Italian Court dismisses appeal as inadmissible for attacking judge's evidence assessment and citing non-motives.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Bisart S.r.L. inadmissible, upholding the lower court's order for restitution of €10,000. The appellant argued that the appellate court wrongly assigned the burden of proof regarding the lack of cause for the payment under civil code provisions. The court ruled that challenging the judge's evaluation of evidence constitutes an impermissible attack on the merits, while the second ground was rejected as a non-motive. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay the costs of the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2033, 2697 c.c.; Art. 115, 183 c.p.c.; Art. 360 n. 3 c.p.c.: An appeal alleging violation of burden of proof rules is inadmissible if it merely criticizes the judge's evaluation of evidence, which is reserved to the court of merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4136/2022 R.G. proposto da : BISART_SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato NICOLA QUINTO; -ricorrente- contro TONIOLO MICHELE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FEDERICO CONFALONIERI 1, presso lo studio dell’avvocato TROIANI ANTONIO che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 2005/2021 depositata il30/06/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/09/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PELLECCHIA. Rilevato che: 1.Michele Toniolo convenne la Bisart S.r.L., innanzi al Tribunale di Milano, per sentirla condannare al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 1218 c.c., previo accertamento dell’inadempimento dell’obbligazione di completare le opere mancanti di cui al capitolato allegato al contratto di lavori edili sottoscritto tra Toniolo Michele e la società Elite S.r.L.; in subordine, per sentirla condannare alla restituzione, a titolo di indebito oggettivo ex art.2033 c.c., della somma, corrisposta in data 27 giugno 2016, di € 10.000,00; in ulteriore subordine, per sentirla condannare al pagamento, a titolo di arricchimento senza giusta causa ex art.2041 c.c., di un indennizzo pari alla diminuzione patrimoniale subita a seguito di predetto versamento.
La convenuta dedusse di aver fornito al Toniolo esclusivamente una cucina, per la cui fornitura emise fattura per l’importo di € 10.000,00, nonché opponendo la propria estraneità al contratto d’appalto intercorso tra Toniolo Michele e la Elite S.r.L. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 5991 del 2019, rigettò la domanda attorea di risarcimento del danno ritenendo non provato il rapporto contrattuale tra la Bisart ed il Toniolo ed avente ad oggetto il completamento dei lavori originariamente affidati all’Elite S.r.L.; accolse la domanda attoria di restituzione della somma di € 10.000,00 a titolo di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.
2. Propose appello la Bisart S.r.L., insistendo per l’ammissione delle istanze istruttorie non ammesse o rigettate in primo grado, nonché instando per il rigetto di tutte le domande proposte dall’attore La Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 2005 del 2021, definitivamente pronunciando, rigettò integralmente l’appello, siccome infondato, confermando la sentenza emessa in primo grado.
3. Avverso tale sentenza Bisart S.r.L. propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi illustrati da memoria. Resiste con controricorso Michele Toniolo. Considerato che: 4.Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione di legge: artt. 2033 e 2697 c.c., artt. 115 e 183 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. Secondo la ricorrente la Corte territoriale avrebbe erroneamente addossato alla convenuta l’onere della prova della mancanza di causa debendi dicui all’art. 2033 c.c., con conseguente violazione del combinato disposto di cui agli artt. 2033 e 2697 c.c. 4.1 Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione di legge: art. 91 e 96 c.p.c., in relazione all’art.360 n. 3 c.p.c. Secondo la ricorrente la violazione di legge di cui al primo motivo avrebbe condotto all’erronea condanna alla rifusione delle spese di grado a carico della convenuta.
5. Il primo motivo è inammissibile perchè denuncia la violazione delle regole sull’onere della prova, ma in realtà il motivo è volto a censurare il mancato assolvimento dell’onere della prova, che è valutazione riservata al giudice del merito. Laddove la parte ricorrente si lamenta che la pretesa del Toniolo sarebbe priva di evidenza e che la documentazione in atti non offrirebbe riscontro circa l’avvenuta fornitura della cucina ad opera di Elite S.r.l., la censura si risolve in una inammissibile critica all’apprezzamento delle prove operato dal giudice d’appello.
La censura – anche là dove si appunta sulla decisione del giudice di non ammettere la prova testimoniale in quanto generica e irrilevante - si risolve nella sollecitazione alla rilettura dei fatti e delle prove preclusa in sede di legittimità. In definitiva, nessuna violazione degli artt. 2033 e 2697 c.c. è ravvisabile nelle argomentazioni della sentenza gravata, la quale, con motivazione immune da vizi logici e frutto di apprezzamento di merito del giudice, secondo il suo libero convincimento, non censurabile in questa sede, ha ritenuto provati gli elementi dell’avvenuto pagamento e della mancanza di titolo idoneo a giustificarlo. 5.1 Il secondo motivo è inammissibile in quanto è un non motivo.
Nessuna violazione può riscontrarsi nella sentenza impugnata in riferimento al capo relativo alle spese avendo il giudice correttamente fatto applicazione dei principi della soccombenza e della causalità. 6.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
7. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 2.500 oltre 200 per esborsi, accessori di legge e spese generali. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.