Ordinanza — n. 30100/2022 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Tribunale di Siena ha accolto ladomanda di Semplice Crocifisso di condanna della Società Appalti Edili s.r.l. (SCAE s.r.l.) quale datrice di lavoro e dell’ANAS s.p.a. quale committente obbligata in solido ai sensi dell’art. 29, d.lgs. 276 del 2003, al pagamento di differenze retributive.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380 bis cod. proc. civ, art. 1676 c.c; Ordinanza — n. 30100/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Come noto, la questione è stata risolta negativamente in riferimento alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 (v. Cass. 7 luglio 2014, n. 15432), per l'espresso divieto di applicazione del d.lgs. 276/2003 alle pubbliche amministrazioni, a norma del suo art. 1, secondo comma.
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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24805-2021 proposto da: SEMPLICE CROCIFISSO , domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato PIETRO DINOI; -ricorrente - contro ANAS SPA 80208450587, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONZAMBANO 10, presso lo studio dell'avvocato MARIA PACIFICO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAOLA RACHELI; -controricorrente- contro CURATELA FALLIMENTO SCAE SRL ; Ric. 2021 n. 24805 sez. ML -ud. 14-06-2022 -2- -intimata - avverso la sentenza n. 267/2021 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 25/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/06/2022 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA PONTERIO. Rilevato che:
1. Il Tribunale di Siena ha accolto ladomanda di Semplice Crocifisso di condanna della Società Appalti Edili s.r.l. (SCAE s.r.l.) quale datrice di lavoro e dell’ANAS s.p.a. quale committente obbligata in solido ai sensi dell’art. 29, d.lgs. 276 del 2003, al pagamento di differenze retributive.
2. La Corte appello Firenze ha accolto il ricorso dell’ANAS s.p.a. e, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la domanda del lavoratore verso quest’ultima società in quanto rientrante nel novero delle pubbliche amministrazioni escluse ex lege dal regime di solidarietà di cui all’art. 29 cit., richiamando a sostegno la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 15594 del 2014.
3. Ricorre in cassazione Semplice Crocifisso, verso ANAS s.p.a. e verso il Fallimento SCAE s.r.l., con un unico motivo. ANAS s.p.a. resiste con controricorso. Il Fallimento SCAE s.r.l. non ha svolto difese.
4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.ANAS s.p.a. ha depositato memoria. Considerato che:
5. Con l’unico motivo di ricorso è dedotta erronea e falsa applicazione degli artt. 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 e 9 del decreto legge n. 76 del Ric. 2021 n. 24805 sez. ML -ud. 14-06-2022 -3- 2013, convertito dalla legge n. 99 del 2013 per errata configurazione di ANAS s.p.a. come Pubblica Amministrazione.
6. Il ricorso è fondato.
7. La questione della configurabilità, in materia di appalti pubblici, di una responsabilità solidale, ai sensi dell’art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, dei soggetti privati (società partecipate) assoggettati quali "enti aggiudicatori" al codice dei contratti pubblici è stata affrontata da questa Corte a partire dalla sentenza n. 10731 del 2016 (v. successive conformi Cass. n. 6333 del 2017; n. 10777 del 2017; n. 19339 del 2018; v. anche Cass. n. 5415 del 2022 relativa a ANAS s.p.a.) che ha escluso ogni incompatibilità tra i regimi di responsabilità previsti dalle due normative, il d.lgs. n. 276 del 2003 che disciplina la materia dell'occupazione e del mercato del lavoro e quindi la tutela delle condizioni dei lavoratori e il d.lgs. 163 del 2006 in materia di contratti pubblici.
8. Come noto, la questione è stata risolta negativamente in riferimento alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 (v. Cass. 7 luglio 2014, n. 15432), per l'espresso divieto di applicazione del d.lgs. 276/2003 alle pubbliche amministrazioni, a norma del suo art. 1, secondo comma.
