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Ordinanza — n. 30158/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on asbestos exposure claims due to procedural inadmissibility and lack of proof.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30158/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible for both grounds, citing violations of procedural limits and insufficient evidence. Plaintiffs argued for contributory revaluation rights based on asbestos exposure, but the appellate court found the exposure unproven for the relevant period and noted a change in working conditions. The Supreme Court rejected the challenge to the evidence evaluation, ruling that the lower courts correctly applied the burden of proof and statutory time limits.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360 c.p.c.; Art. 13, comma 8, legge 257/1992: Appeals challenging the factual assessment of evidence regarding asbestos exposure are inadmissible if they exceed the scope of Art. 360 n. 5 c.p.c. or fail to prove the qualifying exposure required by law.

Parole chiave

Generato dall'IA
asbestos exposure contributory revaluation procedural inadmissibility burden of proof statute of limitations evidence evaluation labor law esposizione all'amianto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.
Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.
Art. 13, comma 8, legge n. 257 del 1992
civ., in relazione all’art. 13, comma 8, legge n. 257 del 1992.
Art. 1, d.l. 169/93 convertito in legge 271/1993
06-07-2022 -5- comma 8, legge 257/92, come modificato dall'art. 1, d.l. 169/93 convertito in legge 271/1993.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Il Tribunale di Torre Annunziata, per quanto ancora rileva, decidendo sulla domanda proposta da Raimondo Balzano e Francesco Andassio volta al riconoscimento del diritto alla rivalutazione contributiva da esposizione ad amianto, ai sensi dell’art. 13, legge n.
art. 380 bis c.p
La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamenteal decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.
art. 2935 c.c
Si argomenta la violazione dell’art. 2935 c.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., S.U. nn. 8053 e 8054 del 2014
Cass., S.U. nn. 8053 e 8054 del 2014).
Generato dall'IA
Ordinanza — n. 31973/2022 — snciv
Italian court dismisses appeal regarding asbestos exposure contribution revaluation due to statute of limitations.
Ordinanza — n. 30339/2022 — snciv
Italian Supreme Court dismisses appeal against Inps ruling on asbestos pension revaluation prescription defense. The court found the lower court ruled on an unpresented prescription exception. The decision voids the appellate judgment for procedural error. The court ruled the lower court erred by ruling on a prescription exception not raised by the Inps. The judgment is annulled and remanded for retrial. The court held the lower court violated procedural rules by addressing an unpresented defense. The case involves pension revaluation for asbestos exposure and prescription periods. The court found the lower court erred by ruling on an unpresented defense. The judgment is annulled and remanded for retrial. The court held the lower court violated procedural rules by addressing an unpresented defense. The case involves pension revaluation for asbestos exposure and prescription periods.
Ordinanza — n. 12179/2024 — snciv
Cassation court dismisses INPS appeal regarding asbestos exposure contribution revaluation prescription period start date.
Ordinanza — n. 30172/2022 — snciv
Italian Supreme Court allows asbestos exposure benefit claim by quashing lower court's prescription ruling based on retirement date.
Ordinanza — n. 23708/2024 — snciv
Cassation court dismisses appeal on asbestos exposure claim, ruling prescription starts only upon actual knowledge of exposure.

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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 19113-2021 proposto da: BALZANO RAIMONDO ,ANDASSIO FRANCESCO , domiciliati presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, rappresentati e difesi dall'avvocato FRANCESCO GENTILE; -ricorrenti - contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato SERGIO PREDEN, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati LIDIA CARCAVALLO, ANTONELLA PATTERI, GIUSEPPINA GIANNICO; -controricorrente- Ric. 2021 n. 19113 sez. ML -ud. 06-07-2022 -2- avverso la sentenza n. 1716/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 19/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2022 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA PONTERIO. Rilevato che:

1. Il Tribunale di Torre Annunziata, per quanto ancora rileva, decidendo sulla domanda proposta da Raimondo Balzano e Francesco Andassio volta al riconoscimento del diritto alla rivalutazione contributiva da esposizione ad amianto, ai sensi dell’art. 13, legge n. 257 del 1992, ha dichiarato parzialmente prescritte (per i periodi anteriori al novembre 2000) le pretese dei ricorrenti relative al periodo dal 1997 al 2003 sul rilievo che essi avessero avuto conoscenza dell’esposizione ad amianto già nel corso delrapporto di lavoro; ha poi ritenuto non provata l’esposizione qualificata per il periodo estraneo alla intervenuta prescrizione.

2. La Corte territoriale ha escluso che fosse maturata la decadenza triennale di cui all’art. 47 del D.P.R. n. 639/70 in quanto i ricorsi giudiziari di primo grado depositati il 9.2.2012 risultavano tempestivamente proposti entro tre anni dalle domande amministrative inviate da Balzano e Andassio a novembre 2010; ha confermato la pronuncia di primo grado quanto alla prescrizione estintiva del diritto azionato per il periodo anteriore al 2000, cioè per il periodo decennale computato a ritroso dalla domanda amministrativa inoltrata all’Inps da entrambi gli appellanti il 5 novembre 2010; ha confermato la decisione del Tribunale ancheriguardo alla carenza di prova dell’esposizione per il periodo non soggetto a prescrizione, e cioè dal 2000 al 2003. Ha giudicato irrilevanti le conclusioni di una consulenza tecnica riferita ad Ric. 2021 n. 19113 sez. ML -ud. 06-07-2022 -3- altro giudizio che “non sembra approdare a risultati scientificamente convincenti”.

3. Avverso tale sentenza Raimondo Balzano e Francesco Andassio hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. L’Inps ha resistito con controricorso.

4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamenteal decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. Considerato che:

5. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art.2935 cod. civ., in relazione all’art. 13, comma 8, legge n. 257 del 1992.

6. Si sostiene che nella fattispecie oggetto di causa la prescrizione estintiva dovesse farsi decorrere dal gennaio 2007, data di rilascio da parte dell’Inail dell’attestato di esposizione all’amianto; ciò sul rilievo che solo da questa data si erano verificate due condizioni: la consapevolezza dell’esposizione qualificata ad amianto e la consapevolezza del riconoscimento del beneficio fino al 31.12.1996, anziché per l’intero periodo di esposizione.

7. Si argomenta la violazione dell’art. 2935 c.c. rilevando che, quando il presupposto per l’esercizio del diritto è ricollegato dalla stessa fattispecie legale ad un “fatto” – ovvero, nel caso di specie all’esposizione qualificata all’amianto – è solo dal momento in cui tale fatto, quale presupposto dell’esistenza stessa del diritto, diviene oggettivamente percepibile e riconoscibile che può rilevare l’inerzia dell’interessato.

8. Il motivo è inammissibile.

9. Nella giurisprudenza di questa Corte è ormai consolidato il principio secondo cui, posto che il beneficio della rivalutazione contributiva Ric. 2021 n. 19113 sez. ML -ud. 06-07-2022 -4- della posizione assicurativa di cui all'art. 13, comma 8, 1. n. 257/1992, è autonomo rispetto al diritto alla pensione e può essere fatto valere a prescindere dall'avvenuto pensionamento, traducendosi in una modalità più favorevole di calcolo della contribuzione per la determinazione della pensione medesima (Cass. n. 2351 del 2015), la prescrizione di esso, non incidendo sulla rivendicazione di una componente delcredito previdenziale, decorre dal momento in cui il lavoratore abbia la consapevolezza della suddetta esposizione ed è riferita al diritto in quanto tale (Cass. n. 2856 del 2017).

10. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha accertato che l'esposizione all'amianto doveva ritenersi nota agli interessati già nel corso del rapporto di lavoro, e già nel 2000.

11. Il giudizio concernente la consapevolezza dell'esposizione qualificata all'amianto costituisce un tipico accertamento di fatto, come tale insindacabile in sede di legittimità se non nei ristretti limiti dell'art. 360 n. 5 c.p.c., il quale, specie a seguito della riformulazione operata dall'art. 54, d.l. n. 83/2012 (conv. con 1. n. 134/2012), consente di dedurre per cassazione soltanto l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, nel senso che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass. S.U. n. 8053 del 2014).

12. Il motivo di ricorso in esame che, al di fuori del perimetro del citato art. 360 n. 5 c.p.c., oppone una diversa decorrenza del termine di prescrizione, risulta inammissibile.

13. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'articolo 13, Ric. 2021 n. 19113 sez. ML -ud. 06-07-2022 -5- comma 8, legge 257/92, come modificato dall'art. 1, d.l. 169/93 convertito in legge 271/1993.

14. Si censura la sentenza d’appello nella parte in cui ha ritenuto non provata l’esposizione qualificata ad amianto in relazione al periodo non coperto da prescrizione.

15. Il motivo è inammissibile in quanto, attraverso ampi riferimenti alla documentazione prodotta e all’esito delle c.t.u. svolte in separati giudizi, critica la valutazione del materiale probatorio come eseguita dai giudici di appello, al di fuori dei limiti segnati dall’art. 360 n. 5 c.p.c. (v. Cass., S.U. nn. 8053 e 8054 del 2014).

16. Infondato è anche l’assunto secondo cui la sentenza impugnata avrebbe addossato ai lavoratori l’onere di allegare e provare l’esistenza di una concentrazione di asbesto in misura superiore a quella legale, anziché considerare sufficiente, in linea con la giurisprudenza di legittimità, la rilevante probabilità di esposizione dei lavoratori al rischio morbigeno attraverso un giudizio di pericolosità dell’ambiente di lavoro.

17. I giudici di appello, all’esito dell’accertamento in fatto compiuto e di cui hanno dato conto in motivazione, hanno ritenuto non raggiunta la prova di esistenza, nel periodo in contestazione, di una esposizione qualificata. Essi hanno accertato che “nel periodo successivo al 31.12.1996 erano iniziate le operazioni di bonifica e di decontaminazione delle postazioni lavorative in cui operavano gli appellanti; operazioni che, come risulta documentato, nel mese di giugno 1998 erano già ampiamente in corso ed ultimate definitivamente il 30.6.2003, con la conseguenza che non può ritenersi che per tutto il periodo in esame ci sia stato il costante perdurare delle condizioni ambientali negative evidenziate con la medesima intensità Ric. 2021 n. 19113 sez. ML -ud. 06-07-2022 -6- nociva richiamata dalla normativa de quo, e cioè che gli appellanti siano rimasti esposti ad un rischio amianto qualificato”.

18. Per le ragioni esposte il ricorso va dichiarato inammissibile.

19. La regolazione delle spese segue il criterio di soccombenza.

20. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 3.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore import