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Ordinanza — n. 30116/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal, ruling regional commission failed to assess justification of financial movements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30116/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against the Regional Tax Commission's decision, which had accepted the taxpayer's challenge. The taxpayer argued the commission failed to properly evaluate the relevance of financial operations and the timing of document production. The court found the commission erred by accepting the burden of data retention without requiring the taxpayer to justify the specific movements detected by financial investigations.

Regesto Legislator

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Art. 32 c. 7 del d.P.R. n. 600 del 1973; Art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.: The tax authority must explicitly assess the taxpayer's justification for financial movements detected in investigations, rather than merely accepting the burden of data retention.

Parole chiave

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financial investigations tax burden of proof justification of movements data retention obligation tax appeal cassation reddito da attività lucrativa dipendente indagine su reati finanziari valutazione del reddito

Disposizioni normative citate

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Art. 32 c. 7 del d.P.R. n. 600 del 1973
Art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.
Considerato che: - l’unico motivo di ricorso deduce la violazione o falsa applicazione, ex art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. , dell’art.

Giurisprudenza citata

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Cass n. 24422/2018
Cass. n. 13123/2020
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 14217/2021 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) –ricorrente – Contro CALDERONE GIUSEPPINA rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv. Salvatore Amico (PEC: avvsalvatoreamico@puntopec.it) controricorricorrente - Oggetto: indagini finanziarie -prova Cons. Est.

Roberto Succio avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia n. 7184/20/10 depositata in data 14/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2022 dal Consigliere Relatore Roberto Succio; Rilevato che: - la contribuente ricorreva avverso l’avviso di accertamento con il quale era rideterminato il reddito d’impresa per l’anno 2011 in forza delle risultanze di indagini finanziarie; - la CTP accoglieva il ricorso; gravava tal pronuncia di appello l’Ufficio e con la sentenza impugnata la CTR confermava la sentenza di primo grado; - ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a un solo motivo; resiste con controricorso la contribuente;

Considerato che: - l’unico motivo di ricorso deduce la violazione o falsa applicazione, ex art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. , dell’art. 32 c. 7 del d.P.R. n. 600 del 1973 per avere la CTR, pronunciandosi con motivazione contraddittoria, sia mancato di porre in capo al contribuente l’onere di dar prova di aver tenuto conto in dichiarazione delle operazioni rilevate dalle indagini finanziarie o della loro irrilevanza ai fini dell’IVA e dell’imposizione sul reddito, sia mancato di valutare la funzionale riconducibilità a movimentazioni effettive e contabilmente plausibili ai fini dell’adempimento di tale onere, sia di non avere, erroneamente, dichiarato tardiva la produzione della documentazione presentata dal contribuente a seguito della richiesta dell’Ufficio; - il motivo è fondato quanto alla censura prospettata per prima; tale accoglimento provoca l’assorbimento dell’ulteriore censura;

Cons. Est. Roberto Succio - invero, la CTR ha ritenuto che il contribuente abbia adempiuto all’onere di “conservazione di dati e documenti” ma non all’onere che qui rileva di dar prova delle giustificazioni prospettate con riguardo alle risultanze delle indagini finanziarie (ovvero di aver giustificato tutti i movimenti contestati dall’Ufficio); - pertanto, effettivamente la CTR non ha in concreto affrontato, e quindi risolto in conformità ai principi vigenti, la questione postale in ordine alla precisa e analitica riferibilità delle giustificazioni fornite dalla contribuente ai movimenti oggetto di rilievo (cfr.,ex multis, Cass n. 24422/2018;

Cass. n. 13123/ 2020); - conseguentemente, il motivo va accolto; - la sentenza è quindi cassata con rinvio al giudice dell’appello per l’ulteriore corso; p.q.m. accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Centrale della Sicilia, in diversa composizione, che statuirà anche quanto alle spese del presen