9. Nella sentenza n. 10731 del 2016 cit., si è osservato come un analogo divieto di applicazione dell'art. 29, secondo comma d.lgs. n. 276/2003 non esista nei confronti dei soggetti privati (nella specie, Trenitalia s.p.a.) cui pure si applica il codice dei contratti pubblici, nella sua qualità di "ente aggiudicatore", secondo la definizione dell'art. 3, ventinovesimo comma del d.lgs. 163/2006; che il codice dei contratti pubblici non contenga una disciplina di legge autosufficiente, in sé esaustiva né aliunde integrabile: al contrario, esso è compatibile con disposizioni ad esso esterne, come chiaramente denunciato dal rinvio, Ric. 2021 n. 24805 sez.
ML -ud. 14-06-2022 -4- per quanto in esso non espressamente previsto in riferimento all'attività contrattuale, alle disposizioni stabilite dal codice civile (art. 2, quarto comma d.lgs. 163/2006). E proprio in virtù di un tale rimando, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, cui è preclusa per espresso divieto di legge l'integrazione con il d.lgs. 276/2003, si è ritenuto applicabile il regime di garanzia dei lavoratori (più in generale degli ausiliari) dell'appaltatore previsto dall'art. 1676 c.c. (ancora da Cass. 7 luglio 2014, n. 15432).
10. Si è quindi ritenuto applicabile il regime di responsabilità solidale stabilito dall'art. 29, secondo comma d.lgs. 276/2003 a quei soggetti privati (nel caso esaminato nella sentenza n. 10731 del 2016, Trenitalia s.p.a.), anche qualora committenti in appalti pubblici, alla cui disciplina pure siano soggetti. Ed infatti, nessuna incompatibilità è ravvisabile tra le due discipline. Il d.lgs. 276/2003 regola la materia dell'occupazione e del mercato del lavoro, sul piano della tutela delle condizioni dei lavoratori, con riserva di una più forte protezione ad essi, titolari di un'azione diretta nei confronti (in via solidale con il proprio datore di lavoro) del committente per ottenere i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti in dipendenza dell'appalto e non soltanto, come a norma dell'art. 5, primo comma d.p.r. 207/2010, le retribuzioni arretrate (peraltro nei limiti delle somme dovute all'esecutore del contratto ovvero al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto, con detrazione da queste del loro importo): e ciò non per riconoscimento di un proprio diritto, ma per esercizio di una facoltà ("possono pagare anche in corso d'opera") attribuita ai soggetti indicati dall'art. 3, primo comma, lett.
b) d.p.r. cit. ("amministrazioni aggiudicatrici, organismi di diritto pubblico, enti aggiudicatori, altri soggetti aggiudicatori, soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti: i soggetti indicati rispettivamente Ric. 2021 n. 24805 sez. ML -ud. 14-06-2022 -5- dall'art. 3, commi 25, 26, 29, 31, 32 e 33, del codice"). Il d.lgs. 163/2006 opera, invece, sul diverso piano della disciplina degli appalti pubblici, anche apprestando una tutela ai lavoratori, nei limiti detti, in corso d'opera, ma con più intensa concentrazione sull'esecuzione dell'appalto in conformità a tutti gli obblighi previsti dalla legge: e ciò mediante un costante monitoraggio dell'osservanza del loro regolare adempimento a cura dell'appaltatore e dei suoi subappaltatori, per effetto di una disciplina sintomatica di una più preoccupata attenzione legislativa alla corretta esecuzione dell'appalto pubblico, siccome non riguardante soltanto diritti dei lavoratori, ma anche l'appaltatore inadempiente nel suo rapporto con il committente pubblico (come osservato anche da Cass. 7 luglio 2014, n. 15432).
11. A tali principi occorre dare continuità, non risultando pertinente il richiamo fatto nella sentenza d’appello alla decisione delle Sezioni Unite n. 15594 del 2014, che affronta tematiche estranee a quelle oggetto di causa.
12. Per le ragioni esposte, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione, che provvederà inoltre sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia all