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Ordinanza — n. 30077/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal for failure to cite Article 360 and misapplies notification rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30077/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's appeal against a lower court ruling that upheld the validity of a tax bill notification. The appellant argued the notification was invalid due to missing procedural documents, but the court found the notification followed correct rules for unreachable recipients. The appeal was dismissed because the appellant failed to cite the specific Article 360 provision required for this type of challenge and did not prove the lack of a double-conform pronouncement.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.; Art. 26 d.P.R. n. 602/1973: An appeal challenging the validity of a tax bill notification must cite Article 360 and demonstrate a lack of double-conform pronouncement; failure to do so renders the appeal inadmissible, while minor irregularities in the notification copy do not invalidate the act if the original was properly served.

Parole chiave

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tax bill notification irreperibility rules double-conform pronouncement Article 360 appeal procedural admissibility notificazione postale irregolare notifica per raccomandata notifica del cambiamento d'indirizzo

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.
Tullio Teia impugna, con un unico complesso motivo di ricorso , proposto senza alcun riferimento alla numer azi o ne di cui all ’art. 360 cod.
Art. 348 ter, comma 5 cod. proc. civ.
(nei limiti consentiti dall’art. 348 ter , comma 5cod.
Art. 26, comma 1 d.P.R. n. 602 del 1973
97 del 30/03/2021, che ha rigettato il suo appello avverso sentenza del Tribunale di Pordenone , ritenendo legittima la notifica della cartella esattoriale effettuata ai sensi dell’art. 26 d.P.R.
Art. 26, comma 4 d.P.R. n. 602 del 1973
97 del 30/03/2021, che ha rigettato il suo appello avverso sentenza del Tribunale di Pordenone , ritenendo legittima la notifica della cartella esattoriale effettuata ai sensi dell’art. 26 d.P.R.
Art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973
602 del 19 73, che prevede che nei casi di irreperibilità la notifica si effettua con le modalità di cui all’art. 60 d.P.R.n.
Art. 13, comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R.
art. 360 cod. proc. civ
Tullio Teia impugna, con un unico complesso motivo di ricorso , proposto senza alcun riferimento alla numer azi o ne di cui all ’art. 360 cod. proc. civ., e in relazione a l l ’ artt.

Giurisprudenza citata

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Cass. Pag. 3 di 4 n. 25351 del 11/11/2020 Rv. 659503
Cass. n. 02527 del 07/02/2006 Rv. 586744
Una volta, però , che si sia acclarata la ritualità delle modalità di notificazione, la mancanza della relazione nella copia dell’atto consegnata al destinatario integra una mera irregolarità (fra le tante Cass. n. 02527 del 07/02/2006 Rv. 586744 - 01 , Cass.
Cass. n. 15327 del 04/07/2014 Rv. 631549
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28711/2021 R.G. proposto da: TEIA TULLIO, domiciliato in ROMA, alla piazza CAVOUR n. 1, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato SPINAZZE' LUCA -ricorrente - contro AGENZIA delle ENTRATE - RISCOSSIONE, domiciliato per legge in ROMA alla via dei PORTOGHESI n. 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE delloSTATO che lo rappresenta e difende per legge -controricorrente – avverso SENTENZAdella CORTE D'APPELLO TRIESTE n. 97/2021 depositata il30/03/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/09/2022 dal Consigliere Cristiano Valle, osserva quanto segue.

Tullio Teia impugna, con un unico complesso motivo di ricorso , proposto senza alcun riferimento alla numer azi o ne di cui all ’art. 360 cod. proc. civ., e in relazione a l l ’ artt. 26 d.P.R. n. 602 del 29/09/ 1973 , la sentenza della Corte di Appello di Trieste, n. 97 del 30/03/2021, che ha rigettato il suo appello avverso sentenza del Tribunale di Pordenone , ritenendo legittima la notifica della cartella esattoriale effettuata ai sensi dell’art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. La causa è stata avviata a trattazione secondo il rito di cui agli artt. 375 e 380 biscod. proc. civ.

La propostadel Consigliere relatore è stata ritualmente notificata. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria, ribadendo la propria prospettazione Il ricorso è infondato. Il Teia ha proposto una d omanda di accertamento di nullità di iscrizione ipotecaria da parte dell’Agenzia delle Entrate, per nullità della notifica della cartella di pagamento, quale atto presupposto. La motivazione della Corte territoriale ha affermato che, essendo stata fatta la notifica della cartella di pagamento ai sensi dell’art. 26, comma 1, d.P.R.n. 602 del 1973 mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento, si dovevano applica re le norme sul servizio postale ordinario senza necessità di un’apposita relata di notifica.

L’unico motivo (la notifica è avvenuta non tramite servizio postale ma con le modalità di cui all’art.140 cod. proc. civ. per cui si sarebbe dovuto compilare la relazione di notifica) è infondato: effettivamente nel caso di irreperibilità del destinatario la notifica della cartella di pagamento deve compiersi ai sensi dell’art.140 codice di rito civile ( sul punto si veda Cass. Pag. 3di 4 n. 25351del 11/11/2020 Rv. 659503 - 0 1) , come del resto previsto dall’art. 26, comma 4, d.P.R. n. 602 del 19 73, che prevede che nei casi di irreperibilità la notifica si effettua con le modalità di cui all’art. 60 d.P.R.n. 600 del 1973, che rinvia agli artt. 137 cod . proc. civ. , in particolare con l’affissione del deposito nell’albo del Comune; dunque correttamente, sulla base di quanto affermato dallo stesso ricorrente, sono state seguite le forme del 140cod. proc. civ..

Una volta, però , che si sia acclarata la ritualità delle modalità di notificazione, la mancanza della relazione nella copia dell’atto consegnata al destinatario integra una mera irregolarità (fra le tante Cass. n. 02527 del 07/02/2006 Rv. 586744 - 01 , Cass. 15327 d el 04/07/2014 Rv. 631549 - 01), mentre quanto alla mancanza della relazione anche nell’originale dell’atto, mancando il relativo accertamento di fatto da parte del giudice del merito, il ricorrente avrebbe dovuto proporre un motivo ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. (nei limiti consentiti dall’art. 348 ter , comma 5cod. proc. civ., e quindi dimostrando che non vi era pronuncia cd. doppia conforme), nella specie non proposto.

Il ricorso è, pertanto, rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e sulla base del valore della causa, in relazione all’attività processuale espletata,sono liquidate come da dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 24/12/2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1 bisdello stesso art.

13.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.500,00 oltre rimborso spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1, quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di