Italian tax court dismisses appeal due to improper defendant identification in the cassation proceeding.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the tax authority's cassation appeal inadmissible because it was filed against the wrong party. The court found that SAIM ENERGY 2 s.r.l. was not the correct defendant, as the tax claim was originally directed at a different entity. Consequently, the notification of the appeal to this non-legitimate opponent rendered the entire proceeding invalid.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973; The cassation appeal is inadmissible if notified to a party who is not the legitimate opponent in the underlying tax dispute.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 23006/2021 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) –ricorrente – Contro SAIM ENERGY 2 s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta procura speciale in atti Oggetto: ricorso cassazione -notifica Cons. Est. Roberto Succio dall’avv.
Rudi Leoni (che indica l’indirizzo PEC: avv.rudileoni@avvpec.it) - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria n. 57/02/21 depositata in data 03/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2022 dal Consigliere Relatore Roberto Succio; Rilevato che: - la società contribuente ricorreva avverso la cartella di pagamento notificatole ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 con la quale si rettificava la dichiarazione 2015 recuperando un minor credito IRES risultante dal disconoscimento della cumulabilità della detassazione prevista dalla c.d.
“Tremonti ambientale” con la tariffa incentivante erogata da GSE, in particolare negandosi la possibilità al contribuente di presentare la dichiarazione integrativa oltre la scadenza dei termini per le dichiarazione prevista peril periodo d’imposta successivo; - la CTP accoglieva il ricorso; gravava tal pronuncia di appello l’Ufficio e con la sentenza impugnata la CTR rigettava l’impugnazione e confermava la pronuncia di primo grado; - ricorre a questa Corte l’Amministrazione Finan ziaria con atto affidato a tre motivi illustrato da memoria; resiste con controricorso la SAIM ENERGY 2 s.r.l. che deposita memoria;
Considerato che: - va preliminarmente esaminata l’eccezione posta in controricorso relativa all’estraneità alla controversia di SAIM ENERGY 2 s.r.l. con richiesta di estromissione dal processo della società controricorrente; - la stessa è dirimente in quanto fondata, con le precisazioni di cui in motivazione; Cons. Est. Roberto Succio - invero, la stessa Agenzia delle Entrate ricorrente dà atto in memoria dell’errore commesso nella identificazione della controparte processuale da evocarsi in questo giudizio; - ne consegue che la controricorrente è soggetto diverso da quello nei confronti del quale è stata fatta valere la pretesa impositiva e che ha preso parte ai giudizi tributari di primo e secondo grado, sicché la notifica del presente ricorso è da considerarsi inammissibile in quanto effettuata nei confronti di soggetto che non è il legittimo contraddittore (tra molte, Cass.21304/2018); - ne discende l’inammis sibilità del ricorso per cassazione; - la soccombenza regola le spese , liquidate come in dispositivo ; - r ilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (cfr., ex multis, Cass. n. 1778 del 2016).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese processuali che liquida in euro 2.500,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15 per cento dei compensi