Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 30110/2022 — snciv Generato dall'IA

Court allows tax agency appeal, ruling presumption of income applies to all taxpayers including lawyers, not just business owners.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30110/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the taxpayer's appeal regarding the application of the income presumption rule to his bank deposits. The court held that the legal presumption of higher income from bank movements applies to all taxpayers, including self-employed professionals like lawyers, and is not limited to business owners. Consequently, the lower court's exclusion of this presumption for the taxpayer's savings was overturned, while the taxpayer's separate argument regarding the 'tax shield' was deemed inadmissible.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 32, comma 1, n. 2 del d.P.R. n. 600 del 1973; The legal presumption of higher income derived from bank account movements applies to all taxpayers, including self-employed professionals, and cannot be excluded based on the taxpayer's profession or the use of a tax shield.

Parole chiave

Generato dall'IA
income tax presumption bank deposit analysis self-employed professionals tax shield validity burden of proof reversal IRPEF assessment Cassation review procedura fiscale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 32, comma 1, n. 2 del d.P.R. n. 600 del 1973
Elisa Faenza del foro di Rimini (PEC elisa.faenza@ordineavvocatirimini.it) ed elettivamente Oggetto: indagini finanziarie – art. 32 dpr n.600/73 Cons.
Art. 13-bis, comma 5 del d.L. n. 78 del 2009
civ., della violazione e falsa applicazione dell’art. 13-bis, comma 5, del d.L.
Art. 14 del d.L. n. 350 del 2001
78 del 2009, nonché dell’art. 14 del d.L. n. 350 del 2001 rispetto all’affermato assolvimento, da parte del Bulzinettie per il tramite del ricorso al c.d.
Art. 360, comma 1, n. 3 del codice di procedura civile
8755); - diviene p ertanto inammissibile, pe r effetto delle complessive motivazioni che precedono, il secondo motivo di ricorso con il quale parte ricorrente si duole, in relazione all’art. 360, comma 1, n.
art. 369 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Costituzionale n. 228 del 2014
Cass., Sez. 5, 16 novembre 2018, n. 29572
Cass., Sez. 1, 10 aprile 2018, n. 8755
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 25933/2021 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) –ricorrente – Contro BULZINETTI LUIGINO rappresentato e difeso dall’avvocato Federico Fonzi (PEC federicofonzi@pec.ordineavvocatipesaro.it) congiuntamente e disgiuntamente all’Avv. Elisa Faenza del foro di Rimini (PEC elisa.faenza@ordineavvocatirimini.it) ed elettivamente Oggetto: indagini finanziarie – art. 32 dpr n.600/73 Cons. Est.

Roberto Succio domiciliato presso lo studio dell’Avv. Michele Aureli in Roma (PEC michele.aureli@legalmail.it), via Ortigara n. 3, in virtù di procura speciale da considerarsi in calce al controricorso - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania sez. staccata di Salerno n. 3885/05/20 depositata in data 24/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2022 dal Consigliere Relatore Roberto Succio; Rilevato che: - il contribuente ricorreva avverso l’avviso di accertamento notificatogli per IRPEF, IRAP ed IVA 2009 a seguito di indagini finanziarie; - la CTP accoglieva in parte il ricorso, rideterminando la pretesa dell’Ufficio in applicazione della sentenza n. 228 del 2014; - gravava tal pronuncia di appello il Bulzinetti e con la sentenza impugnata la CTR accoglieva l’impugnazione ritenendo inapplicabile ai professionisti l’inversione dell’onere della prova con riguardo alla giustificazione delle movimentazioni bancarie consistenti in versamenti, anche in considerazione dell’avere il Bulzinetti ricorso al c.d.

“scudo fiscale”; - ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a due motivi; resiste con controricorso il contribuente; Considerato che: - va prelimi narmente disattesa l’eccezione di improcedibilità del ricorso per cassazione, in quanto infondata; invero risulta in atti debitamente prodotta la sentenza impugnata con prova della notifica ex art. 369 c.p.c.; - può dunque procedersi al lo scrutinio dei mezzi di impugnazione; Cons. Est. Roberto Succio - il primo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 per avere la CTR erroneamente ritenuto che, in ragione della pronuncia della Corte cost. n. 228 del 2014, la presunzione di cui all’art. 32 citato non trovi applicazione né quanto ai prelevamenti, né quanto ai versamenti bancari, stante la natura di libero professionista (avvocato) in capo al Bulzinetti; - il motivo è fondato; - in tema d'imposte sui redditi, la presunzione legale (relativa) delladisponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari giusta l'art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, non è riferibile ai soli titolari di reddito di impresa o da lavoro autonomo ma si estende alla generalità dei contribuenti, come si ricava dal successivo art. 38, riguardante l'accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche, che rinvia allo stesso art. 32, comma 1, n. 2; tuttavia, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, le operazioni bancarie di prelevamento hanno valore presuntivo nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa, mentre quelle di versamento nei confronti di tutti i contribuenti (inclusi, dunque, i produttori di reddito da lavoro autonomo), i quali possonocontrastarne l'efficacia dimostrando che le stesse sono già incluse nel reddito soggetto ad imposta o sono irrilevanti (Cass., Sez. 5, 16novembre 2018, n. 29572); - tali principi sono stati disattesi dalla C.T.R., la quale, nell’erroneamente perimetrare l’ambito di operatività della presunzione in commento alle sole movimentazioni bancarie sottese alla produzione di reddito di impresa, ne ha conseguentemente (altrettanto erroneamente) escluso l’applicazione ai versamenti compiuti sui propri conti correnti Cons. Est.

Roberto Succio dal contribuente (esercente, come detto, la professione di avvocato), così pervenendo ad una illegittima inversione dell’onere della prova a carico dell’Amministrazione; - che non osta, peraltro, all’accoglimento del motivo in questione, quanto evidenziato dalla C.T.R. alla p. 5, sub b ) della motivazione, in relazione all’essersi il contribuente avvalso, per il periodo di imposta in esame, del cd. “scudo fiscale”, per un importo compatibile con i versamenti in questione “come evidenziato nel secondo motivo di appello del contribuente”: ed infatti, i giudici di secondo grado hanno espressamente chiarito che l’accoglimento del gravame deve intendersi limitato al primo motivo proposto dal contribuente, ciò che “assorbe le ulteriori questioni poste dal ricorso”.

Sennonché, a seguito di tale dichiarato assorbimento, l’argomentazione svolta dai giudici di appello sullo scudo fiscale assume la sostanza di una vera e propria motivazione ad abundantiam, improduttiva di effetti giuridici e, dunque, insuscettibile non solo di spiegare qualsivoglia efficacia sul dispositivo della decisione in questione, ma anche di essere oggetto di un autonomo motivo di ricorso per cassazione (cfr. Cass., Sez. 1, 10.4.2018, n. 8755); - diviene p ertanto inammissibile, pe r effetto delle complessive motivazioni che precedono, il secondo motivo di ricorso con il quale parte ricorrente si duole, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., della violazione e falsa applicazione dell’art. 13-bis, comma 5, del d.L. n. 78 del 2009, nonché dell’art. 14 del d.L. n. 350 del 2001 rispetto all’affermato assolvimento, da parte del Bulzinettie per il tramite del ricorso al c.d.

“scudo fiscale”, dell’onere della prova gravante a proprio carico circa la provenienza dei versamenti in questione; Cons. Est. Roberto Succio - in conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo e la conseguente cassazione della decisione impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, affinché riesamini la vicenda processuale attenendosi ai principi che precedono e liquidi, altresì, le spese del presente giudizio di legittimità;

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorsoe dichiara inammissibile il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa compos