Cassation court dismisses appeal due to failure to transcribe the initiating act under procedural code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by the Municipality of Muro Lucano inadmissible. The lower court had dismissed the appeal against a payment notice, and the municipality challenged this decision on grounds of omitted decision and lack of motivation. The court ruled that the appeal was inadmissible because the applicant failed to transcribe the specific act initiating the lawsuit as required by law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.; The appeal is inadmissible if the act giving rise to the dispute is not transcribed or described in detail in the appeal document.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29987/2021 R.G. proposto da: COMUNE di MURO L UCANO , in persona del sindaco in carica, elettivamente domiciliato in Muro Lucano Via Appia n. 14, presso lo studio dell’avvocato MOSSUCCA FILOMENA rappresentato e difeso dall'avvocato PAGLIUCA SALVATORE - ricorrente - contro SERFIN S.R.L. e GEMA S.p.a., -intimate – nonché contro Angelicchio Incoronata, Pacella Felicia, Angelicchio Antonio, Barbieri Giuseppe Michele, Bologna Michelangelo, Barbieri Antonio, Bologna Giuseppina, Bologna Gerardo, Caputo Gerardo, Farenga Carmela, Gorga Lucia, Iacullo Maria Rosa, Parrilli Gesù Donato, Lamorte Angela Maria, Nardiello Carmine, Perillo Antonio, Perillo Rosa Maria, Parrilli Maria Giovanna, Pascente Gerardo, Ramundo Pasquale, GEMA SPA, Perillo Teresa, Piccirillo Vincenza, Serritella Cristoferina -intimati - avverso SENTENZA del TRIBUNALE di POTENZA n. 790/2020 depositata il 29/10/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/09/2022 dal Consigliere Cristiano Valle, osserva quanto segue.
Il Comune di Muro Lucano impugna, con atto affidato a tre motivi di ricorso, la sentenza del Tribunale di Potenza, n. 790 del 29/10/2020, che quale giudice di appello, ha dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta avverso sentenza del Giudice di Pace di Bella dalla Curatela del fallimento GEMA S.p.a. e pure inammissibile l’appello incidentale proposto dal detto ente pubblico territoriale, nei confronti di Incoronata Angelicchio e altri ventiquattro destinatari degli avvisi di pagamento dei canoni enfiteutici. Incoronata Angelicchio e gli altri ventiquattro destinatari dei detti avvisi dipagamento sono rimasti intimati.
La causa è stata avviata alla trattazione secondo il rito di cui agli artt.375 e 380 bis cod. proc. civ. La proposta del Consigliere relatore è stata ritualmente comunicata alle parti. Non risulta il deposito di memorie. Il ricorso è proposto per tre motivi. Il primo mezzo deduce omessa decisione e (o) vizio di motivazione dell’attività interpretativa in violazione e falsa applicazione degli artt. 615, 616 cod. proc. civ. in relazione all’art. 949 cod. civ., nonché dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
Il secondo motivo deduce ultra o extrapetizione in violazione e e falsa applicazione degli artt. 615, 616 cod. proc. civ e dell’art. 949, comma 1, cod. civ. nonché dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. Il terzo motivo deduce vizio di motivazione apparente in violazione e falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ.In violazione dell’art. 366, comma 1, n. cod. proc. civ. risulta omessa la trascrizione, o quanto meno la dettagliata descrizione dello specifico contenuto, dell’atto che ha dato luogo all’instaurazione della lite e segnatamente dell’asserita richiesta formale di pagamento nei cui confronti hanno introdotto il giudizio Incoronata Angelicchio e gli altri destinatari degli avvisi di pagamento dei canoni enfiteutici.
Inoltre il documento, sempre in violazione della medesima norma, non è indicato nell’elenco dei documenti in calce al ricorso, né altrimenti vi è specifica indicazione in ordine al suo ingresso nel processo e come, all’interno del medesimo, lo stesso sia reperibile.Al riguardo insufficiente è l’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio poiché trattasi di documento che, ove acquisito al processo, dovrebbe trovarsi nel fascicolo di parte (e comunque nemmeno si fa riferimento ad una possibile presenza nel fascicolo d’ufficio – cfr.
Cass.n. 11805 del 05/05/2021 Rv. 661377 – 01 e Sez. U, n. 22726 del 03/11/2011 Rv. 619317 -01). Le censure pongono fondamentalmente una questione di qualificazione giuridica della richiesta di pagamento e dell’azione proposta. In mancanza dell’essenziale assolvimento dell’onere processuale di cui all’art. 366, comma 1, n. 6, nei termini sopra indicati, le censure non sono scrutinabili. Il ricorso è, pertanto, dichiarato inammissibile. Nulla per le spese di lite, risultando soltanto intimati Incoronata Angelicchio e i restanti destinatari degli avvisi di pagamento dei canoni enfiteutici.
Va, infine, dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrent e , ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 24/12/2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1 bisdello stesso art.
13.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso; nulla spese. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art . 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della C