ruled that since the labor court is the sole competent judge for these issues, no choice of forum exists, rendering the jurisdictional objection procedurally invalid.

Regesto Legislator

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Art. 409 c.p.c.; Art. 413 c.p.c.; When a specific court is the sole competent judge for a matter, a regulation of jurisdiction challenging the choice between two competent judges is inadmissible.

Parole chiave

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functional jurisdiction labor court competence contract disputes inadmissible appeal sole competent judge lacuna giurisdizionale restituzione della garanzia mancata attuazione degli accordi illeciti

Disposizioni normative citate

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Art. 409 c.p.c.
413 del codice di rito, che, al primo comma, fissa la regola fondamentale della competenza per materia o funzionale, secondo cui le controversie di cui all'art. 409 c.p.c., in primo grado, sono di competen2:a del tribunale in funzione di giudice del lavoro.
Art. 413 c.p.c.
va, comunque, altresì ribadito in questa sede che la disposizione fondamentale in materia di competenza nel rito del lavoro è rappresentata dall'art. 413 del codice di rito, che, al primo comma, fissa la regola fondamentale della competenza per materia o funzionale, secondo cui le controversie di cui all'art.
Art. 428 c.p.c.
Art. 416 c.p.c.
409 sia stata proposta a giudice incompetente, l'incompetenza può essere eccepita dal convenuto soltanto nella memoria difensiva di cui all'art. 416 ovvero rilevata d'ufficio dal giudice non oltre l'udienza di cui all'art.
Art. 420 c.p.c.
416 ovvero rilevata d'ufficio dal giudice non oltre l'udienza di cui all'art. 420» (v., ex plurimis, Cass.
d.P.R. n. 115 del 2002
13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art.
art. 409 c.p
413 del codice di rito, che, al primo comma, fissa la regola fondamentale della competenza per materia o funzionale, secondo cui le controversie di cui all'art. 409 c.p.c., in primo grado, sono di competen2:a del tribunale in funzione di giudice del lavoro.
art. 47 c.p
Anna Maria Ganci ha resistito con «Memoria ex art. 47 c.p.c.»;
art. 2043 c.c
del Tribunale di Palermo - competenza delle sezioni civili del medesimo Tribunale», poiché «oggetto del contenzioso è il risarcimento dei danni, ex art. 2043 c.c., che la Ganci afferma di avere subito in conseguenza del comportamento illecito che avrebbe posto in essere nei suoi riguardi il Sig.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 1167/2007
420» (v., ex plurimis, Cass. n. 1167/2007);
Cass. n. 1663/2020
Cass. n. 3113/2009
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 4887-2021 proposto da: SICIL SECURITY DI CASCIO SALVATORE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 140, presso lo studio dell'avvocato FERNANDO LO VOI, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro GANCI ANNA MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati MARIA GABRIELLA VARRICA, MARCELLO CARMINA; - resistente - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di PALERMO, depositata il 07/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LEO; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA', che chiede che la Corte di Cassazione dichiari inammissibile il ricorso per regolamento di competenza. Ric. 2021 n. 04887 sez. ML - ud. 14-12-2021 -2- R.G. n. 4887/2021 Rilevato che:

1. il Tribunale di Palermo, Sezione lavoro, con ordinanza emessa «a seguito dell'udienza di trattazione scritta del 7.10.2020; ritenuta la propria competenza funzionale in relazione alle domande formulate» da Anna Maria Ganci, nei confronti di Sicil Security S.r.l., «di risarcimento dei danni in relazione al recesso da contratto di collaborazione coordinata e continuativa e in subordine per la ingiustificata rottura della trattativa finalizzata alla sua stipula, trattandosi di responsabilità che in tesi deriverebbe dalla stipula o dalla mancata stipula di un contratto che rientra tra quelli previsti dall'art. 409 c.p.c.», ha giudicato inammissibile il «deposito cartac:eo o su supporto informatico in allegato a una memoria di costituzione telematica» e, pertanto, ha rigettato «l'istanza di deposito di CD formulata dalla convenuta in memoria di costituzione; inoltre, «ritenutane la tardività» ha dichiarato <<inammissibili i mezzi istruttori e la produzione documentale, non autorizzata, versata in atti da parte convenuta in un momento successivo rispetto al deposito della comparsa di costituzione»; infine, «ritenutane l'ammissibilità e rilevanza», ha ammesso «l'interrogatorio formale delle parti sui capitoli rispettivamente formulati ...», nonché «le prove testimoniali» addotte dalle parti «nei limiti dei limiti dell'ammissibilità e rilevanza di ciascuno...»;\Jt-, 2. la Sicil Security di Cascio Salvatore ha proposto ricorso per regolamento di competenza affidato ad un motivo;

Anna Maria Ganci ha resistito con «Memoria ex art. 47 c.p.c.»;

3. udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14.12.2021 dal Consigliere relatore;

4. lette le conclusioni scritte del F".G., che chiede che la Corte di Cassazione dichiari inammissibile il ricorso per regolamento di competenza di cui si tratta Considerato che:

5. con l'unico motivo di ricorso, testualmente, si deduce la «incompetenza funzionale della sezione lavoro del Tribunale di Palermo a conoscere delle domande proposte dalla Sig.ra Ganci Anna Maria nel procedimento n. 7754/2019 R.G. Lav. del Tribunale di Palermo - competenza delle sezioni civili del medesimo Tribunale», poiché «oggetto del contenzioso è il risarcimento dei danni, ex art. 2043 c.c., che la Ganci afferma di avere subito in conseguenza del comportamento illecito che avrebbe posto in essere nei suoi riguardi il Sig. Cascio Salvatore», a causa «dell'assunto illegittimo recesso della Sicil Security di Cascio Salvatore dal rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con la stessa stipulato», e senza la «richiesta di ricostituzione o di costituzione di un rapporto di lavoro»;6. come esattamente prospettato dal P.G. nelle Sue conclusioni ed eccepito da Anna Maria Ganci nella «Memoria ex art. 47 c.p.c.», il ricorso è inammissibile;

7. nella fattispecie, infatti, non risulta ex actis che la società resistente nel giudizio promosso dalla Ganci dinanzi alla Sezione lavoro del Tribunale di Palermo abbia sollevato l'eccezione di incompetenza nei termini stabiliti dall'art. 428, primo comma, del codice di rito, ai sensi del quale - come è noto -, «Quando una causa relativa ai rapporti di cui all'art. 409 sia stata proposta a giudice incompetente, l'incompetenza può essere eccepita dal convenuto soltanto nella memoria difensiva di cui all'art. 416 ovvero rilevata d'ufficio dal giudice non oltre l'udienza di cui all'art. 420» (v., ex plurimis, Cass. n. 1167/2007);

8. va, comunque, altresì ribadito in questa sede che la disposizione fondamentale in materia di competenza nel rito del lavoro è rappresentata dall'art. 413 del codice di rito, che, al primo comma, fissa la regola fondamentale della competenza per materia o funzionale, secondo cui le controversie di cui all'art. 409 c.p.c., in primo grado, sono di competen2:a del tribunale in funzione di giudice del lavoro. Si tratta di competenza funzionale e inderogabile, che si sostanzia nell'attribuzione delle controversie previste dal citato articolo 409, al tribunale del lavoro, qualunque sia il valore, riconducibili alle categorie fondamentali dei rapporti di lavoro subordinato privato, del pubblico impiego privatizzato, di agenzia e parasubordinazione.

Ma l'individuazione delle controversie da trattare con il rito del lavoro in luogo del rito ordinario, secondo l'individuazione che l'art. 409 ne fa, non concerne regole di competenza stricto sensu, attenendo, a seguito dell'istituzione del giudice unico di primo grado, ala ripartizione di affari interni, ed incidendo, dunque, sul rito applicabile e non più sulla competenza, perché competente a c:onoscere delle controversie di lavoro è il tribunale in composizione monocratica. Pertanto, mancando il presupposto della possibilità di scelta tra due giudici non appartenenti al medesimo ufficio, entrambi «astrattamente competenti a giudicare la controversia», deve concludersi che il regolamento di competenza che abbia ad oggetto una tale possibilità di scelta è inammissibile (v., tra le altre, Cass. nn.1663/2020; 3113/2009);

9. per le considerazioni svolte, il ricorso va dichiarato inammissibile;

10. le spese del presente giudizio vanno liquidate unitamente a quelle del giudizio definitivo;

11. avuto riguardo all'esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2017, secondo quanto specificato in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; spese al definitivo.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-