Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to employer's late withdrawal of the lawsuit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the employer formally withdrew the lawsuit on July 1, 2022, creating a lack of interest in the decision. Although the employer initially argued that the 1955 law was inapplicable to apprenticeship contracts, the court noted the withdrawal occurred after the first-instance judgment. Consequently, the court ruled the appeal invalid and ordered the withdrawing party to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAL. n. 25 del 1955, art. 19; D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 47-53: An appeal is inadmissible if the appellant withdraws the claim after the first-instance judgment, resulting in a lack of interest in the decision and shifting costs to the withdrawing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 22783-2021 proposto da: RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA 01585570581, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato PAOLO TOSI; -ricorrente- contro ROSATI ALESSIO, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dagli avvocati VALENTINA CIVITELLI, ALBA CHIARA ELENA CIVITELLI, FRANCESCA QUADRIO; -controricorrente - Ric. 2021 n. 22783 sez.
ML -ud. 12-07-2022 -2- avverso la sentenza n. 52/2021 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata l' 08/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/07/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ELENA BOGHETICH. RILEVATO CHE 1. con sentenza n. 52 dell’8 marzo 2021, la Corted'appello di Torino rigettava il gravame di Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. avverso la sentenza di primo grado, che aveva dichiarato la nullità degli artt. 18.11 del CCNL Attività ferroviarie del 16.4.2003 e 7 dell'accordo sindacale 1.3.2006, nella parte di esclusione del computo dell'intero periodo di apprendistato svolto da Alessio Rosati ai fini degli aumenti periodici di anzianità ed aveva accertato il diritto del lavoratore indicato in epigrafe all'integrale riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata durante tale arco temporale e condannato la società al pagamento dei consequenziali importi maturati dall'assunzione;
2. I giudici di seconde cure, richiamando dei precedenti specifici della stessa Corte in cause analoghe, hanno –in sintesi - pre cisato che:
a) la L. n. 25 del 1955, art. 19 era venuta meno soltanto in data successiva alla stipulazione dei contratti per cui è causa, per effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 167 del 2011, art. 7, comma 6;
b) in senso contrario non rilevava la delega alle parti sociali, prevista dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 49 che non incideva sul riconoscimento dell'anzianità di servizio con la conseguente illegittimità della disposizione della contrattazione collettiva che disciplinava tale aspetto;
c) il D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 47, comma 3 prevedeva espressamente che, in attesa della regolamentazione del contratto di apprendistato ai sensi del decreto continuava ad applicarsi la normativa in materia;
d) all'art. 19 citato doveva riconoscersi il carattere di norma imperativa;
e) alcuna Ric. 2021 n. 22783 sez. ML -ud. 12-07-2022 -3- significativa differenza terminologica, quanto agli effetti, era da ravvisarsi (anche alla luce della sentenza di Cass. S.U. n. 20074 del 2010) nella locuzione "e' considerato utile" inserita nella L. n. 25 del 1955, art. 19 e l'espressione "e' computato" contenuta nel D.L. n. 726 del 1984, art. 3 avendo entrambe le diciture l'univoco significato di stabilire che la fase inziale del rapporto (instaurato con contratto di apprendistato) dovesse valere ai fini dell'anzianità di servizio in caso di prosecuzione quale ordinario rapporto di lavoro;
f) illegittimi e nulli, pertanto, erano i punti 7 dell'Accordo Sindacale dell'1.3.2006 nonché 11 dell'art. 18 del CCNL Attività Ferroviarie 16.4.2003 nella parte in cui non computavano l'intero periodo di lavoro svolto in regime di apprendistato ai fini degli aumenti periodici di anzianità.
3. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. affidato a tre motivi, cui ha resistito con controricorso il lavoratore in epigrafe indicato, che ha altresì depositato memoria.
4. Veniva depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod.proc.civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. CONSIDERATO CHE 1. La società ricorrente deduce: 1.1. violazione e falsa applicazione della L. n. 25 del 1955, art. 19, D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 47,49,57 e più in generale di tutti gli artt. da 47 a 53 del D.Lgs. n. 276 del 2003 in relazione alla L. 25 del 1955, per inapplicabilità ai contratti di apprendistato in questione della L. 25 del 1955, per l'autonomia della nuova fattispecie di apprendistato professionalizzante, alternativa a quella previgente regolata dalla legge citata, pertanto da ritenere applicabile in via residuale alle sole ipotesi di Ric. 2021 n. 22783 sez.
ML -ud. 12-07-2022 -4- apprendistato anteriori alla nuova disciplina, incompatibile con la precedente (primo motivo); 1.2. violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 49, comma 4, lett. c), e), nonché L. n. 25 del 1955, art. 19, per incompatibilità specifica in tema di recesso, disciplinato dalla seconda norma senza previsione di conseguenze e cui connessa, in via accessoria, l'anzianità di servizio; al contrario di quella più recente, contenente specifiche disposizioni sul recesso per la nuova ed autonoma fattispecie, sostitutive, senza alcuna salvaguardia dell'anzianità, di quella anteriore, pertanto inapplicabile ai contratti di apprendistato professionalizzante in oggetto (secondo motivo); 1.3. violazione e falsa applicazione della L. n. 25 del 1955, art. 19, art. 12 preleggi, anche in relazione all'art. 7 dell'accordo sindacale nazionale 1 marzo 2006, per la diversa portata, da valorizzare secondo una corretta interpretazione letterale e sistematica (attenta alle significative differenze strutturali tra apprendistato, inserito in un contratto di lavoro a tempo indeterminato e contratto di formazione e lavoro, invece a termine, con evidenti riflessi sulle conseguenze giuridiche dell'inadempimento datoriale all'obbligo formativo), delle espressioni normative "considerare utile" (L. n. 25 del 1955, art.
19) e "computare" (D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 3): dovendosi intendere l'imperatività della prima norma nei limiti di una considerazione del servizio reso dal lavoratore nell'apprendistato, ai fini dell'anzianità, tale da non obliterarlo completamente e tuttavia da consentire all'autonomia collettiva di poterlo modulare: come appunto in riferimento all'accordo sindacale in questione, che ha ritenuto utile a detti fini solo una parte del periodo formativo (ventotto mesi su quarantasei), operandone una graduazione e non una sterilizzazione integrale, anche alla luce di una più attenta Ric. 2021 n. 22783 sez. ML -ud. 12-07-2022 -5- lettura dell'arresto (Cass. s.u. 20074/2010) richiamato dai giudici di merito (terzo motivo).
2. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa manifestato con la rinuncia al ricorso formalizzata dalla società in data 1.7.2022.
3. In assenza di accettazione della rinuncia da parte della controparte, le spese di lite - in base al principio della soccombenza virtuale - vanno poste a carico del rinunziante, dovendosi ritenere il ricorso inammissibile.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile, per sopravvenuta rinuncia,il ricorso e condanna la società alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 1.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e