Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 30099/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes expulsion decree due to failure to translate into known language per immigration law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30099/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation quashed the lower court's dismissal of Malik Saleem's opposition to his expulsion order. Saleem argued the decree was null because it was translated into English, a language he did not know, while the lower court merely dismissed this as a minor irregularity. The Supreme Court ruled that the administrative authority failed to prove Saleem knew the language of the decree, violating the statutory requirement for translation into a known or knowable language.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 13, comma 7, d.lgs. 286/1998; An expulsion decree is null if not translated into a language known or knowable by the foreigner, unless the administration proves the impossibility of such translation due to the rarity of the language.

Parole chiave

Generato dall'IA
expulsion decree nullity translation language requirement known language obligation administrative burden of proof immigration expulsion proceedings Cassation quashing order foreigner rights protection allontanamento malgrado rischio di persecuzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 13, comma 7, d.lgs. 286/1998
6748/20221; Cass. 13623/2022; Cass.15665/2021; Cass.
Art. 13, comma 2, lett. b, d.lgs. 286/1998
6748/20221; Cass. 13623/2022; Cass.15665/2021; Cass.
Art. 13, comma 5, d.lgs. 286/1998
6748/20221; Cass. 13623/2022; Cass.15665/2021; Cass.
Art. 6, comma 2, lett. c), d.lgs. 142/2015
Art. 14 lett. c) d.lgs. 251/2007
Art. 360 n. 3 c.p.c.
Art. 112 c.p.c.
art. 380-bis c.p
E’ stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all'art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 24015/2020
Cass. 24015/2020; Cass.13323/2018; Cass.
Cass. 13323/2018
Cass. n. 3676/2012
24015/2020; Cass.13323/2018; Cass. n. 3676/2012); nel caso in esame nessuna considerazione ̀ stata formulata in ordine alla rarit à della lingua conosciuta dal ricorrente ed alla impossibilit à concreta di predisporre una traduzione scritta per lui comprensibile.
Cass. 11887/2018
Cass. 18268/2016
10 - 05 - 2022 -5- nel quale egli abbia dichiarato di conoscere una determinata lingua nella quale il provvedimento sia stato tradotto» (Cass.11887/2018; Cass. 18268/2016; Cass.22607/2015).
Cass. 22607/2015
Cass. 6748/2022
Cassation appeal against plea bargain dismissed for alleging motivation defects outside statutory grounds.
Cass. 13623/2022
Cassation court dismisses expulsion order due to lack of translation into the defendant's known language.
Cass. 15665/2021
Cass. 13291/2021
13623/2022; Cass.15665/2021; Cass. 13291/2021)al Giudice di Pace di Pordenone in diversa composizione.Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudiziodi legittimità.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26620/21 proposto da: MALIK SALEEM, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la Cancelleria civile della Corte Suprema di Cassazione, e rappresentato e difeso dall’avvocato Paola Chiandotto; -ricorrente - contro PREFETTURA E QUESTURA DI PORDENONE -intimati - avverso il decreto del Giudice di Pace di Pordenone, depositato il21/9/21; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA. FATTI DI CASA Ric. 2021n. 26620 sez.

M1 - ud. 10 - 05 - 2022 -2- Il Giudice di Pace di Pordenone, con decreto depositato il 21/9/2021, ha respinto l’opposizione di Malik Saleem, cittadino del Pakistan, avverso il decreto di espulsione emesso il 12/8/2021, ai sensi dell’art.13, comma 2, lett.b, e comma 5, d.lgs. 286/1998. In particolare, il Giudice di Pace ha rilevato che l’espulsione era stata motivata in ragione dell’irregolare presenza dello straniero nel territorio dello stato, non sussistendo ragioni di rinnovo del permesso di soggiorno, già riconosciuto allo stesso per ragioni umanitarie, considerato che il medesimo aveva commesso il grave delitto di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, venendo arrestato e condannato, comportamento questo sintomatico di pericolosità sociale, ai sensi dell’art.6, comma 2, lett.c) , d.lgs. 142/2015; per tali ragioni non poteva essere accolta la richiesta di sospensiva del provvedimento impugnato; né risultava che lo straniero fosse in possesso di titolo di soggiorno o avesse esercitato il diritto al ricongiungimento familiare e gli ulteriori motivi di ricorso non comportavano vizi di illegittimità del provvedimento impugnato ma di mera irregolarità.

Avverso il suddetto decreto, comunicato il 23/9/2021, Malik Saleem propone ricorso per cassazione, notificato il 16/10/2021, affidato a cinque motivi, nei confronti della Prefettura e della Questura di Pordenone (che dichiarano di costituirsi, unitamente al Ministero dell’Interno, al fine di partecipare all’udienza pubblica di discussione). E’ stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all'art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorrente lamenta:

a) con il primo motivo, la nullità del provvedimento di espulsione per omessa traduzione, ai sensi Ric. 2021n. 26620 sez. M1 - ud. 10 - 05 - 2022 -3- dell’art.13 , comma 7, d.lgs. 286/1998, del decreto in lingua conosciuta (Pashtu), essendo stato invece il provvedimento tradotto in lingua inglese, non conosciuta, deducendo di avere dedotto tale vizio in sede di impugnazione del decreto espulsivo ;

b) con il secondo motivo, la violazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt. 12, 13, sec ondo comma, e 19, rimo comma, d.lgs. 286/1998, nonché 112 c.p.c., per avere il Giudice di Pace omesso di pronunciarsi sulle ragioni umanitarie dedotte dall’opponente a sostegno del divieto di espulsione;

c) con il terzo motivo, violazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell’art.14 lett.c) d.lgs. 251/2007, per non avere il Giudice di Pace riconosciuto la sussistenza di una minaccia grave allo straniero derivante dalla violenza indiscriminata presente nel Paese d’origine, in diverse regioni;

d) con il quarto motivo, la violazione o falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.3 e 5 d.lgs. 251/2007, in relazione alla mancata applicazione dell’obbligo di cooperazione istruttoria del giudice nell’indagine sulla sussistenza nella città di abituale residenza diuna situazione di conflitto armato;

e) con il quinto motivo, per non avere il Giudice di Pace, in violazione , ex art.360 n. 3 c.p.c., di legge, tenuto conto della richiesta di sospensiva allegata al ricorso.

2. La prima censura è fondata, con assorbimento delle restanti. Questa Corte ha affermato il principio, ormai consolidato, secondo il quale la mancata traduzione del decreto di espulsione nella lingua propria del destinatario determina la violazione dell'art. 13, comma 7, del d.lgs. n. 286 del 1998, con conseguente nullità non sanabile del provvedimento, anche in presenza dell'attestazione di indisponibilità del traduttore, qualora la stessa sia motivata con l'impossibilità di reperire un interprete di lingua madre, dovendo, a monte, l'Amministrazione addurre e il giudice ritenere verosimili le ragioni a sostegno della Ric. 2021n. 26620 sez.

M1 - ud. 10 - 05 - 2022 -4- indisponibilità di un testo predisposto nella lingua dell'espellendo, ovvero dell'inidoneità, nel concreto, di tal testo. Nel caso in esame, pur essendo stato il vizio di nullità dedotto in sede di impugnazione del decreto di espulsione (come lamentato in ricorso), sul rilievo della mancata conoscenza della lingua italiana e della lingua inglese (essendo stato il decreto tradotto in tale lingua), ̀ stato affermato dal Giudice di P ace, del tutto apoditticamente, che gli «ulteriori motivi di ricorso» costituivano «mere irregolarità».

In tal modo, il giudice di pace ha violato i principi ormai consolidati affermati da questa Corte e condivisi dal Collegio secondo cui «̀ nullo il prov vedimento di espulsione tradotto in lingua veicolare per l'affermata irreperibilit̀ immediata di traduttore nella lingua conosciuta dallo straniero, salvo che l'amministrazione non affermi, ed il giudice ritenga plausibile, l'impossibilit̀ di predisporre un testo nella lingua conosciuta dallo straniero per la sua rarit̀ » ( cfr. Cass. 24015/2020; Cass.13323/2018; Cass. n. 3676/2012); nel caso in esame nessuna considerazione ̀ stata formulata in ordine alla rarit à della lingua conosciuta dal ricorrente ed alla impossibilit à concreta di predisporre una traduzione scritta per lui comprensibile.

Inoltre, «in tema di espulsione amministrativa dello straniero, grava sull'amministrazione l'onere di provare l'eventuale conoscenza della lingua italiana o di una delle lingue c.d. veicolari da parte del destinatario del provvedimento di espulsione, quale elemento costitutivo della facoltàdi notificargli l'atto in una di dette lingue. E' compito del giudice di merito accertare in concreto se la persona conosca lalingua nella quale il provvedimento espulsivo sia stato tradotto, a tal fine valutando gli elementi probatori del processo, tra i quali assumono rilievo anche le dichiarazioni rese dall'interessato nel c.d. foglio-notizie, Ric. 2021n. 26620 sez.

M1 - ud. 10 - 05 - 2022 -5- nel quale egli abbia dichiarato di conoscere una determinata lingua nella quale il provvedimento sia stato tradotto» (Cass.11887/2018; Cass. 18268/2016; Cass.22607/2015). Il giudice di pace si ̀ discostato dai principi di diritto sopra richiamati, in difetto delle indicate precisazioni, essendosi limitato a qualificare come mera irregolarità la censura, sulla base di un richiamo a risalente indirizzo del giudice amministrativo, ed è incorso nella violazione dell'art. 13, co. 7, del d.lgs. n . 286/98, con particolare riguardo alla necessaria traduzione del decreto di espulsione in una lingua conosciuta o conoscibile dall'interessato.

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del primo motivo, assorbiti i restanti, va cassato ildecreto impugnato, con rinvio (cfr. Cass. 6748/20221; Cass. 13623/2022; Cass.15665/2021; Cass. 13291/2021)al Giudice di Pace di Pordenone in diversa composizione.Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudiziodi legittimità. PQM La Corte accoglie il primo motivodel ricorso, assorbiti i restanti, cassa il decreto impugnato, con rinvio al Giudice di Pace di Pordenone in diversa composizione, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presen