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Ordinanza — n. 30097/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30097/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30097/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 22992-2021 proposto da: ROMANO ANTONIO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO ORLANDO; -ricorrente - contro PANICO PASQUALE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI QUATTRO VENTI 136, presso lo studio dell'avvocato CELLETTI GIORGIA, rappresentato e difeso dall'avvocato MAIONE AGOSTINO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 994/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 03/06/2021; Ric. 2021 n. 22992 sez.

Regesto Legislator

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art. 380 bis c.p, art. 369 c.p, art. 370 c.p; Ordinanza — n. 30097/2022 — snciv · Corte di Cassazione: 994/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 03/06/2021; Ric. 2021 n. 22992 sez.

Parole chiave

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retribuzione non pagata rinuncia a pretese di salario ricorso del personale compensazione della rendita ricalcolo delle indennità di disoccupazione diritti di previdenza professionale

Disposizioni normative citate

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art. 380 bis c.p
per la cassazione di tale sentenza il soccombente ha proposto ricorso notificato a mezzo posta certificata in data 30 luglio 2021; ha resistito con controricorso l’intimato, eccependo in via preliminare l’improcedibilità del ricorso avverso; 3.la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c.
art. 369 c.p
ai sens i dell’art. 369 c.p.c.
art. 370 c.p
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 22992-2021 proposto da: ROMANO ANTONIO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO ORLANDO; -ricorrente - contro PANICO PASQUALE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI QUATTRO VENTI 136, presso lo studio dell'avvocato CELLETTI GIORGIA, rappresentato e difeso dall'avvocato MAIONE AGOSTINO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 994/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 03/06/2021; Ric. 2021 n. 22992 sez.

ML -ud. 14-06-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/06/2022 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIO AMENDOLA. RILEVATO CHE 1. la Corte di Appello di Napoli, con la sentenza qui impugnata, ha respinto l’appello proposto da Antonio Romano nei confronti di Pasquale Panico avverso la sentenza del Tribunale di Nola che aveva accertato che tra le parti era intercorso un rapporto di lavoro subordinato e condannato il Romano al pagamento di spettanze retributive pari ad euro 52.244,76 ed al versamento in favore dell’INPS della somma di euro 22.308,88 a titolo di omissione contributiva;

2. per la cassazione di tale sentenza il soccombente ha proposto ricorso notificato a mezzo posta certificata in data 30 luglio 2021; ha resistito con controricorso l’intimato, eccependo in via preliminare l’improcedibilità del ricorso avverso; 3.la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; parte controricorrente ha depositato memoria; CONSIDERATO CHE 1. ai sens i dell’art. 369 c.p.c. il ricorso per cassazione deve essere depositato nella cancelleria della Corte, a pena di improcedibilità, nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione; dagli atti risulta che il ricorso per cassazione è stato notificato alla controparte in data 30 luglio 2021, per cui avrebbe dovuto essere depositato presso la cancelleria della Corte entro il 19 agosto 2021, non operando la sospensione feriale dei termini per la controversia in oggetto; invece, il ricorso è stato depositato successivamente;

2. pertanto il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, anche d’ufficio; non occorre provvedere sulle spese in quanto il controricorso Ric. 2021 n. 22992 sez. ML -ud. 14-06-2022 -3- risulta notificato solo il 4 ottobre 2021 e quindi tardivamente rispetto al termine stabilitodal primo comma dell’art. 370 c.p.c.; occorre invece dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020);

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovu