Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 30114/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes tax appeal judgment for failing to examine cost proportionality and incorrectly applying family business doctrine.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30114/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation quashed the Regional Tax Court's decision, which had rejected the taxpayer's appeal against the tax authority's disallowance of advertising costs. The tax authority argued these sponsorship expenses were disproportionate to the taxpayer's business, while the Regional Court erroneously dismissed the appeal by citing the family business institution and treating the appeal as merely reiterative. The court ruled that the Regional Court failed to conduct a qualitative assessment of cost relevance and improperly exempted the taxpayer from proving the adequacy of expenses when the administration contested their economic viability.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 36 c. 2 d.Lgs. n. 546/1992; Art. 2697 c.c.; Art. 360 c.p.c. n. 3: In tax proceedings, the relevance of costs must be assessed qualitatively based on the business activity, requiring the administration to prove macroscopic uneconomicness rather than the taxpayer proving relevance.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax appeal relevance family business doctrine cost proportionality sponsorship expenses burden of proof costi della campagna spese inutili spese giustificate dall'uso commerciale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 36 c. 2 d.Lgs. n. 546/1992
deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 c.
Art. 2697 c.c.
Art. 360 c.p.c. n. 3
112 c.p.c., ex art. 360 c.
Art. 109 TUIR
Art. 39 c. 1 lett. d) d.P.R. n. 600/1973
109 TUIR e dell’art. 39 c.
Art. 90 l. n. 289/2002
art. 112 c.p
546 del 1992 e l’omesso esame di censure in appello in violazione dell’art. 112 c.p.c., ex art.
art. 230 bis c.c
art. 2697 c.c

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez.5, Sentenza n. 33574 del 28/12/2018
Cass. Sez.5, Ordinanza n. 450 del 11/01/2018
Cass. n. 8981 del 2017
90 della legge 289 del 2002 ed il principio giurisprudenziale di cui a Cass. n. 8981 del 2017 secondo cui in tema di imposte sui redditi, la presunzione legale di inerenza/deducibilità delle spese di sponsorizzazione di società sportive dilettantistiche, sancita dall’art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 9394/2021 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) –ricorrente – Contro MANDOZZI MAURO - intimato - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale delle Marche n. 669/01/20 depositata in data 01/10/2020; Oggetto: deduzione costi - prova udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2022 dal Consigliere Relatore Roberto Succio;

Rilevato che: - il contribuente ricorreva avverso l’avviso di accertamento per IRPEF ed IVA 2007 con il quale erano disconosciuti svariati costi equindi rideterminati i tributi dovuti; - la CTP adita accoglieva in parte il ricorso; - l’Ufficio appellava tale pronuncia e la CTR con la sentenza qui impugnata rigettava l’impugnazione, sia in quanto l’appello dell’Amministrazione era ritenuto meramente reiterativo delle ragioni poste a base dell’avviso di accertamento, sia in quanto i costi disconosciuti per difetto di inerenza dovevano ritenersi invece inerenti, anche data la sussistenza di una sorta di impresa famigliare in capo al contribuente e alla dilui consorte; - inoltre, nel merito della causa, quanto ai costi per pubblicità la CTR li riteneva inerenti in quanto diretti a pubblicizzare la ditta del contribuente, non i prodotti dei quali è agente esclusivo; - ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entr ate con atto affidato a tre motivi; il contribuente è rimasto intimato;

Considerato che: - il primo motivo (erroneamente rubricato sub. N.

4) deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 c. 2 del d. Lgs. n. 546 del 1992 e l’omesso esame di censure in appello in violazione dell’art. 112 c.p.c., ex art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere la CTR sia deciso in forza di considerazioni metagiuridiche riferite all’istituto dell’impresa famigliare (di cui all’art. 230 bis c.c.) sia erroneamente attribuito valore meramente iterativo alle censure proposte dall’appellante Ufficio, che invece erano analitiche e specifiche, puramente e semplicemente rinviando alla motivazione della pronuncia della CTP; - il secondo motivo censura la pronuncia impugnata per violazione e/o falsa applicazione dei principi di cui all’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente esonerato il contribuente dall’allegazione di elementi che giustificassero il giudizio di adeguatezza e congruità rispetto all’attività d’impresa; - tali motivi sono entrambi fondati; - con riferimento al primo motivo, ritiene il Collegio che effettivamente la CTR ha motivato in modo apparente in ordine all’inerenza dei costi dedotti sia richiamando incomprensibilmente l’istituto dell’impresa famigliare, qui del tutto inconferente ai fatti di causa, sia mancando di illustrare le ragioni per le quali i motivi di appello – neppure riassunti né indicati in sentenza – sono tali da non scalfire la statuizi one di primo grado; - inoltre, le censure proposte in appello dall’Ufficio, come si evince da quanto trascritto in ricorso per cassazione (pagg. 28- 29 dell’atto) erano adeguatamente specifiche e attingevano appropriatamente e precisamente la statuizione della CTP, censurandone l’erronea qualificazione dei costi come inerenti; - ancora, quanto al secondo motivo, dalla lettura della pronuncia impugnata si evince in effetti come la CTR non abbia minimamente verificato l’avvenuta prova da parte del contribuente dell’inerenza dei costi, intesa come collegamento degli stessi con l’attività dell’impresa, anche alla luce dell’antieconomicità degli stessi; - nella fattispecie, a fronte della contestata antieconomicità da parte dell’Agenzia delle Entrate, che riteneva tali costi (riferiti al contratto di sponsorizzazione con l’Associazione Sportiva New Limits di Monte Urano) sproporzionati rispetto all’attività del Mandozzi e quindi non inerenti, la CTR non poteva limitarsi a prendere mero atto della finalità pubblicitaria e ritenerli deducibili sic et simpliciter poiché diretti a incrementarne l’attività; essa doveva esaminare a fondo la contestazione dell’Ufficio che si incentrava sulla loro sproporzione rispetto all’attività stessa; - ciò dovevasi compiere in osservanza dei principi ancora di recente confermati da questa Corte Suprema secondo la quale (in termini si vedano sia Cass.

Sez.5, Sentenza n. 33574 del 28/12/2018; sia Cass. Sez.5, Ordinanza n. 450 del 11/01/2018 ) in tema di detrazione di costi, l'inerenzadeve essere valutata secondo un giudizio di carattere qualitativo, e non quantitativo, correlato all'attività di impresa, con la conseguenza che, in tema di IVA, ma anche ai fini dell’imposizione reddituale, alla quale si applica il medesimo principio, la stessa non può essere esclusa solo in virtù di un giudizio sulla congruità del costo che non condiziona né esclude il diritto alla detrazione; tutto ciò salvo che l'amministrazione finanziaria dimostri, come le è consentito, la macroscopicaantieconomicità della oper azione, che costituisce elemento sintomatico dell'assenza di correlazione della stessa con l'esercizio dell'attività imprenditoriale; in tali casi sarà infatti onere del contribuente dar prova dell’inerenza del costo; - pertanto, non avendo la CTR onerato co ncretamente il contribuente di dar prova dell’inerenza dei costi in parola, secondo la ripartizione dell’onere probatorio nei termini ut supraindicati, a fronte di una contestazione di antieconomicità dell’Ufficio, il giudice dell’appello ha effettivamente commesso errore di diritto; - il terzo motivo deduce la violazione dell’art. 109 TUIR e dell’art. 39 c. 1 lett.

d) del d.P.R. n. 600 del 1973 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per non avere la CTR valutato, onde escluderne l’inerenza contestata dall’Ufficio, l’antieconomicità dei costi ripresi dall’Amministrazione Finanziaria riferiti al contratto di sponsorizzazione stipulato dai contribuenti con l’Associazione Sportiva New Limits di Monte Urano; - il motivo è infondato; - invero, ai costi di sponsori zzazione trova applicazione l’art. 90 della legge 289 del 2002 ed il principio giurisprudenziale di cui a Cass. n. 8981 del 2017 secondo cui in tema di imposte sui redditi, la presunzione legale di inerenza/deducibilità delle spese di sponsorizzazione di società sportive dilettantistiche, sancita dall’art. 90, comma 8, della l. n. 289 del 2002, opera in virtù della sola ricorrenza dei presupposti previsti dalla norma, senza che rilevino, pertanto, requisiti ulteriori; - conseguentemente, in accoglimento del primo e del secondo motivo di ricorso, rigettato il terzo motivo, la sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado marchigiana per nuovo esame nel rispetto dei principi sopra illustrati; p.q.m. accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso; rigetta il terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia di secondo grado delle Marche, in d