Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 30072/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against water supply judgment as facts and evidence review are inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30072/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the condominium's appeal inadmissible, rejecting arguments regarding factual errors and evidentiary reasoning. The court held that challenging the lower court's assessment of water consumption data and meter malfunction constitutes an attack on the judgment of fact, which is not reviewable on appeal. Consequently, the appeal was dismissed without merits, and the appellant was ordered to pay litigation costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 375, 380 c.p.c.: An appeal challenging the factual assessment of evidence or the reasoning regarding presumptive proof is inadmissible as it constitutes a review of the judgment of fact.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal judgment of fact evidentiary reasoning water supply dispute presumptive proof Corte di Cassazione litigation costs legittimazione a contestare licenza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Il Condominio La Marchesana impugna, con atto affidato adue motivi di ricorso, di cui il primo per violazione di legge ai sensi dell’ art. 360, comma 1 n 3 cod.proc.
Art. 2712, 2719, 2727, 2729 c.c.
Art. 1175, 1375 c.c.
Art. 375, 380 c.p.c.
Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrent e , ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , d.P.R.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 09054 del 21/03/2022
Cass. n. 09054 del 21/03/2022 Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28744/2021 R.G. proposto da: CONDOMINIO “LA MARCHESANA”, in persona del legale rappresentante in carica, domiciliato in ROMA, alla piazza CAVOUR n. 1 presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato BALSAMO LEOPOLDO –ricorrente – contro ABBANOA S.P.A., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA, allavia del BANCO DI S. SPIRITO, n. 42, presso lo studio dell’avvocato PISENTI FRANCESCO che lo rappresenta e difende –controricorrente - avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO CAGLIARI , Sez.

Distaccata di SASSARI, n.145/2021 depositata i l 16/04/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/09/2022 dal Consigliere Cristiano Valle, osserva quanto segue. Il Condominio La Marchesana impugna, con atto affidato adue motivi di ricorso, di cui il primo per violazione di legge ai sensi dell’ art. 360, comma 1 n 3 cod.proc. c iv. in relazione agli artt. 2712, 2719, 2727 e 2729 cod.civ. e il secondo per violazione di legge ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 3 cod.proc. c iv. in relazione agli artt. 1175 e 1375 cod . c iv . , la sentenza della Corte d‘Appello di Cagliari ‒ Sezione distaccata di Sassari ‒ n. 145 del 2021 che ha confermato la sentenza del Tribunale di Tempio Pausania, di rigetto di opposizione a decreto ingiuntivo per forniture idriche in favore del Condominio la Marchesana da parte dell’Abbanoa S.p.a.

Abbanoa S.p.a. resiste con controricorso. La causa è stata avviata alla trattazione secondo il rito di cui agli artt. 375 bise 380 cod. proc. civ. La proposta del Consigliere relatore, di manifesta inammissibilità e comunque di infondatezza del ricorso è stata ritualmente comunicata. Il solo Condominio La Marchesana ha depositato memoria. I motivi, da trattare congiuntamente, in quanto affetti dal medesimo vizio, sono inammissibili. Essi sono relativi al giudizio di fatto, come emerge anche dai molteplici richiami nella memoria alla valutazione delle prove.

Il primo motivo, sebbene sia rubricato con riferimento alla violazione e (o) falsa applicazione delle norme di diritto in materia di prove documentali e di ragionamento presuntivo, chiede in concreto una revisione del percorso motivazionale in materia di prova dei consumi di acqua (segnatamente in punto di malfunzionamento del contatore del consumo idrico) e si limita a contrapporre una ricostruzione dei fatti propria del Condominio ricorrente ma non deduce alcuna concreta violazione in diritto, se non quella della mancata effettuazione del ragionamento presuntivo, che è, tuttavia, inammissibile per le modalità in cui è posta (sul punto, con carattere di esaustività si veda da ultimo:

Cass. n. 09054 del 21/03/2022 Rv. 664316 -01). Anche laddove si denuncia la violazione della buona fede il mezzo si limita a confuta re il giudizio di fatto e risulta pertanto non utilmente scrutinabile. Il ricorso èdichiarato inammissibile. Le spese di liteseguono la soccombenza e sulla base del valore della controversia e dell’attività processuale espletata sono liquidate come da dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrent e , ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 24/12/2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1 bisdello stesso art.

13.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di legittimità, che liquida in euro 3.0 00,00 per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera d