Cassation appeal dismissed as inadmissible for seeking factual re-evaluation rather than legal error.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax agency's cassation appeal inadmissible, rejecting its sole ground of violation of tax law provisions. The agency argued the lower court misinterpreted the taxpayer's defenses regarding income reconstruction, but the court found the appeal merely sought a re-evaluation of historical facts. Consequently, the appeal was dismissed because it lacked a specific procedural violation and instead aimed to overturn the factual findings of the trial court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 39 DPR 600/1973; Art. 54 DPR 63/1972; Art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.: A cassation appeal alleging violation or false application of law is inadmissible if it merely seeks a re-evaluation of historical facts without citing a specific procedural act contradicting the evidence used.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 26945/2021 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) –ricorrente – Contro FALLIMENTO ELCE ARREDAMENTI s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta procura Oggetto: ricorso cassazione – inammissibilità Cons. Est. Roberto Succio speciale in atti dall’avv. prof. Cesare Glendi (PEC: cesarefederico.glendi@ordineavvocatigenova.it); - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria n. 598/02/20 depositata in data 30/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2022 dal Consigliere Relatore Roberto Succio;
Rilevato che: - la società contribuente, quando in bonis , ricorreva avverso l’avviso di accertamento notificatole con il quale a seguito di verifica fiscale erano rideterminati i ricavi e quindi i tributi dovuti per IVA, IRPEG, IRAP 1998 con richiesta di interessi e irrogazione delle relative sanzioni; - la CTP rigettava il ricorso; la pronuncia di primo grado era confermata in appello; a seguito di ricorso di fronte a questa Corte, la sentenza di secondo grado era cassata con rinvio; - intervenuto intanto il fallimento della ELCE ARREDAMENTI S.P.A., la causa era riassunta di fronte alla CTR della Liguria che con la sentenza qui impugnata accoglieva l’appello della contribuente e annullava l’atto impugnato; - ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate un solo motivo; resiste con controricorso la curatela fallimentare che deposita anche memoria illustrativa delle proprie eccezioni e difese;
Considerato che: - l’unico motivo di ricorso dedotto si incentra, quanto alla sola statuizione sub n. 10 della sentenza di appello(che peraltro non si chiarisce nel contenuto), sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 54 del d.P.R. n. 63 del 1972,in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., per avere la CTR travisato le contestazioni della società contribuente a fronte della ricostruzione operata dai verificatori e ripresa dall’avviso di accertamento impugnato e comunque esaminato Cons. Est.
Roberto Succio in modo difforme dai criteri legali il metodo ricostruttivo del reddito e dell’iva utilizzato dall’Ufficio; - il motivo è inammissibile, come correttamente ec cepito in controricorso e ulteriormente dedotto in memoria; - esso nel concreto propone, nell’unico motivo, censure di puro merito tendenti a rivalutazioni del fatto, senza peraltro neppure indicare (in termini Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 3796 del 14/02/2020)un accertamento in forza del quale le informazioni probatorie, utilizzate in sentenza, siano in realtà contraddette da uno specifico atto processuale; - come questa Corte ha più volte ribadito (Cass.
Sez. 6 - 3, Ord. n.2894 del 2018; in termini anche Cass. Sez.UU., Sent. n. 34476 del 27/12/2019; si veda anche Cass. Sez.1, Ord. n. 5987 del 04/03/2021) va dichiarato inammissibileil ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazioneo falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito; - pertanto, il ricorso va dichiarato inammiss ibile; - le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte controricorrente delle spese processuali che liquida in euro 5.600,00 per compenso ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15 per cento dei compensi e agli accessori di legge, da distrarsi