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Ordinanza — n. 30078/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows taxpayer's appeal, granting IMU exemption for privatized public property held by FIP funds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30078/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court granted the taxpayer's appeal against the Regional Tax Commission's rejection of an IMU exemption claim. The taxpayer argued that the privatized public real estate held by a FIP fund should be exempt under specific legislative provisions. The court ruled that the exemption applies to the entities using the assets rather than the vehicle companies, thereby overturning the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 2, comma 6, d.L. n. 351/2001; Art. 7, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 504/1992: In cases of public property privatization, the tax exemption applies to the entities utilizing the assets, not the vehicle companies managing the sale.

Parole chiave

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IMU exemption public property privatization FIP fund status tax liability allocation Cassation appeal tax commission decision real estate transfer imposta sugli utili immobiliari

Disposizioni normative citate

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Art. 2, comma 6, d.L. n. 351 del 2001
4138 del 17/02/2021) le disposizioni che, come l'art. 2, comma 6, del d.l.
Art. 7, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 504 del 1992
351 del 2001 e dell’art. 7 c.
Art. 4, comma 2 ter, d.L. n. 351 del 2001
2 o i fondi a tali società collegati, ma i soggetti che hanno in uso i beni e che li hanno ricevuti in assegnazione dall'Agenzia deldemanio ex art. 4, comma 2 ter, del menzionato d.l.
Art. 2, commi 2 e 6, e 3, comma 1, del d.L. n. 351 del 2001
4138 del 17/02/2021) le disposizioni che, come l'art. 2, comma 6, del d.l.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 4138 del 17/02/2021
Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 17124 del 16/06/2021
4138 del 17/02/2021; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 17124 del 16/06/2021) secondo la quale, Cons.
Cass., Sez. V, n. 25152 e n. 25153 del 7 dicembre 2016
Cass. 16059/2021
Nei medesimi termini si sono poste anche altre pronunce, resa tra le medesime parti qui coinvolte (Cass. 16059/2021; Cass.
Cass. 17564/2021
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 23559/2021 proposto da INVESTIRE SOCIETA’ DI GESTIONE DEL RISPARMIO (nel prosieguo anche SGR) s.p.a. in persona del legale rappresentane pro tempore rappresentata e difesa giusta procura speciale in atti dall’avv. Paolo Celli (PEC: paolocelli@ordineavvocatiroma.org) con domicilio eletto presso il ridetto difensore in Roma, alla via L. Rizzo n. 72; –ricorrente – Contro COMUNE DI POTENZA in persona del legale rappresentante pro tempore - intimato - Oggetto: operazioni privatizzazione immobili pubblici –esenzione IMU Cons. Est.

Roberto Succio avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Basilicata n. 60/01/21 depositata in data 22/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2022 dal Consigliere Relatore Roberto Succio; Rilevato che: - la società contribuente ricorreva avverso l’avviso di accertamento notificatole per IMU 2013 con il quale le si contestava l’omesso parziale pagamento dell’imposta su svariati immobili; - la CTP rigettava il ricorso; gravava tal pronuncia di appello la SGR s.p.a. e con la sentenza impugnata la CTR rigettava l’impugnazione confermando la pronuncia di primo grado; - ricorre a questa Corte la società contribuente con atto affidato a due motivi; il Comune di Potenza è rimasto intimato;

Considerato che: - il primo motivo deduce violazione e falsa applicazione ex art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. degli artt. 2 3 4 del d.L. n. 351 del 2001 e dell’art. 14 delle disposizioni preliminari al codice civile (c.d. “preleggi”) per avere il giudice tributario erroneamente ritenuto non applicabile al caso di specie la normativa invocata ai fini esentivi; - il secondo motivo si incentra sulla violazione e falsa applicazione ex art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. dell’art. 2 c. 6 d.L. n. 351 del 2001 e dell’art. 7 c. 1 lett.

a) del d. Lgs. n. 504 del 1992 per nonavere il giudice tributario applicato correttamente l’esenzione prevista dalle norme in parola a favore degli immobili del FIP destinati a finalità istituzionali e/o pubbliche; - entrambi i motivi sono fondati; - il Collegio aderisce , invero del tutto convint amente , alla giurisprudenza ormai costante di questa Corte di Legittimità (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 4138 del 17/02/2021; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 17124 del 16/06/2021) secondo la quale, Cons. Est. Roberto Succio innanzitutto, (in termini si veda quanto stabilito da Cass.

Sez.5, Ordinanza n. 4138 del 17/02/2021) le disposizioni che, come l'art. 2, comma 6, del d.l. n. 351 del 2001, conv., con modif., dalla l. n. 410 del 2001, prevedono un regime speciale in tema di ICI devono intendersi riferite anche all'IMU, in ragione delle rilevanti similitudini esistenti fra i due tributi; - inoltre, con riguardo specificamente all’esenzione che qui rileva, analoga decisa adesione formula il Collegio alla medesima giurisprudenza sopra richiamata secondo la quale (ancora si rimanda a Cass. Sez.5, Ordinanza n. 4138 del 17/02/2021) in tema di privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, sono soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili e dell'imposta municipale propria, ai sensi dell'art. 2, comma 6, del d.l. n. 351 del 2001, conv., con modif., dalla l. n. 410 del 2001, non già le società veicolo costituite in base al disposto del comma 1 del citato art. 2 o i fondi a tali società collegati, ma i soggetti che hanno in uso i beni e che li hanno ricevuti in assegnazione dall'Agenzia deldemanio ex art. 4, comma 2 ter, del menzionato d.l. n. 351 del 2001; pertanto, è nei confronti di questi ultimi soggetti che va accertata la sussistenza dei requisiti per godere delle esenzioni dai detti tributi previste dalla normativa vigente; - nel prese nte caso, è indiscussa la circostanza secondo la quale parte ricorrente è divenuta titolare dei cespiti in esame per effetto del processo di privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, che era stato 1 conferito al c.d. fondo FIP; per l'esattezza, come precisato da altre pronunce (Cass., Sez.

V, n. 25152 e n. 25153 del 7 dicembre 2016, in tema di ICI concernente la diversa, ma simile, operazione SCIP, che coinvolgeva la società veicolo SCIP s.r.l.), le società di cartolarizzazione, che sono mere società veicolo incaricate degli adempimenti necessari alla proficua vendita degli immobili, non Cons. Est. Roberto Succio sono soggette all'imposta, che continua a gravare sull'ente proprietario e gestore, come si desume dal combinato disposto degli articoli 2, commi 2 e 6,e 3, comma 1, del d.l. n. 351 del 2001 (conv., con modif., dalla legge n. 410 del 2001), e del d.m. n. 18765 del 3 novembre 2001.

Nei medesimi termini si sono poste anche altre pronunce, resa tra le medesime parti qui coinvolte (Cass. 16059/2021; Cass. 17564/2021, Cass.17124/2021) come correttamente annotato in ricorso; - pertanto, in integrale accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata è cassata; - non risultando necessari ulteriori accertamenti in fatto, la controversia può decidersi nel merito con l’accoglimento del ricorso originario della società contribuente; - le spese dei giudizi di merito sono compensate; le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso della società contribuente; compensa le spese dei gradi del merito; condanna l’intimato al pagamento delle spese processuali di l egittimità in favore della ricorrente che liquida in euro 5.600,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella